Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38369 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38369 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARAZZI GABRIELE nato a ROMA il 01/03/1978

avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso.
E’ presente l’avvocato MAURIELLO ALBERTO del foro di NAPOLI in difesa di MARAZZI
GABRIELE, che riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 23/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Marazzi Gabriele, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso
per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
che, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Grosseto,
lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2

tre di arresto ed euro 2000 di ammenda.
La difesa deduce, in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso
I motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 114 disp.
att. cod, proc. pen. per non essere stato Marazzi avvertito, all’atto
del prelievo, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Sul punto la difesa rappresenta di avere eccepito il mancato avviso
innanzi al giudice di primo grado attraverso il deposito di memoria
difensiva, “ribadita” nel verbale di udienza.
H motivo nullità della sentenza per violazione dell’art. 603 cod.
proc. pen. e 111 Costituzione. Lamenta la difesa che il giudice
d’appello, pure avendo sovvertito il verdetto assolutorio non ha
provveduto a rinnovare l’istruzione dibattimentale riassumendo la
deposizione del teste Bucaioni Andrea dalle cui dichiarazioni
emergevano prove evidenti della non colpevolezza dell’imputato.
III motivo: nullità della sentenza per violazione delle disposizioni
stabilite nel protocollo operativo del personale di polizia per gli
accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell’art. 186 d.l.vo n.
285/92 e successive modificazioni, stilato dal Ministero dell’Interno di
concerto con quello della Salute e dei Trasporti. Rappresenta la
difesa che nelle 48 ore dall’incidente e dalle analisi, il ricorrente
presentò richiesta all’ospedale finalizzata alla conservazione del
campione di sangue ed urine prelevati per effettuare ulteriore
controlli sugli stessi, ritenendo che il risultato delle analisi fosse
errato. Il protocollo in questione stabilisce che il sangue prelevato sia
contenuto in due provette, la prima destinata all’accertamento; la
seconda destinata alla conservazione che deve protrarsi per un
periodo non inferiore ad un anno, onde consentire una eventuale
nuova prova. Nel caso in esame, lamenta la difesa, non si era fatto
luogo alla conservazione del secondo campione. Data la impossibilità
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lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, condannandolo alla pena di mesi

di pervenire ad un quadro probatorio attendibile e certo a carico del
ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciare
sentenza di condanna.
2. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati,
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure
sollevate dalla difesa, invero, riproducono pedissequamente questioni
già attentamente vagliate dalla Corte territoriale che hanno trovato
nella motivazione della sentenza una precisa e corretta risposta.

territoriale la nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente del veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico, della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art.
114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere tempestivamente dedotta
a norma del combinato disposto dagli artt. 180 e 182, comma
secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della
deliberazione della sentenza di primo grado (così
Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025).
Nel caso in esame, non risulta che l’eccezione sia stata
tempestivamente proposta, non essendo contenuta nelle richieste
rassegnate all’udienza conclusiva del 23/1/2017 innanzi al Tribunale
di Grosseto e non contenendo il verbale di udienza alcun richiamo
alla memoria difensiva indicata nel ricorso. Sul punto occorre
rammentare come la giurisprudenza di questa Corte ritenga che sia
intempestivo il deposito effettuato dopo che sia terminata la
discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie
difensive con le quali si introducano temi in precedenza non
sviluppati, precisando che in tali casi l’omessa valutazione della
memoria tardivamente depositata non determina la nullità della
sentenza, né rileva ai fini della correttezza della motivazione della
decisione (così Sez. 6, n. 38757 del 22/06/2016, Rv. 268093).
Manifestamente infondato è parimenti il secondo motivo di ricorso.
Nel caso in esame, il sovvertimento dell’esito assolutorio non è stato
conseguenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative
assunte nel giudizio di primo grado, ma di una diversa valutazione
logico giuridica dei fatti: la Corte territoriale è intervenuta a
correggere l’errore di diritto in cui era incorso il primo giudice, il
quale aveva ritenuto significativa ai fini della pronuncia assolutoria la
circostanza della mancata conservazione dei campioni ematici.
Ebbene, è escluso che tale evenienza imponga al giudice di procedere
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In ordine al primo motivo si osserva: come ricordato dalla Corte

ad un nuovo esame dei testimoni escussi, essendo la rinnovazione
imposta, secondo i canoni ermeneutici stabiliti nella nota pronuncia
Dasgupta, (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267488), qualora
alla riforma della sentenza assolutoria si pervenga sulla base di un
diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa
ritenuta decisiva.
Quanto al terzo motivo di ricorso, l’art. 186, comma 5, cod. strada
stabilisce che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e

effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, cod. strada, da parte di strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione. Nella disposizione non è contenuto alcun rinvio al
protocollo menzionato dalla difesa suscettibile di acquisire valore
integrativo della norma penale in esame. Ne consegue la piena
correttezza della risposta offerta sul punto dalla Corte territoriale che
ha puntualizzato come nessuna disposizione del codice della strada o
altra norma di legge, preveda la conservazione del campione ematico
esaminato, né la effettuazione di analisi di controllo in assenza delle
quali il risultato fornito dall’ospedale pubblico sarebbe inutilizzabile.
3. Stante l’inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 maggio 2018
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