Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38383 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38383 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
SOCIETA’LOUIS VUITTON MALLETIER (SOCIETÈ ANONYME
nei confronti di:
JIANG QINGUO N. IL 13/08/1968
avverso la sentenza n. 2439/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MA/ti SidlitihttoMe
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ottoA i.4944r44.4

Data Udienza: 05/07/2013

RITENUTO IN FA11-0

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 31 maggio 2012 ha
riformato, prosciogliendo perchè il fatto non sussiste, la sentenza del Tribunale di
Firenze del 18 gennaio 2008 con la quale Jiang Qinguo era stato condannato per

falsi e ricettazione della merce contraffatta e più in particolare per aver detenuto
per la vendita 30 borse con marchio “LX”, contraffazione del marchio “LV” Louis
Vuitton.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia la
parte civile Societe Anonyme Louis Vuitton Malletier che il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Firenze, lamentando in maniera del tutto identica:
a) una violazione di legge in merito alla ritenuta non sussistenza del reato
di cui all’articolo 474 cod.pen.;
b) una motivazione illogica in relazione alla confondibilità dei marchi;
c) una motivazione illogica in merito ai criteri di comparazione dei marchi;
d) una motivazione illogica e un travisamento dei fatti con riferimento alla
affermata mancanza d’inganno in capo ai potenziali acquirenti della merce
contraffatta a cagione della scarsa qualità del prodotto in realtà non sussistente.
La parte civile ha chiesto l’annullamento dell’impugnata decisione agli
effetti civili mentre il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento,
evidentemente, ai soli effetti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento.
2. Occorre premettere, in punto di diritto, come la fattispecie criminosa di
cui all’articolo 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi) sia volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera
determinazione dell’acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento
dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i
prodotti industriali e ne garantiscono la genuinità dell’origine.

1

i delitti di cui all’articolo 474 e 648 cod.pen., commercio di prodotti con segni

Si tratta dunque di un reato di pericolo, per la cui configurazione non è
necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno (v. Cass. Sez. V 1 luglio 2009 n.
40170).
Ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile laddove la
contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita, per il prezzo
praticato, il luogo di esposizione e le caratteristiche personali del venditore siano
tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in inganno

3. Nella specie, questa volta in fatto, la Corte territoriale ha escluso
l’idoneità decettiva dei prodotti, facendo leva sulla modifica parziale del marchio,
con la sostituzione della lettera “V” con la “X”, che pure non risultava di evidente
ed immediata percezione, come si evince dalla stessa descrizione contenuta
nell’impugnata sentenza.
Al riguardo, per quanto il delitto di cui all’articolo 474 cod.pen. sia incluso
tra i reati contro la fede pubblica, tale collocazione sistematica non sembra
giustificare una interpretazione riduttiva dell’interesse protetto, specie alla luce
dei vincoli di natura convenzionale, a livello internazionale, che impongono la
protezione dei traffici commerciali.
Pertanto, l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve
essere valutata non solo al momento dell’acquisto, ma anche in riferimento alla
visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
L’interesse tutelato dalla norma penale di cui si tratta deve ritenersi leso,
di conseguenza, non soltanto allorquando vi sia una fedele, sia pur abusiva,
riproduzione del marchio originale ma anche allorquando, come nella specie, vi
sia stata un’alterazione nascente da lievi differenze nella struttura grafica del
segno tali da creare confusione tra i due segni distintivi.
L’articolo 474 cod.pen. punisce, invero, non solo la contraffazione e cioè
l’integrale abusiva riproduzione del marchio ma altresì l’alterazione parziale dello
stesso.
In conclusione, la impugnata sentenza è viziata da violazione di legge e
non solo da illogicità della motivazione laddove ha posto, implicitamente come
requisito della fattispecie di cui all’articolo 474 cod. pen. l’effettivo inganno
dell’acquirente, escludendo di conseguenza la rilevanza penale del fatto ove
questi fosse in grado di rendersi conto, o avesse addirittura consapevole della
falsità.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.
2

(v. Cass. Sez. V 15 Gennaio 2004 n. 5237).

Le spese del presente giudizio andranno liquidate all’esito definitivo.

P.T.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 5/7/2013.

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