Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38376 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38376 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCANNELLA MARIA MIRELLA nato a CIVITELLA CASANOVA il 17/12/1966

avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SIMONE PERELLI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Scannella Maria Mirella ha proposto ricorso per cassazione avverso la

sentenza della Corte di Appello di L’Aquila indicata in epigrafe, che ha
confermato la pronuncia di condanna emessa il 27 maggio 2016 dal Tribunale di
Pescara per il reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs.
30 aprile 1992, n.285, accertato in Montesilvano il 5 agosto 2014.

L’esponente deduce, con unico motivo, violazione dell’art.522

cod.proc.pen. essendovi divergenza tra capo d’imputazione e sentenza, in merito
alla data del commesso reato, nonchè violazione dell’art.133 cod. pen. per
essere stata irrogata una pena non congrua senza tenere conto dei parametri
indicati da quest’ultima norma.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di Appello, replicando ad analoghe doglianze svolte nell’atto di
gravame, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale

«La

diversità fra la data del fatto indicata nella imputazione e quella ritenuta nella
sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen.
qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei
diritti difensivi» (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 26000901; Sez.
1, n.19334 del 15/04/2009, Cavalera, Rv. 24377601). Va, infatti, rilevato che
nel ricorso si tende a negare l’esistenza del fatto, senza alcuna specifica
allegazione idonea a dimostrare che l’imputata non sia stata posta in grado di
esercitare il diritto di difesa, a tutela del quale è posta la norma asseritamente
violata.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, in tema di
valutazione dei vari elementi per la determinazione della pena e di limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art.133 cod. pen. non impone al giudice di merito di
esprimere una valutazione circa ogni criterio ivi indicato, essendo, invece,
sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
determinanti ai fini del trattamento sanzionatorio, nel caso di specie individuati
nell’avvenuto abbattimento, in ora diurna, di un palo della segnaletica stradale,
nel mancato ristoro dei danni causati e nella pericolosità della condotta p
2

2.

l’incolumità degli utenti della strada (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014,
Waychey, Rv. 25841001).

4. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile. Alla inammissibilità del
ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13
giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente

inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata,
in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura
di euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18 luglio 2018

re estensore

abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA