Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38363 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38363 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO MEL1NDA S.C.A.

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato BORGOGNO ROBERTO del foro di ROMA in difesa del
CONSORZIO MELINDA S.C.A., che chiede l’accoglimento del ricorso con l’annullamento
della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa del
responsabile civile ricorrente CONSORZIO MELINDA S.C.A., che insiste per
l’accoglimento del ricorso, associandosi alle richieste del coodifensore.
Per la pratica forense sono presenti il Dott. Castelli Giorgio con tess. n. P71157 e la
Dott.ssa Zannotti Cristina con tess. n. P71861, entrambi appartenenti all’Ordine degli
Avvocati di Roma.

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 5 aprile 2017, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Trento del 12 marzo 2015, dichiarava il Consorzio Melinda S.C.A. responsabile
dell’illecito amministrativo da reato di cui all’art.

25-septies, commi 1 e 2, d.lgs.

231/2001, per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore Boci Aldo,
commesso da Odorizzi Michele, in qualità di legale rappresentante, e da Gebelin

anche a vantaggio dell’ente, consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato
dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare
dalla mancata redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza
(DUVRI), in relazione alle lavorazioni appaltate alla società Longofrigo S.r.l., di cui
era dipendente la persona offesa. Il Consorzio Melinda veniva condannato alla
sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 e veniva disposta la confisca del profitto
conseguito, pari ad euro 20.000,00. Veniva invece confermata l’assoluzione nei
confronti dell’imputato Tavonatti Alessandro, operaio specializzato con mansioni di
frigorista alle dipendenze della Melinda, per non avere commesso il fatto.
2. Il fatto veniva pacificamente ricostruito dai giudici di merito. Il 3 ottobre
2013, Longhi Massimo e Boci Aldo, dipendenti della Longofrigo S.r.l., consegnavano
presso lo stabilimento dell’unità locale n. 6, sita in Cles, del Consorzio Melinda
S.C.A., un ventilatore, che il Boci doveva installare, in sostituzione di un altro non
funzionante, alla sommità della cella frigorifera n. 34, alta 9,97 metri, in quel
momento vuota e non funzionante. Per compiere l’operazione si era servito della
piattaforma elettrica semovente AIRO in dotazione allo stabilimento, che in passato
aveva già utilizzato per lavori simili, ed aveva lavorato in solitudine, essendo il
collega Longhi impegnato in altre operazioni. Trascorsa un’ora, non vedendo il
collega tornare, il Longhi si era affacciato allo sportello di ispezione della cella in
questione, vedendo la piattaforma in posizione elevata, ma non il collega, che non
rispondeva ai richiami. Aveva allora contattato il Tavonatti, che lo aveva raggiunto
ed aveva abbassato manualmente l’elevatore, su cui veniva rinvenuto il Boci
esamine. Il lavoratore veniva immediatamente sottoposto a tentativi di
rianimazione, purtroppo inutili.
3. Le cause della morte del Boci venivano compiutamente accertate all’esito
dell’attività probatoria, risultando che il lavoratore era deceduto per asfissia, dovuta
ad una concentrazione di ossigeno inferiore al 10% nell’aria della sommità della
cella n. 34, concentrazione incompatibile con la vita e capace di portare a perdita di
coscienza ed a morte in pochissimi secondi. La riduzione dell’ossigeno all’interno

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Franco, quale dirigente dell’unità locale di Cles (entrambi giudicati separatamente),

della cella doveva considerarsi conseguenza dell’immissione di azoto dall’apposito
condotto, nonché dell’assenza di afflusso di aria calda dal corridoio tecnico alla cella
n. 34, determinata dall’accensione della cappa di aspirazione forzata soprastante il
generatore di azoto, Isocell Mistral 1800, n. 3, proprio per abbassarne la
temperatura. Di conseguenza, la concentrazione di ossigeno alla sommità della cella
era inferiore al 9%. L’immissione dell’azoto si era determinata a causa
dell’accensione, tra la sera del 29 settembre ed il successivo 1° ottobre, di due

