Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3837 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3837 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANCOVIC RICARDO N. IL 24/03/1988
avverso la sentenza n. 7986/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
08~9 AG;
13)
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA
1. L’imputato Stancovic Ricardo, a mezzo del suo difensore, propone appello, poi
qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in epigrafe, con la quale è
stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Giuseppe Capobianco del Foro di Milano) non iscritto
nell’Albo speciale della Corte di Cassazione al momento della presentazione del
ricorso.