Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38365 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38365 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMISANO ORTENSIO N. IL 14/09/1939
avverso l’ordinanza n. 619/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
01/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/se,Rtife le conclusioni del PG Dott.

cL

(\.)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto e diritto

In data 1 luglio 2011 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli respingeva l’istanza di
revoca dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emesso il 5 giugno 2009 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione Urbanistica- Ufficio Demolizioni,
n. RE.SA . 844/07 nell’ambito del procedimento di esecuzione nei confronti di Formisano Ortensio.

per la revoca del suddetto ordine di demolizione ha ritenuto che la presentazione di tre distinte
domande di condono edilizio al Comune di Ercolano non fosse di per sé idonea, da sola, a
sospendere la ingiunzione di demolizione contenuta nella sentenza di condanna emessa nei
confronti del Formisano per reati edilizi potendo la sospensione essere concessa dal giudice
t
dell’esecuzione solo quando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che, in un breve lasso
di tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa un provvedimento che si ponga inh insanabile
contrasto con l’ordine di demolizione.
Avverso il diniego della istanza di revoca- sospensione il difensore del Formisano ha proposto
ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 655 co. 5 c.p.p. per nullità della notifica del provvedimento di ingiunzione a
demolire
2) Violazione dell’art. 445 co. 2 c.p.p. per inefficacia dell’ordine di demolizione
3-4) Violazione dell’art. 7 ult. co . della L. n. 47/1985 per incompatibilità dell’ordine di demolizione
adottato dal giudice penale con analogo provvedimento della Pubblica Amministrazione o con
provvedimenti della stessa relativi alle istanze di condono
Con il primo motivo il ricorrente, premesso che ai sensi dell’art. 665 co. 5 c.p.p. i provvedimenti del
PM dei quali è prescritta la notificazione al difensore sono notificati, a pena di nullità, al difensore
di ufficio o, in mancanza a quello designato dal PM, rileva il ricorrente che, pur tenendosi conto
della separazione della fase esecutiva rispetto a quella cognitiva, i provvedimenti di esecuzione
vanno notificati al difensore di fiducia nominato nel giudizio di cognizione quando la nomina dello
stesso non sia stata revocata. Quindi, secondo l’assunto della difesa, il mandato conferito al
difensore nominato nella fase di cognizione, non essendo stato revocato, doveva ritenersi sussistente
e valido anche per la fase della esecuzione con conseguente nullità dell’ordine di demolizione
notificato al difensore di ufficio.
La censura appare manifestamente infondata. Il provvedimento impugnato, infatti, risulta del tutto
coerente con il dato normativo e con i principi ermeneutici più volte affermati da questa stessa
Corte con riguardo all’inefficacia nella fase esecutiva della nomina di difensore di fiducia effettuata

In particolare il giudice dell’esecuzione davanti al quale era stato proposto incidente di esecuzione

nella fase di cognizione (ex pluris Cass., Sez. I, n. 40990/2011, Rv. 251491). Come è noto, infatti,
secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la nomina del difensore di fiducia
effettuata per il giudizio di merito non vale anche per la fase esecutiva, salvo che per l’ipotesi, non
ricorrente nella specie, dell’esecuzione della pena detentiva. Questo perché nel procedimento di
esecuzione la regola per la quale, in assenza di un difensore nominato appositamente per la fase in
questione, la notifica degli atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel

