Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38363 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38363 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI SATRIANI GIUSEPPE N. IL 12/05/1946
avverso la sentenza n. 2626/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tUz2..° í’t
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 26/06/2013

La corte di appello di Roma ha confermato, limitatamente ai fatti successivi al marzo 2005, la
condanna inflitta a Lombardi Satriani Giuseppe, dichiarando prescritti i fatti antecedenti e
rideterminando conseguentemente la pena per il reato di cui agli articoli 99, 81 capoverso del
codice penale e 2 d.L. n. 463/83 convertito in L. n. 638/83 per l’omesso versamento alle
rispettive scadenze mensili delle quote trattenute a titolo di contributo previdenziale sulle
retribuzioni corrisposte al personale dipendente per l’importo complessivo pari a 3582 relativo
al periodo gennaio dicembre 2005.
In motivazione i giudici di appello hanno evidenziato che lo stesso imputato aveva ammesso di
avere effettuato il pagamento oltre il termine dei tre mesi dalla notifica dell’accertamento,
avvenuta in data 8.9.2006, avendo versato l’importo con la procedura del mod. F 24 in data
2,10.07.
2. Si duole in questa sede il ricorrente:
2,1 della violazione di articoli 529 e 129 cpp nonchè dell’illogicità e contraddittorietà della
motivazione sul rilievo secondo cui egli avrebbe compensato il credito con l’INPS così come
consentito dall’ultimo comma dell’articolo 2 e che ciò sarebbe avvenuto prima della
dibattimento
2.2 omessa motivazione sui rilievi della difesa con riferimento all’avvenuto pagamento
dell’importo dovuto prima del dibattimento con il modello F 24

Considerato in diritto
Va anzitutto premesso che per effetto delle sospensioni, i reati per i quali vi è stata condanna
non sono prescritti.
Il ricorso è fondato.
La Corte di merito non contesta l’aspetto posto in luce dal ricorrente il quale ha
sostanzialmente affermato nel primo motivo di ricorso che l’importo contestato (euro 3582) è
in realtà frutto del computo di una compensazione con crediti che il medesimo ricorrente
vantava nei confronti dell’INPS per euro 26176.
In sostanza l’importo dovuto sarebbe stato di gran lunga maggiore ove non fosse intervenuta
la compensazione.

Ora va anzitutto considerato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali è omissivo istantaneo e, pertanto, si consuma nel momento in cui scade il termine utile
concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall’art. 2, comma
primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si
riferiscono i contributi (ex multis Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009 Rv. 243628).
Inoltre l’art. 2 citato rende possibile il conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate (solo) nel caso in cui risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro, ovvero ci si trovi di fronte ad una denuncia mensile in cui il valore delle somme a debito
eguagli quella delle somme a credito.
Il tutto naturalmente deve risultare, tra l’altro, dalla compilazione degli appositi quadri del mod.
DM 10.
Questo significa che l’importo che rappresenta il saldo del credito e del debito contributivo per un
determinato arco temporale, se può, come accaduto nella specie, rappresentare indizio
dell’omissione di versamento delle ritenute per un certo periodo, in relazione alla valutazione
richiesta dall’art. 129 cpp in vista della declaratoria di prescrizione, non è ancora sufficiente per la
condanna dovendosi verificare evidentemente i mesi per i quali la compensazione non poteva più
operare.

Ritenuto in fatto

E la questione non attiene solo alla materialità del reato ma anche alla necessaria verifica
dell’elemento soggettivo in quanto, come affermato da questa Sezione, il reato di omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti è integrato dal dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i
versamenti dovuti, che è esclusa da qualsiasi comportamento inadempiente improntato a
colpa. (Sez. 3, n. 40365 del 19/09/2012 Rv. 253682)
Esaminando il contenuto della sentenza impugnata è agevole rilevare che l’esame fatto dai
giudici di appello si è sostanzialmente risolto nella sola verifica della insussistenza delle
condizioni indicate dall’art. 129 cpp in relazione ai reati prescritti.
Nulla aggiungono in termini di motivazione i giudici di merito per confermare la condanna per i
mesi successivi al marzo 2005.
E ciò nonostante nei motivi di appello fossa stata effettivamente dedotta l’avvenuta
compensazione cui si è fatto riferimento in precedenza.
La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio per consentire un nuovo esame della
questione alla luce di quanto precisato.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il giorno 26.6.2013

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