frutta. L’azoto aveva potuto confluire nella cella n. 34, la quale era teoricamente
vuota e non in funzione, perché, evidentemente,. la valvola di immissione dello
stesso era aperta. La valvola poteva essere stata dimenticata aperta fin dalla
primavera precedente – dato che la cella in questione era stata l’ultima del gruppo
ad essere utilizzata ed in seguito i generatori di azoto dovevano essere stati spenti
– senza tuttavia conseguenze fino alla nuova accensione dei generatori; ovvero
poteva essere stata aperta per predisporre la cella all’utilizzo per il prossimo arrivo
della frutta.
4. Ricostruita in questo modo la dinamica dell’incidente, il primo giudice
mandava assolto il frigorista Tavonatti – al quale si imputava di avere per colpa
consentito al Boci di effettuare il lavoro e di utilizzare la piattaforma elevatrice in
solitudine, nonostante ne fosse prescritto l’uso sempre in due, non potendo in tal
modo evitare che a causa della carenza di ossigeno la persona offesa decedesse per mancanza di concreta evitabilità dell’evento. La Corte distrettuale condivideva
tale conclusione. La carenza di ossigeno alla sommità della cella al momento del
fatto, infatti, era tale da causare la morte pressoché immediata del lavoratore,
senza alcuna possibilità per il frigorista, che avrebbe dovuto trovarsi alla base della
piattaforma, di salvare la vita del collega. Se la pedana avesse avuto una
movimentazione lenta, infatti, la non riconoscibilità della presenza dell’azoto
(inodore ed insapore) non avrebbe comunque consentito al Boci di accorgersi del
pericolo, se non che nel momento in cui vi si fosse, irrimediabilmente, trovato, ed
avrebbe in ogni caso ritardato fatalmente le operazioni di rianimazione. Viceversa,
in caso di movimentazione veloce, la vittima si sarebbe comunque venuta a trovare,
in tempi brevi, in condizioni non più compatibili con la vita, e non si sarebbe
comunque potuto intervenire tempestivamente.
5. Quanto alla posizione del Consorzio Melinda S.C.A., per affermarne la
responsabilità ex d.lgs. 231/2001, era necessario dimostrare il collegamento fra la
condotta omissiva dei responsabili di vertice (Odorizzi e Gebelin) ed il vantaggio o
interesse dell’ente, nel senso che la condotta stessa doveva rivelare la consapevole
volontà di conseguire un vantaggio oggettivo, risparmiando una somma significativa
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generatori di azoto, per la predisposizione di celle frigorifere per lo stoccaggio della

nella predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. Posto che veniva,
innegabilmente, rilevata la carenza del valido modello organizzativo di cui all’art. 6,
d.lgs. 231/2001, e posto che, seppure solo in via incidentale, avendo gli imputati
prescelto il rito dibattimentale, poteva con assoluta evidenza affermarsi la non
esclusione della responsabilità di Odorizzi e Gebelin, rimaneva da indagare la
sussistenza o meno del vantaggio od interesse dell’ente.
5.1. Secondo il primo giudice, la tesi avanzata dall’accusa al riguardo non

necessarie misure antinfortunistiche nel DUVRI commissionato al RSPP, l’imputato
Zanasi, in particolare di quelle indicate nella relazione UOPSAL del 9 dicembre 2013
in relazione ai rischi respiratori interferenziali, cioè connessi a prestazioni svolte da
altre imprese presso gli impianti gestiti da Melinda, ma non era possibile da tale
omissione dedurre che l’ente ne avesse tratto un guadagno significativo, né che
fosse sussistente un’intenzione di illecito risparmio sulle spese per la sicurezza, e
quindi un oggettivo interesse patrimoniale per la società. Emergeva infatti dalla
relazione UOPSAL del 31 gennaio 2014 che la somma relativa allo studio delle
misure in questione era pari a circa 250-700 euro, importo quindi assolutamente
modesto. A tale somma, tuttavia, veniva aggiunta quella di circa 20.000,00 euro,
necessaria per l’installazione degli impianti, considerati necessari, in tutti gli
stabilimenti di conservazione della frutta delle società consorziate. Il GUP, tuttavia,
riteneva che tale somma non potesse prendersi in considerazione, perché il
risparmio “noto” era solamente quello che la società poteva avere presente al
momento dell’omissione, ossia quello della redazione del documento, non essendo
le altre spese mai state previste.
5.2. La Corte d’Appello, tuttavia, accoglieva il gravame del P.M., e riteneva
responsabile la Melinda dell’illecito amministrativo contestato. Il giudice perveniva a
tale conclusione all’esito della valutazione sulle complessive condizioni di sicurezza
presenti nello stabilimento di Cles, che si erano rivelate alquanto deficitarie. A
differenza del GUP, infatti, la Corte distrettuale riteneva che le carenze addebitate
ai dirigenti della Melinda non si limitassero alla mancata adozione di un adeguato e
completo DUVRI, ma riguardassero anche tutte le altre omissioni in tema di
sicurezza del lavoro. Del tutto illogica veniva ritenuta la decisione del primo giudice
di considerare il vantaggio o l’interesse dell’ente limitato alla spesa attinente alla
formazione del documento di valutazione del rischio, come se gli organi di vertice
imputati, tutti ed ognuno nel proprio ruolo, non avessero un obbligo specifico non
solo di valutazione del rischio, ma anche di adozione delle misure necessarie per
evitarlo. Di conseguenza, il giudice riteneva che il summenzionato risparmio di circa
20.000,00 euro dovesse essere considerato come interesse realizzato per l’ente a
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poteva essere accolta. Risultava infatti accertata l’omessa previsione delle

