Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38371 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38371 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
P.M. presso il Tribunale di Modica
P.G. presso la Corte di Appello di Catania
avverso la sentenza del 22.10.2012
del GIP del Tribunale di Modica
nei confronti di :
1) Alescio Giorgio

nato il 25.11.1957

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata

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Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Modica, denunciando la
inosservanza ed erronea applicazione dell’art.55 e 1161 Cod. Nav., nonché la contraddittorietà
ed illogicità manifesta della motivazione.
La modifica apportata all’art.1161 cod.nav. non ha comportato, contrariamente a quanto
ritenuto dal GIP, la eliminazione della rilevanza penale della condotta prevista dall’art.55 cod.
nav.
La novella approvata a seguito delle polemiche insorte in relazione al cd. “Disastro di Linate”
si proponeva, infatti, di rafforzare la tutela per le violazioni della disciplina dei vincoli al
demanio e non certo di eliminare le sanzioni penali.
L’eliminazione del richiamo espresso all’art.55 Cod.Nav. da parte dell’art.1161 cod.nav, ha,
piuttosto, determinato un ampliamento dell’ambito applicativo della norma medesima.
Peraltro la depenalizzazione, ritenuta dal GIP, renderebbe la condotta della realizzazione di
opere (senza autorizzazione) nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo priva di
sanzione. Né vale richiamare la sanzione accessoria della rimessione in pristino prevista dal
comma 5 dell’art.55 medesimo che verrebbe sganciata da una precedente condanna.
3. Ricorre, a sua volta, per Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Catania,
denunciando la violazione di legge ed il vizio dì motivazione.
L’art.1161 nel testo riformulato sanziona chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del
demanio marittimo o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è
assoggettata la proprietà privata.
Tale nuovo testo rappresenta un’estensione della tutela penale dell’interesse pubblico a che
nella proprietà privata, contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a
pregiudicare la sicurezza della navigazione.
Il GIP, nell’evidenziare che l’art.55 cod. nav., non assoggetta a vincolo di inedificabilità la
proprietà privata all’interno delle fasce di rispetto, richiedendo una semplice autorizzazione
amministrativa, ha escluso che la condotta ivi prevista rientri nella previsione dell’art.1161
cod. nav. Tale interpretazione restrittiva della norma non tiene però conto che essa non si
riferisce soltanto ai vincoli di iruedificabilità, ma a qualsiasi vincolo cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone demaniali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. L’art.1161 Codice della Navigazione, come modificato dall’art.19 D.L.vo 9 maggio 2005 n.96
dall’art.3 D.L.vo 15 marzo 2006 n.151, prevede che “Chiunque
e successivamente
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali
della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate,
ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al
demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
fino ad euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave”.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata disposizione,
contestandosi all’imputato di aver realizzato, senza la prevista autorizzazione, un immobile su

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1. Con sentenza del 22.10.2012 il GIP del Tribunale di Modica assolveva Alescio Giorgio dal
reato di cui agli artt.55-1161 Cod.Navig. (come da richiesta di decreto penale avanzata dal
P.M. in data 25.3.2010) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Assumeva il GIP che l’art.1161 cod. nav., come modificato dall’art.19 D.L.vo n.96/2005 e
successivamente dall’art.3 D.L.vo n.151/2006, non richiamava più, a differenza del testo
previgente, l’art.55 cod.nav.
Secondo il GIP la realizzazione di nuove opere nella fascia di trenta metri dal demanio
marittimo, pur continuando ad essere disciplinata darart.55 nav., è ormai sanzionata
amministrativamente a norma del quinto comma dell’art.55 medesimo che richiama l’art.54.

2.1. Non c’è dubbio quindi che, secondo il chiaro dettato normativo sopra richiamato, la
violazione dell’art.55 Cod.Nav., attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto
senza la prescritta autorizzazione, dovendosi far rientrare, per le ragioni in precedenza
esposte, nella mancata osservanza dei “vincoli cui è assoggettata la proprietà privata” sia
sanzionata penalmente dall’art.1161 Cod. Nav.
Irrilevante, conseguentemente, è che la norma, come riformulata, non preveda più il
riferimento espresso all’art.55 Cod.Nav. (il testo previgente faceva riferimento alle “violazioni
di cui agli artt.55,714 e 716”).
Il dato testuale non equivoco (come si è visto) trova del resto conforto, come evidenziato
anche dal P.M. ricorrente, nel “contesto storico” in cui venne approvata la modifica della
norma. Il D.L.vo 96/2005 venne, infatti, approvato a seguito del cd. “disastro di Linate” e si
proponeva di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale.
Il legislatore invece di far riferimento a specifiche ipotesi (come previste dalla normativa
precedente) volle, pertanto, apprestare tutela penale ad ogni vincolo “cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti”.
L’interpretazione letterale trova ulteriore conforto nella “ratio” della norma.
Si è visto, infatti, come il vincolo alla proprietà privata in relazione all’esecuzione di nuove
opere nella fascia adiacente al demanio marittimo abbia lo scopo di impedire che esse possano
interferire con l’uso del demanio marittimo e con le scelte programmatorie di cui all’art.30
Cod. Nav.
E, contrariamente a quanto ritiene il GIP, in tale contesto, perfettamente comprensibile è la
previsione di cui al comma 4 del medesimo art.55, che esclude la necessità dell’autorizzazione
“quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di
ampliamento già approvati dall’autorità marittima”. In tal caso, infatti, le valutazioni
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sono state già espresse nell’approvazione della
pianificazione territoriale.
Laddove, invece, tale valutazione “preventiva e generale” non vi sia stata, l’Autorità marittima
deve accertare singolarmente che l’intervento che si intende eseguire non interferisca con
l’uso del demanio marittimo ex art.30 cit.
Ed in tal caso (e solo in tal caso) la mancanza dell’autorizzazione, risolvendosi nella violazione
del vincolo alla proprietà privata, posto a tutela del demanio marittimo, è sanzionata
penalmente dall’art.1161 Cod. Nav.
Il richiamo fatto dal GIP alla sentenza di questa Corte (Sez. 3 n. 35210 del 23.6.2009) non è
pertinente anche perché in detta decisione non si affrontava ex professo la questione della
persistente illiceità penale della violazione dell’art.55 Cod.Nav. Peraltro, come si legge in
motivazione, le conclusioni cui approdava la predetta decisione erano nel senso che l’art.1161

