Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38377 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38377 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PERROTTA Salvatore, nato a Napoli 1’11/07/1965

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 27/04/2011

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 23/05/2013

1. Salvatore Perrotta era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di
Pistoia, dei reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624-625 n. 2, cod. pen., di
seguito indicati:
a) poiché al fine di trarre profitto che si impossessava di un p.c. portatile
nonché di una fotocamera digitale
multipla

custoditi all’interno dell’autovettura Fiat

di proprietà di Gionco Davide parcheggiata all’interno dell’autogrill di

Serra valle Pistoiese;

all’interno dell’auto Lancia Libera

custodito

di proprietà di Gentili Paolo parcheggiata

all’interno dell’area di servizio Di Serra valle Pistoiese;
c) poiché al fine di trarre profitto si impossessava di un p.c. portatile

custodito

intestata alla ditta Stefani S.r.l. e

all’interno dell’autovettura Fiat Multipla

parcheggiata nel autogrill di Montecatini; fatti tutti commessi il 7 marzo 2007, con
l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistente nel
forzare le portiere degli autoveicoli e con recidiva specifica, reiterata ed
infraquinquennale.

2. Con sentenza del 24/10/2007 il Tribunale, pronunciando con le forme del
rito abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole di reati a lui ascritti e, uniti gli stessi
con il vincolo della continuazione, esclusa l’aggravante di cui al capo A), applicata
la recidiva contestata e con la diminuente di rito, lo condannava la pena di anni
due, mesi due di reclusione e € 500 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

3. Pronunciando sull’appello proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di
Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza
impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al
reato di cui al capo a), già esclusa l’aggravante contestata, per mancanza della
condizione di procedibilità; riduceva la pena con riferimento ai restanti reati nella
misura di anni uno di reclusione e € 240 di multa; confermava nel resto.

4. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Sabato
Moschiano, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura
indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza
di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 lett.

c) cod.

proc. pen., e conseguente violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Si
duole, al riguardo, che, all’udienza del 27/04/2011, sia stata disattesa la richiesta di

2

b) poiché al fine di trarre profitto si impossessava di un p.c. portatile

rinvio proposta dal difensore per impedimento a comparire in quanto, in pari data,
era impegnato, innanzi al Tribunale di Napoli, in un procedimento avente ad
oggetto fattispecie criminose di rilevante entità, come estorsioni ed usura,
aggravate ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991, nell’impossibilità, peraltro, di
designare un sostituto processuale, atteso che i colleghi di studio non erano abilitati
al patrocinio innanzi alla stessa Corte. Erroneamente, il giudice territoriale aveva
riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, alla dicitura appellante difensore,

richiesta di rinvio e quindi sulla legittima assenza del difensore nominato. Peraltro,
l’illegittimità anzidetta era rafforzata dalla contraddittoria notifica dell’estratto
contumaciale al nominato difensore di fiducia nonostante che allo stesso non fosse
dovuta, stante la sua “mancata comparsa”. Il rigetto della richiesta di rinvio e la
mancata indicazione del legale nominato d’ufficio costituivano nudità assoluta per
violazione del diritto di difesa, che invalidava l’intero procedimento e la sentenza
emessa in esito allo stesso.

2. L’eccezione di rito riguardante l’omesso esame dell’istanza di rinvio
proposta dal difensore per concomitante impegno professionale è destituita di
fondamento. Ed invero, la relativa richiesta è stata ritualmente disattesa dal giudice
di merito stante l’irrilevanza del dedotto impedimento, posto che il giudizio si
svolgeva in camera di consiglio, con le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen.,
come prescritto dall’art. 443, comma 4, dello stesso codice di rito, trattandosi di
gravame proposto avverso sentenza emessa con le forme del rito abbreviato.
Infondata è anche la questione relativa alla pretesa irregolarità della notifica
dell’estratto contumaciale, che è stata ritualmente effettuata presso l’imputato ed il
difensore di fiducia, a parte che l’eventuale irritualità della notifica dell’estratto
contumaciale non si traduce in ragione di nullità della sentenza cui si riferisce. La
notifica è, infatti, funzionale all’esercizio del potere di impugnativa, che, peraltro,
nel caso di specie, è stato validamente esercitato dal difensore.

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Così deciso il 23/05/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

l’annotazione che “nessuno è comparso”, nulla argomentando sull’anzidetta

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