seguito dell’omissione delle adeguate precauzioni antinfortunistiche, risultando del
tutto provata la colpa d’organizzazione della persona giuridica.
6. L’ente, in persona del proprio legale rappresentante ed a mezzo dei propri
difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo tre ampi motivi.
7. Con il primo motivo, l’ente ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e),
cod.proc.pen., violazione del canone di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”

assolutoria di primo grado, ha omesso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale ai
sensi dell’art. 603 cod.proc.pen., con riferimento alle prove dichiarative ritenute
decisive dal primo giudice. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe, del tutto
apoditticamente, trasformato asserite carenze colpose nella predisposizione di
talune misure antinfortunistiche nella prova di un consolidato atteggiamento,
genericamente riferibile ai vertici societari, di dolosa e consapevole sottovalutazione
dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro, finalizzata all’ottenimento di risparmi di
spesa. In particolare, il secondo giudice sarebbe pervenuto a tale conclusione
rivalutando le relazioni provenienti dall’UOPSAL, a suo tempo valorizzate dal primo
giudice come prova della mancanza di una condotta della società finalizzata a
realizzare un risparmio di spesa a scapito delle esigenze di sicurezza dei lavoratori,
affermando l’esatto opposto. Evidentemente, in accordo all’orientamento più volte
ribadito dalle Sezioni Unite, il giudice d’appello avrebbe dovuto quantomeno
procedere all’ascolto diretto dei redattori di quelle relazioni, al fine di consentire
anche alla difesa l’esercizio del pieno contraddittorio, non meramente cartolare, su
tale prova decisiva. Il ricorrente elenca poi diffusamente i dati dichiarativi
pretermessi dalla Corte territoriale, in particolare la mancata rinnovazione delle
dichiarazioni dei Vigili del Fuoco, del teste Longhi e del coimputato Tavonatti.
8. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e
lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’affermata responsabilità dell’ente per il reato di omicidio colposo incidentalmente
accertato a carico dei suoi esponenti apicali. In via preliminare, il ricorrente
sottolinea che, anche a non voler considerare l’obbligo di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto quantomeno
confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della propria
decisione assolutoria, in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità in tema di c.d. “motivazione rafforzata”. Al contrario, il ricorrente
lamenta che la Corte d’Appello si era limitata a richiamare genericamente l’appello
del PM e ad affermare che le carenze sul piano della sicurezza del lavoro non erano
limitate agli specifici aspetti indicati nella relazione dell’UOPSAL, ma erano invece

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e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello, nel riformare la sentenza

diffuse e generalizzate. Di ciò, tuttavia, non vi sarebbe prova nel materiale
probatorio a disposizione del giudizio, né la motivazione della sentenza impugnata
può dirsi esaustiva sul punto, laddove si riferisce genericamente alle deficienze in
tema di controllo dell’atmosfera delle celle riscontrabili in altri stabilimenti del
gruppo, dalle quali mancanze non è assolutamente deducibile l’esistenza di
analoghe problematiche anche nello stabilimento di Cies.
8.1. In secondo luogo, il ricorrente si sofferma sui concetti di interesse e

giurisprudenziale al riguardo. Nei reati colposi, infatti, occorre dimostrare che la
violazione della regola cautelare che ha dato luogo all’evento sia stata dolosa, in
quanto riconducibile ad una precisa strategia dell’ente finalizzata ad eludere la
normativa antinfortunistica in vista del perseguimento di altri interessi aziendali. Le
eventuali carenze nell’organizzazione del sistema antinfortunistico aziendale, infatti,
devono derivare – affinché sussista la responsabilità dell’ente – non da mera colpa
di organizzazione, ma bensì da una deliberata e consapevole scelta, finalizzata a far
prevalere interessi di carattere economico su quelli relativi alla tutela dei lavoratori.
Sarebbe pertanto stato necessario accertare, nel caso di specie, che l’omessa
installazione delle specifiche cautele antinfortunistiche che avrebbero impedito
l’evento non deriverebbe dal mero concorso colposo fra la condotta di Zanasi e di
Odorizzi, ma da una deliberata scelta degli esponenti apicali dell’azienda di non
installare i suddetti presidi al fine di ottenere un risparmio di spesa. Tale
valutazione non sarebbe stata affatto compiuta dalla Corte distrettuale.
8.2. In terzo luogo, il ricorrente censura anche il travisamento, da parte del
secondo giudice, di diversi elementi di prova, puntualmente elencati. In particolare,
si censura l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle misurazioni del livello di
ossigeno, compatibili con la vita e pari al 17,5%, riscontrate dai VV.FF. la sera
stessa dei fatti, a 6 metri di altezza all’interno della cella, mentre nessuna
simulazione sarebbe stata effettuata il giorno seguente all’incidente, a differenza di
quanto si trova affermato in sentenza. Si censura altresì il mancato
approfondimento sull’avvenuto azionamento o meno della cappa aspiratrice ed in
generale sui livelli di ossigeno riscontrabili in caso di funzionamento dei generatori
di azoto e della predetta cappa; nonché il mancato approfondimento circa
l’avvenuta apertura o meno della valvola di immissione dell’azoto nella cella n. 34.
Infine, si evidenzia il travisamento delle spese sostenute dal Consorzio per la
sicurezza, pari a circa 300.000,00 euro all’anno, da sempre e da prima
dell’infortunio, e non solamente a seguito di esso, come sostenuto erroneamente
dalla sentenza impugnata.

