Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38375 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38375 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUADILI SAID nato il 09/03/1992

avverso la sentenza del 19/01/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SIMONE PERELLI,
che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso;

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato
la pronuncia di condanna emessa in data 16/05/2017 dal Tribunale di Modena
nei confronti di Bouadili Said in relazione al reato di cui all’art.73, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 1), di cui all’art.337 cod. pen. (capo 2) e di
cui agli artt.81, primo comma, 582 e 583, comma 1 n.1, cod. pen. (capo 3)

2. Said Bouadili ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata,
con unico motivo, per avere i giudici di merito negato il vincolo della
continuazione tra i reati contestati ed il delitto oggetto di precedente sentenza
emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Modena il 22 giugno
2016 per fatti analoghi commessi in epoca prossima. Secondo il ricorrente, gli
argomenti spesi dai giudici di merito per negare la sussistenza del reato
continuato, ossia le dichiarazioni rese dall’imputato, avrebbero dovuto indurre
l’autorità giudiziaria ad una decisione opposta, evicendosi in maniera lapalissiana
che l’unico proposito del Bouadili, da tempo tossicodipendente, fosse quello di
reperire denaro da utilizzare per l’acquisto di stupefacente.

3. La Corte di Appello, sul presupposto che l’unicità del disegno criminoso
comporti la necessità di accertare se le singole violazioni siano, quanto meno
nelle linee essenziali, tutte rapportate ad un unico atto volitivo originario, da non
confondere con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una
condotta di vita fondata sul delitto, ha negato la possibilità di riconoscere tale
vincolo sulla base dell’unico dato del breve intervallo di tempo intercorso tra le
condotte delittuose in materia di stupefacenti e della generica allegazione dello
stato di tossicodipendenza dell’imputato, rimarcando che dalle stesse
dichiarazioni rese dal Bouadili, che aveva riferito di aver ricevuto da un
conoscente l’incarico di trasportare un pacco di stupefacente in cambio di
denaro, fosse emersa l’estemporaneità della deliberazione criminosa. Si tratta di
pronuncia pienamente conforme al principio, qui condiviso, secondo il quale
«L’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art.
81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente
rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e
non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime,.
invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non
predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a
priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla
2

commessi in Modena il 21 ottobre 2016.

devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed
opportunità esistenziali»

(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.

26661501; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 26089601).

4. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato; segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 luglio 2018
re estensore

Il Pr idente
Gia) o Fumu

40

41′,/t—N

P.Q.M.

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