Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38374 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38374 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ariosto Luigi, nato a Sant’Alessio Siculo il 09/04/1949

avverso la sentenza del 22/06/2010 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 giugno 2010 la Corte d’Appello di Catania, in ciò
confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in ordine
ad altro reato), ha riconosciuto Luigi Ariosto responsabile dei delitti di minaccia
aggravata e lesione volontaria in danno di Barbara Bertino, unificati dal vincolo
della continuazione.

Data Udienza: 09/04/2013

i

1.1. La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle dichiarazioni della
persona offesa, ritenute attendibili per coerenza, precisione e costanza,
riscontrate per di più dalle deposizioni testimoniali e dalle risultanze della
documentazione sanitaria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore,
affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce l’erroneità della qualificazione

riconducibile invece all’art. 581 c.p., non essendosi prodotta alcuna malattia.
2.2. Col secondo motivo lamenta l’immotivato diniego delle attenuanti
generiche.
2.3. Col terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con precedenza su ogni altra considerazione, in presenza di un ricorso
ammissibile in quanto tempestivamente proposto e basato – almeno in parte su motivi consentiti, corre l’obbligo di prendere atto dell’intervenuta estinzione
dei reati per i quali è stata emessa condanna a carico dell’Ariosto. Ed invero,
dalla data dei fatti per cui si procede (20 febbraio 2003) è interamente decorso il
termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi (tenuto conto dei fatti
interruttivi) applicabile alla fattispecie in base al disposto degli artt. 157 e 160
cod. pen.: sia nel testo attuale, sia in quello anteriore all’entrata in vigore della
legge 5 dicembre 2005, n. 251; né consta che nel corso del procedimento si
siano verificate cause di sospensione del predetto termine.

2. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen.: è infatti principio di indiscussa acquisizione quello per cui, in
presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito deve
essere privilegiato solo quando la prova dell’insussistenza del fatto, della sua
irrilevanza penale o della estraneità dell’imputato alla sua commissione si stagli
in tutta evidenza – vale a dire in modo incontrovertibile – sulla base degli stessi
elementi e delle medesime valutazioni poste a base della sentenza impugnata
(Sez. 4, n. 33309 del 08/07/2008, Rizzato, Rv. 241961; Sez. 1, n. 8074 del
29/05/1998, Gian, Rv. 211764); a maggior ragione ciò è a dirsi nel giudizio di
cassazione, nel quale il controllo sul provvedimento impugnato incontra i limiti di
deducibilità del vizio di motivazione (Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capyzzo,
Rv. 240955).

giuridica del fatto, per essersi configurato il reato di lesione in una fattispecie

2.1. Nel caso di cui ci si occupa non può affermarsi che a favore
dell’imputato militino ragioni immediatamente rivelatrici dell’esistenza dei
presupposti per l’applicazione del citato art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;
tanto non emerge dalla sentenza impugnata (che anzi racchiude un
accertamento di responsabilità a suo carico) né dai motivi dedotti a sostegno del
ricorso, il secondo e il terzo dei quali ineriscono esclusivamente a questioni (il
trattamento sanzionatorio e la prescrizione) già superate per quanto fin qui
rimarcato; quanto al primo motivo, la censura inerente al deficit motivazionale in

per la configurabilità del reato di lesione, deve intendersi recessiva rispetto alla
declaratoria della prescrizione, non potendo essa che tendere a un eventuale
annullamento con rinvio, non praticabile a fronte dell’obbligo di immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato.

3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per estinzione dei reati a seguito di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio perché estinti per intervenuta prescrizione i reati
addebitati.
Così deciso il 09/04/2013.

ordine al presupposto oggettivo (malattia nel corpo o nella mente), necessario

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