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vantaggio rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, richiamando lo sviluppo

9. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c.
1, lett. c), cod.proc.pen., violazione di legge processuale in ordine alla nullità, ex
art. 178, c. 1, lett. c), cod.proc.pen., determinata dalla mancata presa in
considerazione di tutti i contributi difensivi depositati nel giudizio di primo grado. Il
ricorrente, infatti, dà conto di come, in primo grado, fosse stata svolta un’articolata
attività di investigazione difensiva, i cui esiti venivano compendiati in una diffusa
memoria, depositata in sede di udienza preliminare. Nel momento in cui la sentenza

sentenza di primo grado, avrebbe dovuto riconsiderare tutti i documenti presenti
nel fascicolo dell’udienza preliminare, fra cui la predetta memoria difensiva, al fine
di dare risposta a tutti i decisivi argomenti formulati dalla difesa. Nella memoria,
infatti, trovavano posto, in particolare: la confutazione delle risultanze della
consulenza medico-legale sulla morte del lavoratore; l’esame analitico dei rilievi ed
esperimenti condotti dai VV.FF.; l’esame analitico dei documenti aziendali di
valutazione dei rischi, dai quali si evince che in azienda era in vigore un’apposita
procedura PS 02, denominata “celle frigorifere ad atmosfera controllata”, che
nessun incidente collegato all’operatività delle celle in atmosfera controllata si era
mai verificato prima in azienda, che il frigorista Tavonatti aveva ricevuto
dall’azienda una preparazione senz’altro adeguata rispetto ai compiti demandati e
che anche la Longofrigo S.r.l. aveva ricevuto idonea e specifica informativa circa i
rischi relativi all’operatività delle celle; l’esame del nesso causale e della colpa. Il
ricorrente, pertanto, sostiene che la mancata valutazione della memoria difensiva,
secondo giurisprudenza di legittimità, determina la nullità di ordine generale di cui
all’art. 178, c. 1, lett. c), cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale
avrebbe dovuto rinnovare alcune prove dichiarative assunte in primo grado,
avendole valorizzate, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, per
sostenere la responsabilità del Consorzio Melinda, senza tuttavia risentire i
testimoni che le avevano rese, così contraddicendo la consolidata giurisprudenza di
legittimità.
2.1. Tale asserzione è priva di pregio. È noto il diritto vivente formatosi
attorno alla necessità della rinnovazione dell’istruttoria testimoniale in caso di
ribaltamento in appello di una precedente sentenza di assoluzione. Questa Corte
afferma infatti ormai pacificamente che è affetta da vizio di motivazione, per
mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la
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d’appello si era discostata, nel valutare la responsabilità del Consorzio, dalla

sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la
responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito
di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di
prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia
proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. Un., n.
18620 del 19 gennaio 2017, Patalano, Rv. 269785). Come è stato quindi
correttamente chiarito, affinché sussista l’obbligo per il giudice di rinnovare le

di una vera e propria diversa “valutazione” delle prove dichiarative, ed in secondo
luogo che tali prove siano state ritenute “decisive” ai fini del giudizio assolutorio di
primo grado (Sez. Un., n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267487).
Tale diritto vivente ha ricevuto definitiva cristallizzazione normativa ad opera
della legge n. 103/2017, la quale ha infatti inserito, all’art. 603 cod.proc.pen., il
comma 3-bis, il quale dispone che nel caso di appello del pubblico ministero contro
una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2.2. Ne consegue che, come è stato correttamente affermato, nel caso di
condanna in appello, non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo
grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì
all’esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una
complessiva valutazione dell’intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9
maggio 2017, Fazzini, Rv. 271012), ossia laddove l’attendibilità della deposizione
sia stata valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si è
limitato a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio
probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice
(Sez. 5, n. 33272 del 28 marzo 2017, Carosella, Rv. 270471). Correlativamente, la
rinnovazione risulta del pari non necessaria in presenza di prove non decisive,
dovendosi ritenere “decisiva” la prova che, confrontata con le argomentazioni
contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe
sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o
non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783
del 23 gennaio 2014, Di Meglio, Rv. 259323). Nello specifico, costituiscono prove
decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della
istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del
giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle
dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno
determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in

