Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38369 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38369 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POVERINO GENNARO parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 27071/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septité le conclusioni del PG Dott.

cS

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

i

Ritenuto in fatto e diritto
Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2011 il GIP presso il Tribunale di Napoli, all’esito di
procedimento in camera di consiglio instaurato a seguito di opposizione alla richiesta di
archiviazione ex art. 410 c.p.p., emetteva ordinanza di archiviazione nell’ambito del procedimento
penale n. 25873/2009 nei confronti di persone da identificare per il reato di cui all’art. 589 c.p.

persona offesa, per violazione degli artt. 409, co. 6 e 127 co. 1 e 5 c.p.p. In particolare il ricorrente
lamenta la mancata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di Appello della data
dell’udienza camerale in violazione dell’art. 412 co. 2 c.p.p. In conseguenza di tale omissione il
Procuratore generale non sarebbe stato posto nelle condizioni di partecipare alla suddetta udienza
camerale e di esercitare, eventualmente, il potere di avocazione delle indagini preliminari di cui
all’art. 412 co. 2 c.p.p. A detta del ricorrente, poiché la persona offesa ha un interesse
all’avocazione da parte del Procuratore generale nei casi di inerzia del PM o di mancata
condivisione della richiesta di archiviazione, la stessa deve considerarsi legittimata a proporre
ricorso per cassazione in caso di mancanza dell’avviso de quo.
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Come è noto, infatti, qualora il
giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero e provveda a fissare la data della udienza in camera di consiglio ex art. 409, co. 2 c.p.p.
omettendo di darne avviso al Procuratore generale, in violazione dell’art.409, co. 3 c.p.p., detta
omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art.178, comma 1, lett.
b), in quanto viene impedita l’iniziativa del Procuratore generale nell’esercizio dell’azione penale
con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall’art. 412, co. c.p.p. In tale ipot .esi,
però, il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal solo PG — e non anche dalla
persona offesa — il quale è parte interessata alla udienza camerale, a norma dell’art. 127, co. 1 c.p.p.,
con la conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata
dall’art. 127, co. 5 c.p.p., a sua volta richiamato dall’art. 409 co. 6 c.p.p. (Cass., Sez. VI, n.
37725/2002, Rv. 222627).

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Poverino Gennaro,

P.Q.M.
IL

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna eiasatua ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012.

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