d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella 1. 19 gennaio 2001, n. 4 — è posta per la sola
esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al co. 5
dell’art. 655 c.p.p., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in
assenza di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del
pubblico ministero (cfr. Cass. Sez. 3 n. 9890 del 23/01/2003 dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv.
224828). Dunque, nel caso in esame, la notifica contestata effettuata al difensore d’ufficio all’uopo
nominato è da ritenersi perfettamente valida. Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo di
ricorso.
Al pari inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di doglianza tramite il quale si lamenta
la violazione dell’art. 445 co. 2 c.p.p. Secondo il ricorrente, premesso che è intervenuta sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti — stante il dettato dell’art. 445 co. 2 c.p.p. in base al
quale nel caso di applicazione di una pena detentiva non superiore ai due anni, soli o congiunti la
pena pecuniaria, se l’imputato nel termine di 5 o 2 anni a seconda che si tratti di delitto o
contravvenzione, non commette altri reati della stessa indole il reato si estingue — l’intervenuta
estinzione di costruzione abusiva ex art. 20 1. 47/85 travolge l’ordine di demolizione emesso ex art.
7 L. n. 47/1985 che deve considerarsi inefficacie. A detta del ricorrente, infatti, trattandosi di una
sanzione penale accessoria di tipo ablatorio che trova la sua giustificazione nella “accessività” ad
una sentenza di condanna — e la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna
quanto agli affetti penali dall’art. 445 co. 1 bis c.p.p. — la sua caducazione avviene ope legis
indipendentemente da una revoca espressa, quale conseguenza automatica dell’estinzione del reato
di abuso edilizio.
La censura appare manifestamente infondata in quanto l’art. 445 co. 1 bis prevede l’estinzione di
ogni effetto penale ma, secondo la più recente giurisprudenza, l’ordine di demolizione è una
sanzione amministrativa di tipo ablatorio la cui esecuzione è eccezionalmente demandata al giudice.
Dunque la stessa, pur trovando la sua ragione di essere nella accessività ad una sentenza di
condanna, non può considerarsi una pena accessoria e, di conseguenza, permane nonostante

corso del giudizio di cognizione — di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., come modificato dall’art. 10 del

l’estinzione del reato ex art. 445 co. 2 c.p.p. che travolge i soli effetti penali della sentenza (ex
pluris Cass., Sez. III, n. 10209/2006, Rv. 233673; Cass., Sez. III, n. 756/2010, Rv. 249154).
Manifestamente infondate appaiono, infine, anche le doglianze mosse con il terzo e quarto motivo
di ricorso relativi alla violazione dell’art. 7 ult. co. della L. n. 47/1985 per incompatibilità
dell’ordine di demolizione adottato dal giudice penale con analogo provvedimento della Pubblica
Amministrazione.

della incompatibilità dell’ordine di demolizione con sopravvenuti atti amministrativi del tutto
confliggenti con la demolizione. Al riguardo rileva l’intervenuta presentazione di tre distinte istanze
di condono edilizio, una per ciascuna delle unità immobiliari abusive, depositata al Comune di
Ercolano e per le quali è in corso la relativa istruttoria. In presenza di tali istanze, quindi, il giudice
dell’esecuzione, secondo la difesa, avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione.
L’assunto è infondato. Come è noto, infatti, la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di
demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 7 della legge 28 febbraio
1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di
sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in
un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. Dunque la mera
presentazione dell’istanza di condono non è di per sé sufficiente a determinare la sospensione
dell’ordine di esecuzione né, tantomeno, la revoca, come invece prospettato dal ricorrente. Secondo
il costante orientamento di questa Corte, infatti, occorrono altri elementi che consentano di ritenere
concretamente e razionalmente prevedibile che nell’arco di un breve periodo siano adottati dalla
Pubblica Amministrazione provvedimenti in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione (es.
concessioni in sanatoria in relazione alle istanze di condono o modifiche urbanistiche che facciano
venir meno la natura abusiva del manufatto). La mera eventualità, dell’adozione di provvedimenti
amministrativi in contrasto con l’ordine di demolizione legata — come nel caso di specie — alla
pendenza della procedura di esame dell’istanza di condono, in difetto di ulteriori e concomitanti
elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica, non è sufficiente al
fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione (Cass., Sez. III, n.
1105/2003, Rv. 224347).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi dedotti con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

In particolare il ricorrente lamenta l’omessa considerazione d)ca parte del giudice dell’esecuzione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna eiteettn ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA