Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38382 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38382 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PINI DAVIDE nato a MANTOVA il 20/08/1973

avverso la sentenza del 27/06/2017 del TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 23/05/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con sentenza del 27 giugno 2017 il giudice monocratico del tribunale di

Mantova, pronunciando ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Davide Pini la
pena di mesi cinque di arresto ed euro 2750,00 di ammenda, in relazione al
reato di cui all’art. 186, comma 4^, 5^, 7^ e 187, comma 2^ C.d.S., rigettando
la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità,
ritenendo ostativi i carichi pendenti e le modalità del fatto, nonché la gravità del
dolo dell’imputato.
Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo

del suo difensore, affidandolo a un solo motivo con cui lamenta che, a fronte
della concorde richiesta applicazione della pena, con sostituzione di quella
detentiva con il lavoro di pubblica utilità (per giorni 161), oltre alla sanzione
accessoria della sospensione della patente nella misura di un anno, il Tribunale
avesse applicato la pena detentiva, omettendo di sostituirla con il lavoro di
pubblica utilità, ritenendo ostativi i precedenti risultanti dal certificato di carichi
pendenti, acquisito nel corso della camera di consiglio. Ciò ponendosi contro la
disciplina di cui all’art. 444 cod. proc. pen. che consente al giudice, di accogliere
la richiesta di applicazione della pena sull’accordo delle parti, oppure di
rigettarla, ma non di modificarla a piacimento del giudice, fra l’altro sulla base di
elementi acquisiti dal giudice in assenza di contraddittorio (come dimostrato
dall’orario di stampa del certificato dei carichi pendenti cui il giudice fa
riferimento nella sentenza, successivo all’ingresso del medesimo di consiglio).
2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte dì
Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Si tratta di fattispecie già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità

secondo cui “In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione
di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione
della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l’obbligo di controllarne
l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia
applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra
le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.
(Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012 – dep. 14/05/2012, Figgini, Rv. 25377001; in
precedenza: “In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo
prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali
anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo si ritiene,
applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata
considerando anche la riduzione “premiale”) e tenuto conto dei limiti oggettivi e
soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che
l’eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è,
per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di

2.

applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta
comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne
l’ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione.
(Conf. Sez. Un., 12 ottobre 1993, nn. 8 e 9, non massimata). (Sez. U, n. 295
del 12/10/1993 – dep. 17/01/1994, P.M. in proc. Scopel, Rv. 19561801).
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Mantova per nuovo giudizio.
P.Q.M.

tribunale di Mantova per nuovo giudizio.
Così deciso il 23 maggio 2018

-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

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