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dichiarazioni, sono necessarie due condizioni: in primo luogo che si sia in presenza

presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso
materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del
giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore,
siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri
elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (Sez. Un., n. 27620 del 28 aprile
2016, Dasgupta, Rv. 267491).
2.3. Tanto chiarito, nel caso odierno non sussiste alcuna delle condizioni

grado. Le prove indicate dal ricorrente, infatti, non sono affatto state valutate
diversamente dal giudice d’appello, né sono risultate decisive ai fini dell’assoluzione
in primo grado. L’accertamento dei fatti è stato infatti il medesimo sia nel primo sia
nel secondo giudizio, così come la ricostruzione delle condizioni di lavoro nello
stabilimento di Cles, senza che sia possibile cogliere una diversa valutazione del
compendio probatorio da parte della Corte territoriale. La riforma dell’assoluzione è
intervenuta, infatti, non già perché i giudici d’appello avessero considerato
diversamente le condizioni della sicurezza nello stabilimento, ma solamente perché
avevano ritenuto di trarre da tali condizioni la conclusione – che il Collegio, come si
dirà, ritiene di condividere – che sussistessero tutti i presupposti per il
riconoscimento della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, conclusione invece
non condivisa dal primo giudice.
3. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, dal materiale
probatorio in atti, emergeva pacificamente l’assenza di ogni considerazione circa lo
specifico rischio atmosferico nei documenti di valutazione dei rischi predisposti
dall’azienda, la mancata adozione di ogni presidio volto a garantire i lavoratori non
solo da manovre errate o dimenticanze, ma anche da guasti accidentali, nonché le
pessime condizioni delle valvole adduttrici di azoto e l’assenza di ogni norma di
comportamento per l’accesso alle celle di personale estraneo allo stabilimento. In
definitiva, risultava pienamente provata la carenza dei minimi presidi di sicurezza
per garantire i lavoratori dai rischi specifici di un ambiente quale quello delle celle
frigorifere. Tuttavia, da tale quadro probatorio, il GUP era giunto a negare la
responsabilità del Consorzio Melinda, sottolineando come la negligenza dello Zanasi,
che aveva omesso di prendere in considerazione i rischi interferenziali, non potesse
costituire prova dell’intenzionale illecito risparmio sulle spese per la sicurezza
necessario per ritenere integrato l’oggettivo interesse della società di cui al decreto
231, ritenendo che il solo vantaggio di spesa dovesse considerarsi quello, irrisorio,
relativo alla mancata redazione del DUVRI. Dal canto suo, invece, la Corte d’Appello
aveva ritenuto che tutte le omissioni in tema di sicurezza del lavoro dovessero
essere considerate decisive ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’ente.
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necessarie per procedere alla rinnovazione delle dichiarazioni acquisite in primo

Quanto esposto consente di affermare l’infondatezza del motivo attinente al dedotto
travisamento della prova, noti essendo i limiti di rilevabilità del vizio in caso di
conferme apprezzamento, da parte dei giudici di merito, dei dati probatori acquisiti
al giudizio ( cfr Sez. 2, n.5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130).
4. Infondato è anche il motivo relativo alla responsabilità dell’ente. È
opportuno procedere ad una generale ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale
relativa all’applicabilità del d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento ai reati

