Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3838 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3838 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONI DONATO N. IL 29/04/1979
avverso la sentenza n. 242/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
06/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lettehwatite le conclusioni del PG Dott.

otivIA,L.A.,.. ,2_,J-rs-

C-O’Lt

Data Udienza: 07/01/2015

Con sentenza del 6/02/2014 il Tribunale di Brescia
applicava a Leoni Donato, imputato in ordine ai reati
di cui agli articoli 186, comma 2, lett. b) e 187,
comma 8 del Codice della Strada, la pena di mesi sei
di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, con la
sospensione condizionale della pena. Disponeva
altresì la revoca della patente di guida.
Avverso tale statuizione Leoni Donato, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per cassazione per
ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente denunzia che il Tribunale, pur avendo
nella motivazione della sentenza ritenuto applicabile
la sospensione della patente di guida, aveva però
erroneamente disposto in dispositivo la diversa
sanzione amministrativa della revoca della patente
non prevista nella fattispecie che ci occupa.
Lamentava altresì che comunque la Corte di Cassazione
non poteva correggere il dispositivo nel senso di
disporre la sospensione della patente di guida per
anni due, come indicato in motivazione, essendo stata
tale sanzione indicata nel massimo nella sentenza
impugnata, in assenza di motivazione sul punto.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il Tribunale di Brescia ha infatti erroneamente
applicato la revoca della patente di guida non
prevista dalle norme contestate al Leoni, secondo il
corretto assunto della difesa del ricorrente.
Peraltro la disposizione “de qua”, presente nel
dispositivo, è difforme da quella indicata in
motivazione in cui si fa, invece, riferimento alla
diversa sanzione della sospensione della patente di
guida per la durata di anni due. A tal proposito si
osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla
difesa del ricorrente, la sentenza impugnata ha
congruamente motivato in merito alla durata della
predetta sanzione, ritenendo congruo un periodo di
anni due.
Ai sensi dell’art.619 c.p.p. può quindi procedersi
alla
rettifica
della
sentenza
impugnata
con
riferimento alla sanzione amministrativa accessoria.
Deve essere pertanto pronunziato annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
revoca della patente, revoca che viene eliminata.

Ritenuto in fatto

Deve essere invece disposta la sospensione della
patente di guida per la durata di anni due.

sentenza
impugnata
rinvio
la
senza
Annulla
limitatamente alla revoca della patente, revoca che
elimina. Dispone la sospensione della patente di
Leoni Donato per anni due.
Così deciso in Roma il 7.01.2015

PQM

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