Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38379 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38379 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOMBACI TOMMASO nato a MESSINA il 27/07/1991

avverso l’ordinanza del 21/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SIMONE PERELLI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Bombaci Tommaso propone tempestivo ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui la Corte di
Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la
sentenza di condanna a pena di giustizia emessa dal Tribunale di Messina il
3/11/2015 per il reato previsto e punito dall’art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285 (capo A) e per il reato previsto e punito dall’art.187, commi 1

2.

Deduce, in proposito, il ricorrente che il provvedimento impugnato

sarebbe viziato da carenza di motivazione in relazione al secondo motivo di
gravame, con cui si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
e da violazione di legge, per omessa statuizione in relazione all’invocata
depenalizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile con riguardo all’omessa pronuncia sul motivo di
gravame con il quale era stato devoluto il punto della decisione concernente il
diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivo deve considerarsi
implicitamente esaminato dalla Corte distrettuale, che ha affermato che «tutti i
motivi dell’appello sono viziati di genericità», richiamando in seguito le doglianze
inerenti alla sussistenza del fatto, alla responsabilità dell’imputato o alla
sussumibilità del fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art.131 bis cod. pen..

2.

Ma il giudice di appello non avrebbe potuto ignorare le modifiche

normative intervenute nelle more del giudizio, posto che l’inammissibilità
dell’impugnazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di
dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 5, n.
1787 del 22/09/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 26875301). Deve, infatti,
rilevarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1,
d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. L’ordinanza
impugnata e la sentenza di primo grado vanno, pertanto, annullate senza rinvio,
in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
2.1. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
2

e 8, cod. strada (capo B) commessi in Messina il 9 aprile 2013.

previsto, cioè, che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
2.2. In caso di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per
non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità

di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La sentenza va, pertanto,
trasmessa al Prefetto di Messina.

3. Conclusivamente, pronunciato l’annullamento senza rinvio della pronuncia
impugnata e della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Messina,
limitatamente al reato di cui al capo A), con trasmissione degli atti al Prefetto di
Messina, deve altresì eliminarsi la pena irrogata per tale reato a titolo di
continuazione, ferma restando la pronuncia d’inammissibilità del ricorso nel
resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di
Messina n.2993/15 del 3.11.2015 pronunciata nei confronti dell’imputato
limitatamente al reato di cui all’art.116 C.d.S. perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di
continuazione di euro 667,00 di ammenda. Dichiara il ricorso inammissibile nel
resto. Dispone trasmettersi la sentenza al Prefetto di Messina.
Così deciso il 18 luglio 2018
Il C

li re estensore
Serrao

amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge

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