4.1. Tradizionalmente estranea al nostro ordinamento, la responsabilità
penale degli enti è stata introdotta dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale ha
previsto un sistema di responsabilità amministrativa dipendente da reato gravante
direttamente sull’ente. Il d.lgs. n. 231/2001 realizza una flessione del tradizionale
principio espresso dal brocardo societas delinquere non potest, in favore di una
forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, ma connessa, legata ad un
illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato (sempre che esso
rientri fra quelli previsti dal decreto) a sua volta perpetrato da una persona fisica.
La connessione in discorso è duplice. Dal punto di vista oggettivo, infatti,
l’art. 5 del decreto richiede che la persona fisica abbia agito nell’interesse o a
vantaggio dell’ente. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il medesimo articolo
richiede la sussistenza di un rapporto fra la persona fisica e l’ente. In particolare,
due possono essere i rapporti rilevanti: ex art. 5, c. 1, lett. a), la persona fisica può
trovarsi in posizione apicale all’interno dell’organizzazione dell’ente, ovvero, ex art.
5, c. 1, lett. b), può essere sottoposta all’altrui direzione.
La lettera a) tipizza il c.d. principio di identificazione, per il quale l’ente si
identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse
direttamente commesso il reato. È tuttavia previsto un contemperamento: l’ente
non risponde se prova la sussistenza di tutti e quattro i criteri appositamente previsi
dal successivo art. 6, c. 1, ossia l’esistenza e la corretta attuazione di modelli di
organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di
quello verificatosi.
Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), invece, ci troviamo di fronte ad
una vera e propria fattispecie colposa, prevista dall’art. 7 del decreto, a norma del
quale l’ente risponde se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o di
vigilanza, i quali fanno capo al modello di organizzazione, gestione e controllo
previsto dal decreto e considerato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 7.
4.2. La responsabilità degli enti può dunque essere definita come una vera e
propria

responsabilità

da

colpa

di

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organizzazione,

caratterizzata

dal

colposi.

malfunzionamento della struttura organizzativa dell’ente, la quale dovrebbe essere
volta – mediante adeguati modelli – a prevenire la commissione di reati. Le Sezioni
Unite hanno infatti al riguardo affermato che, in tema di responsabilità da reato
degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata
sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di
adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la
commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del

che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. Un., n. 38343 del
24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261114).
4.3. Quanto alla natura, penale od amministrativa, della responsabilità ex
decreto 231, la giurisprudenza ha ormai chiarito che si è in presenza di un tertium

genus,

il quale, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello

amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi
costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n.
38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261112). Parimenti, si è
chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella
penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi
dell’art. 8 del decreto, rubricato per l’appunto “autonomia della responsabilità
dell’ente”, la responsabilità dell’ente deve essere, infatti, affermata anche nel caso
in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile
ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4
aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre
2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativopenale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente
l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo
presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione,
quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, distinta anche se connessa
rispetto a quella della persona fisica.
5. Tanto chiarito in generale sul sistema di responsabilità di cui al d.lgs. n.
231/2001, occorre soffermare l’attenzione sulla sua compatibilità rispetto alla
commissione di reati colposi. Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato
dal fatto che, come noto, il modello repressivo previsto dal d.lgs. 231/2001 è un
modello c.d. chiuso, dal momento che la commissione non di qualsiasi reato
importa altresì la responsabilità dell’ente, ma solamente quella dei reati
tassativamente e nominativamente previsti dalla Sezione III del Capo I (artt. 24
ss.) del decreto medesimo.

10

soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento

Originariamente, i delitti colposi di omicidio e lesioni personali sul lavoro non
facevano parte dell’elenco. Successivamente, l’art. 9, c. 1, legge 3 agosto 2007, n.
123 ha inserito al decreto l’art.

25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro),

poi ulteriormente modificato, nell’attuale configurazione,

dall’art. 300, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In questo modo, lo schema di
responsabilità degli enti è stato esteso anche alla commissione dei delitti colposi

5.1. Fin dall’introduzione dell’art.

25-septies, dottrina e giurisprudenza si

sono interrogate sulla compatibilità del modello di imputazione obiettiva previsto
dall’art. 5 con il paradigma dei delitti colposi. Ci si è in particolare domandati come
fosse possibile che potesse sussistere la responsabilità dell’ente in presenza di
morte o lesioni colpose causate dalle persone fisiche previste dal decreto se il
criterio oggettivo indispensabile per ritenere la sussistenza di tale responsabilità è
quello della commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per loro
stessa natura, i reati colposi causalmente orientati, fondati sulla mancata volontà
dell’evento lesivo, appaiono radicalmente inconciliabili con l’idea stessa di interesse
o vantaggio dell’ente. È evidente, infatti, che nessun interesse o vantaggio può
essere perseguito dalla persona fisica che si renda autrice di un delitto colposo, in
cui l’evento non soltanto è involontario, ma è anche assolutamente in contrasto, per
sua stessa natura, con qualsivoglia interesse per l’ente. Dalla morte o dalle lesioni
dei propri lavoratori, infatti, l’ente non ha assolutamente nulla da guadagnare, né
sul piano economico, né su quello di immagine.
5.2. Ritenere, tuttavia, che i delitti colposi siano radicalmente inconciliabili
con l’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 avrebbe significato abrogare di fatto l’art. 25septies. Perciò, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità che, in
mancanza di una riformulazione del tessuto normativo in senso maggiormente
conferente alle “esigenze” dei delitti colposi, ha permesso di ritenere operativo il
suddetto articolo. Si fa riferimento, come noto, al criterio per cui, nei delitti colposi,
l’interesse o vantaggio per l’ente, di cui all’art. 5, non deve riferirsi alla
commissione dell’evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta
(Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261115).
È chiaro, infatti, che un interesse per l’ente può essere ottenuto dalla violazione
delle norme antinfortunistiche solamente al momento della condotta ed al netto
dell’evento, sub specie di risparmio di spesa o di accelerazione e massimizzazione
della produzione. Valutando il comportamento del soggetto agente del reato, infatti,
è al momento della condotta che si realizza quell’intento finalistico di procurare un

