Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38370 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38370 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEDITA VINCENZO nato a RIBERA il 22/07/1989

avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13.12.2017 la Corte dì appello di Palermo
ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca con cui Sedita Vincenzo è
stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di
multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla

Sandro. Fatto commesso in Ribera il 12 aprile 2013.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l’imputato a mezzo del
difensore il quale, con unico motivo di ricorso, ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, per essere Il Sedita già stato giudicato per il
medesimo fatto.
Il difensore rappresenta che l’episodio di cui all’attuale giudizio aveva già
formato oggetto della sentenza emessa dal G.u.p. Tribunale di Sciacca, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 19/11/2016 (allegata al
ricorso).
La questione della violazione del principio del ne bis in idem era stata
ritualmente prospettata alla Corte territoriale all’udienza del 13/12/2017.
Tuttavia, sul punto la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti allegati
all’impugnazione risulta che La Corte territoriale, pur essendo stata investita
della questione della esistenza di un precedente giudicato riguardante, secondo
la prospettazione difensiva, il medesimo fatto a carico del Sedita, non ha
valutato questo aspetto, omettendo di rendere qualsivoglia motivazione sul
punto sia in sede di udienza, sia nella motivazione della sentenza.
Integra il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e) cod. proc. pen., la omessa valutazione nella sentenza impugnata di
allegazioni difensive idonee, in astratto, ad incidere in modo determinante
sul’esito del giudizio.
E’ indubbio che la questione doveva essere valutata dalla Corte territoriale,
dipendendo dalla fondatezza della eccezione difensiva un altro esito del giudizio,
ai sensi dell’art. 649, comma 2 cod. proc. pen.

2

cessione di grammi 4,4 di sostanza stupefacente del tipo hashish a Rizzo Attilio

2. La sentenza impugnata, per le ragioni predette, dovrà essere annullata
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare
la questione riguardante la preclusione connessa ad un precedente giudicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018

Il Consigliere estensore

Il

s’dente

Palermo per nuovo giudizio.

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