Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3837 del 07/01/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3837 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOMIZI ADRIANO N. IL 06/08/1958
avverso l’ordinanza n. 266/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lettele conclusioni del PG Dott.
Mario Fraticelli, che nella requisitoria scritta ha chiesto che l’ordinanza
impugnata sia annullata senza rinvio;
dìftenrAvv
Data Udienza: 07/01/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di Appello di Ancona
ha revocato, in data 20/03/2014, il decreto di ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato emesso il 7/12/2011 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Macerata in favore di Domizi Adriano, avendo
riscontrato un reddito superiore ai limiti di legge.
Adriano Donnizi propone ricorso per cassazione esponendo che il
provvedimento impugnato lo riguarda in veste di imputato in ordine al reato di
cui agli artt.572 e 610 cod.pen. commesso ai danni della madre convivente, il cui
reddito, cumulato a quello del figlio, ha determinato il superamento del predetto
limite.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, nella sua
requisitoria scritta ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata senza
rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’ordinanza reca violazione dell’art.76, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, che prescrive espressamente che si fa riferimento al solo reddito
personale e non a quello familiare quando gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente.
Nel caso di specie tale situazione conflittuale era evidente, attesa la natura del
processo, conclusosi in primo grado con sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare di affermazione di responsabilità dell’imputato. Ne discende che deve
aversi riguardo alla situazione personale del ricorrente, a proposito della quale
viene allegata documentazione dalla quale emerge la misura di redditi personali
non ostativi all’accoglimento della richiesta. In tale situazione, come
correttamente dedotto, alla stregua della normativa evocata non può tenersi
conto dei redditi della madre convivente; e poiché la situazione del ricorrente,
come esposta in documento dell’Amministrazione finanziaria, mostra la presenza
di redditi ampiamente inferiori ai limiti di legge, l’atto di revoca di cui si discute
deve essere annullato senza rinvio, affinché riviva l’originario atto di
ammissione.
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2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato
Così deciso il 7/01/2015