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proprietà privata, ma ricadente “entro la fascia dei 30 trenta metri dal confine del demanio
marittimo”.
Si tratta quindi di stabilire se tale condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei
“vincoli cui è assoggettata la proprietà privata”, come recita l’art. 1161 cit. e sia quindi
sanzionata penalmente.
E’ noto come i limiti alla proprietà privata (previsti dall’art.42 co.2 Cost.) si distinguano a
seconda che essi siano posti nell’interesse privato (vale a dire di altri proprietari) o
nell’interesse pubblico. Tra questi ultimi rientrano i vincoli che determinano una restrizione
della facoltà di utilizzazione o disposizione del bene per ragioni urbanistiche, storiche,
paesistiche, forestali, e che generalmente possono essere rimossi attraverso un provvedimento
autorizzativo rilasciato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
Tanto premesso, non c’è dubbio alcuno che l’art.55 Cod.Nav. preveda un vincolo alla proprietà
privata, richiedendo per le opere realizzate “entro una zona di trenta metri dal demanio
marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare” l’autorizzazione del capo del
compartimento.
E’ del tutto evidente, infatti, che la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in
quella fascia non possa liberamente esplicarsi, ma sia subordinata alla valutazione della
compatibilità dell’opera medesima con la tutela del demanio marittimo.
La disposizione dell’art.55 Cod. Nav. si propone invero di impedire che la condotta del privato,
attraverso la realizzazione di opere nelle vicinanze del demanio marittimo, possa interferire
con l’utilizzo del demanio medesimo, secondo la programmazione prevista dall’art.30 Cod.Nav.

2.2. Gli altri argomenti adoperati dal GIP per ritenere depenalizzata siffatta condotta, oltre che
contrastare con i rilievi in precedenza evidenziati, non colgono nel segno, risultando o
irrilevanti o non pertinenti.
Il GIP ritiene di rinvenire un conforto alla sua interpretazione nella previsione dell’art.1229
(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali o abbattimento di ostacoli), secondo cui
“Chiunque non osserva gli ordini previsti negli artt.712 e 714 è punito con la sanzione
amministrativa fino a duecentosei euro”. Tale norma costituirebbe la conferma che la
violazione dell’art.714, prima sanzionata penalmente dall’art.1161 Cod. Nav., a seguito delle
modifiche introdotte dal D.L.vo. 151/2006, è stata depenalizzata.
Omette però di considerare che, mentre la condotta prevista dall’art.55 Cod. Nav. rientra, in
modo assolutamente non contestabile, nella previsione di cui all’art.1161 Cod. Nav.,
trattandosi di mancata osservanza di vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone
prossime al demanio marittimo, non la medesima cosa può dirsi per l’art.714 che prevede un
provvedimento di rimessione in pristino da parte dell’ENAC (la cui mancata osservanza è
sanzionata amministrativamente dall’art.1229).
Né, peraltro, il GIP individua la norma che sanzioni amministrativamente la violazione
dell’art.55 Cod.Nav. Tale non può certamente ritenersi la previsione di cui al co.5 dello stesso
art.55, secondo cui “quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata
dai primi due commi del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo
precedente”. Ma l’ingiunzione di rimessione in pristino emessa dal Capo del Compartimento e
di cui all’art.54 costituisce palesemente sanzione accessoria, che necessariamente deve
accedere ad una sanzione “principale” (che non viene però individuata).
Come del resto avviene in relazione al medesimo articolo 54, che sanziona penalmente (in
modo non contestato) la condotta di occupazione di suolo demaniale.
L’interpretazione, data dal GIP, dell’art.1161 porta, quindi, inevitabilmente a ritenere che la
violazione dell’art.55 Cod. Nav. non sia più sanzionata (neppure in via amministrativa).
Pur non pervenendo esplicitamente a tali conclusioni, GIP fa riferimento al fatto che l’art.55
c.1 Cod. Nav. non assoggetta la proprietà privata ad alcun vincolo di inedificabilità, ma solo
alla necessità di una preventiva autorizzazione (assimilabile al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire). La necessità del permesso di costruire, tutelando interessi diversi, non
può, però, surrogare o assorbire la tutela dei vincoli a favore del demanio marittimo, la cui
violazione non può che essere sanzionata autonomamente.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al
Tribunale di Modica perché provveda, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati, in
ordine alla richiesta di emissione di decreto penale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Modica.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

Cod. Nav. “punisce infatti, senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del
demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva
i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli
aeroporti”.
La giurisprudenza di questa Corte, successiva alla modifica dell’art.1161 Cod.Nav. (con l’art.19
D.L.vo 9 maggio 2005 n.96) ha continuato a ritenere sanzionata penalmente la condotta
prevista dall’art.55 Cod. Nav. (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n.12039/2007).

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