11

contro la vita e l’incolumità personale.

vantaggio all’ente necessario a ritenere anche quest’ultimo responsabile, essendo
l’evento del reato non voluto.
6. Ulteriore nodo problematico del rapporto fra d.lgs. n. 231/2001 e delitti
colposi è rappresentato dal configurarsi dei criteri di “interesse” o “vantaggio” in
relazione alla colpa. Occorre al riguardo ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale
relativo ai due parametri di imputazione obiettiva di cui all’art. 5. Nonostante
esistano teorie c.d. unitarie, per cui interesse e vantaggio incarnerebbero

medesimo concetto tramite due termini differenti, in giurisprudenza si è affermata
la più corretta teoria per cui si tratterebbe, invece, di criteri diversi ed alternativi. In
particolare, si è affermato che, in tema di responsabilità da reato delle persone
giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il
presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non
contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente
diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito
arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da
un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure
non prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale
(Sez. 2, n. 3615 del 20 dicembre 2005, D’Azzo, Rv. 232957).
6.1. Come si vede, i due criteri vengono tenuti nettamente distinti, vale a
dire operanti su piani diversi, uno (l’interesse) su quello soggettivo e l’altro (il
vantaggio) su quello oggettivo. Così, l’interesse è il criterio soggettivo (indagabile
ex ante) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica,
di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo
che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno. Il vantaggio, al
contrario, è il criterio oggettivo (da valutare ex post), consistente nell’effettivo
godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione
del reato. In altri termini, il richiamo all’interesse dell’ente valorizza una prospettiva
soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da
apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo
che richiede sempre una verifica ex post (Sez. 5, n. 10265 del 28 novembre 2013,
Banca Italease S.p.a., Rv. 258575). Le Sezioni Unite, a loro volta, hanno
abbracciato tale impostazione, statuendo che, in tema di responsabilità da reato
degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto
nell’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all'”interesse o al vantaggio”, sono alternativi e
concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione
teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del
fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del
12

sostanzialmente un unico criterio, trattandosi di tautologica ripetizione del

vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex
post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito
(Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261114).
6.2. Ultimo tassello del ragionamento è dato dall’applicazione di tali criteri ai
reati colposi. È proprio su questo punto che il ricorrente incentra le proprie
doglianze, ed è proprio su tale profilo che le due sentenze di merito divergono.
Sulla scorta dell’impostazione tracciata dalle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, e

giurisprudenza ha stabilito come debbano essere intesi l’interesse ed il vantaggio in
riferimento ai delitti colposi di cui all’art.

25-septies, d.lgs. n. 231/2001. Si è

chiarito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati
colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento
contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, sono
alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché
all’evento, pertanto, ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha
consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità
per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha
violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei
costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto
(Sez. 4, n. 2544 del 17 dicembre 2015, Gastoldi ed altri, Rv. 268065; Sez. 4, n.
24697 del 20 aprile 2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066).
7. Tanto premesso, è propriamente sulla corretta interpretazione dei requisiti
dell’interesse e del vantaggio che le sentenze di merito nel caso odierno
differiscono. Il GUP, infatti, non ha ritenuto che tali requisiti, peraltro considerati
unitariamente, risultassero integrati. Come si è già avuto modo di dire, il primo
giudice – pur ritenendo accertata l’omessa previsione delle necessarie misure
antinfortunistiche nel DUVRI commissionato al RSPP, l’imputato Zanasi, in
particolare di quelle indicate nella relazione UOPSAL del 9 dicembre 2013 in
relazione ai rischi respiratori interferenziali, cioè connessi a prestazioni svolte da
altre imprese presso gli impianti gestiti da Melinda – ha escluso che da tale
omissione fosse possibile dedurre che l’ente ne avesse tratto un guadagno
significativo, né che fosse sussistente un’intenzione di illecito risparmio sulle spese
per la sicurezza, e quindi un oggettivo interesse patrimoniale per la società.
Emergeva infatti dalla relazione UOPSAL del 31 gennaio 2014 che la somma relativa
allo studio delle misure in questione era pari a circa 250-700 euro, importo quindi
assolutamente modesto. A tale somma, tuttavia, veniva aggiunta quella di circa
20.000,00 euro, necessaria per l’installazione degli impianti, considerati necessari,
in tutti gli stabilimenti di conservazione della frutta delle società consorziate. Il GUP,
13

