Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38366 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 38366 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI GUGLIELMO N. IL 19/05/1953
avverso l’ordinanza n. 2579/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/s9tfte le conclusioni del PG Dee.
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“■.k.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto e diritto

Con ordinanza emessa in data 4 agosto 2011 la Corte di Appello di Napoli respingeva la richiesta di
sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella sentenza pronunciata
dalla stessa Corte di Appello di Napoli in data 26 marzo 2007 nei confronti di Silvestri Guglielmo
per abuso edilizio e divenuta irrevocabile, ingiunto dal PG di Napoli con provvedimento del 10
giugno 2010 in attesa della definizione della procedura di sanatoria attivata dal 10 dicembre 2004

A fondamento della reiezione la Corte di Appello di Napoli ha posto il dato della mancata
definizione della procedura di condono rilevando che, ove l’oblazione risultasse interamente versata
dopo la sentenza di condanna irrevocabile, potrebbe farsi luogo unicamente all’annotazione di cui
all’art. 38 co. 3 L. 47/85 e che, comunque, allo stato era inibita la positiva valutazione delle
prospettazioni difensive.
Avverso tale diniego il Silvestri ha proposto personalmente ricorso per cassazione per inosservanza
o erronea applicazione della legge nonché vizio di motivazione non avendo la Corte di Appello di
Napoli adeguatamente valutato la pendenza della domanda di condono ex art. 32 L. 326/2003,
tuttora all’esame della PA, ed essendo stata ingiunta la demolizione dell’opera abusiva dall’A.G. in
assenza di potere.
In particolare, secondo il ricorrente la pendenza della procedura di condono con la corresponsione
della prima rata dell’oblazione avrebbe dovuto determinare la sospensione dell’ordine di
demolizione ex art. 31 DPR 380/2001, ferma restando la prosecuzione della procedura
amministrativa che, nel caso di insussistenza dei presupposti per il condono o di mancato
pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, avrebbe potuto essa stessa definirsi con il rigetto
della domanda e con l’ordine di demolizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Innanzitutto merita
precisare che, secondo l’orientamento più volte ribadito da questa Corte in materia di reati edilizi,
l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna costituisce esplicitazione
di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità
amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso
(Cass. Sez. III, n. 37120/2005, Rv. 232172). Ciò premesso occorre evidenziare che la sospensione
dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art.
7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di
un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e
concretamente prevedibile che, in un breve lasso di tempo, l’autorità amministrativa o quella

presso il Comune di Casavatore.

giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di
esecuzione. Dunque la presentazione della domanda di sanatoria non è di per sé sufficiente a
determinare la sospensione dell’ordine di esecuzione né, tantomeno, la revoca. Secondo il costante
orientamento di questa Corte, infatti, occorrono altri elementi che consentano di ritenere
concretamente e razionalmente prevedibile che, nell’arco di un breve periodo, siano adottati dalla
Pubblica Amministrazione o dall’Autorità giudiziaria provvedimenti in insanabile contrasto con
l’ordine di demolizione (es. concessioni in sanatoria in relazione alle istanze di condono o
eventualità, dell’adozione di provvedimenti in contrasto con l’ordine di demolizione legata — come
nel caso di specie — alla pendenza della procedura di condono, in difetto di ulteriori e concomitanti
elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica, non è sufficiente al
fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione (Cass., Sez. III, n.
1105/2003, Rv. 224347).
P.Q.M.
Il
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna minetim ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012.

modifiche urbanistiche che facciano venir meno la natura abusiva del manufatto). La mera

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