Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38368 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38368 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NOVELLIS GUIDO N. IL 29/03/1953
avverso l’ordinanza n. 528/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sepkire le conclusioni del PG Diatt.
»

COn,3 152.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 29 novembre 2005 e divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2006 il
Tribunale di Napoli accertava la penale responsabilità di De Novellis Guido per il reato di cui
all’art. 44 DPR 380/2001 condannandolo alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 9.000 di ammenda
ed emetteva nei suoi confronti ordine di demolizione del manufatto abusivo dallo stesso realizzato.
Proposta istanza di revoca dell’ordine di demolizione, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice

documentali che facevano ritenere la pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria —
riscontrava successivamente, da ulteriori produzioni documentali, che la domanda di autorizzazione
in sanatoria presentata in data 24 gennaio 2007 era stata rigettata con disposizione dirigenziale in
data 10 luglio 2007. Dunque, ritenendo negativamente definita la procedura ex art. 36 DPR 380/01,
in mancanza di nuovi atti adottati dalla Pubblica Amministrazione per la regolarizzazione del
manufatto abusivo, con ordinanza emessa in data 22 novembre 2011 respingeva la istanza di revoca
confermando il suddetto ordine di demolizione.
Avverso tale decisione il De Novellis, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione per carenza ed illogicità dell’impugnata ordinanza nonché per violazione di legge nella
misura in cui il Tribunale di Napoli non ha tenuto conto, stante l’evidente errore materiale in cui è
incorsa la P.A. nell’analizzare la pratica in questione, di sentire i responsabili dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Napoli circa la possibilità di sanare l’abuso nonostante il carattere drastico del
provvedimento di demolizione del manufatto abusivo. Lamenta inoltre il ricorrente che il giudice
dell’esecuzione non ha considerato intempestiva la richiesta di esecuzione dell’ordine di
demolizione presentata dal pubblico ministero quando il Comune di Napoli aveva già iniziato una
propria procedura cosicché le autonome potestà del pubblico ministero avrebbero dovuto arrestarsi
assumendo le stesse autonomo rilievo solo in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza
impugnata, infatti, risulta del tutto conforme al dettato normativo ed ai principi più volte espressi da
questa stessa Corte in base ai quali in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione
dell’ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di un’istanza di condono o di sanatoria
successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito
della questione è tenuto ad un’attenta disanima dei possibili esiti del procedimento )(e dei tempi di
definizione della procedura. Dunque non sussiste alcun automatismo tra procedura di condono e
revoca o sospensione dell’ordine di demolizione ma queste possono essere disposte solo allorché sia
ragionevolmente e concretamente prevedibile che, in un breve lasso di tempo, l’autorità

dell’esecuzione — dopo aver sospeso il suddetto provvedimento per sei mesi sulla base di produzioni

amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile
contrasto con l’ordine di esecuzione. (ex pluris Cass., Sez. III, n. 16686/2009, Rv. 243463; Sez. III,
n. 23702/2007, Rv. 237062).
Quanto poi al vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, occorre precisare che l’impugnata
ordinanza ha correttamente ritenuto infondata l’istanza avuto riguardo anche al fatto che dalle note
in atti non risultava alcuna domanda di permesso di sanatoria e che solo all’udienza è stata prodotta
impugnato appare scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico censurabile in sede di legittimità.

P.Q.M.
.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -etesetm- ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012.

richiesta di autorizzazione in sanatoria peraltro rigettata. Dunque la motivazione del provvedimento

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