dunque sulla base della distinzione dei due criteri che si è sopra riportata, la

tuttavia, ha ritetuto che tale somma non potesse prendersi in considerazione,
perché il risparmio “noto” era solamente quello che la società poteva avere
presente al momento dell’omissione, ossia quello della redazione del documento,
non essendo le altre spese mai state previste.
Secondo il giudice di primo grado, quindi, affinchè sia integrato il requisito
dell’interesse, l’agente deve rappresentarsi un risparmio di spesa significativo e
consistente. Quanto al profilo del vantaggio, il GUP mostra di non applicare il

conseguente all’omissione, pur se non rappresentato o conosciuto dall’agente).
7.1. La Corte d’Appello, diversamente, ha disatteso la lettura data dal primo
giudice, ritenendo che lo stesso avesse errato nel considerare che le sole carenze
addebitabili ai dirigenti della Melinda potessero circoscriversi alla mancata adozione
del DUVRI, dal momento che nel capo di imputazione erano contestate tutte le
omissioni in tema di sicurezza sul lavoro. Secondo i giudici d’appello, era del tutto
illogico limitare l’interesse o il vantaggio dell’ente alla spesa attinente alla
formazione del documento di valutazione del rischio. Gli organi di vertice imputati,
tutti ed ognuno nel proprio ruolo, avevano infatti un obbligo specifico non solo di
valutazione del rischio, ma anche di adozione delle misure necessarie per evitarlo.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il summenzionato risparmio di circa
20.000,00 euro dovesse essere considerato come interesse realizzato per l’ente a
seguito dell’omissione delle adeguate precauzioni antinfortunistiche, risultando del
tutto provata la colpa d’organizzazione della persona giuridica.
7.2. Il ricorrente sostiene l’erroneità del ragionamento del giudice d’appello,
in quanto totalmente carente sotto il profilo soggettivo. A detta del ricorrente,
infatti, la violazione delle norme antinfortunistiche, per potere rappresentare un
interesse o vantaggio per l’ente, deve essere stata realizzata dalla persona fisica
autrice del reato-presupposto dolosamente, ossia con il consapevole proposito di
ricavarne un risparmio di spesa, il quale, a sua volta, non potrà dunque che essere
considerevole, circostanza del tutto assente in questo caso, nel quale si ritiene
irrisoria la somma di 20.000 euro di cui si è detto. Ebbene, la Corte territoriale
avrebbe del tutto trascurato la prova dell’intenzionale trasgressione delle normative
antinfortunistiche, errando quindi nella ricostruzione giuridica della fattispecie.
8. L’interpretazione del ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto
evidentemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Occorre partire da
un dato assodato, vale a dire dalla diversità ed alternatività dei criteri
dell'”interesse” e del “vantaggio”. Come visto, essi rappresentano due diversi criteri
di imputazione obiettiva del reato all’ente, e non è dunque possibile parlare

14

criterio secondo la prospettiva ex post (considerando, cioè, il risparmio effettivo

genericamente di “interesse” per l’ente onde farvi rientrare ogni tipo di profitto
patrimoniale ottenuto dall’ente medesimo a seguito della commissione del reato.
L’interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l’intento del reo di arrecare
un beneficio all’ente mediante la commissione del reato. Per questo, l’interesse è
indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il
profitto sperato. Ebbene, è evidente che, nei reati colposi d’evento, affinché
l’interesse per l’ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della

la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l’ente (vale a dire
un risparmio di spesa). Evidentemente, la sussistenza di tale consapevole violazione
potrà apparire più evidente nei casi di colpa c.d. cosciente, o con previsione
dell’evento, nei quali la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur
avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle
norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza,
imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. Un., n.
38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261104). Egli, infatti,
ripone la propria fiducia nella non verificazione dell’evento, ma, d’altra parte, è
pienamente consapevole della violazione delle regole cautelari, e potrebbe porre in
•essere tale violazione proprio allo scopo, come spesso accade, di ottenere un
risparmio di spesa. La volontà di risparmiare è dunque indispensabile affinché
sussista l’interesse dell’ente.
8.1. Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è
criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto in capo all’ente
quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato,
a differenza dell’interesse, ex post. Chiaramente, come si è detto, nei reati colposi
si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta. La condotta,
nei reati colposi d’evento contro la vita e l’incolumità personale commessi sul
lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed
è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l’ente abbia
ottenuto un vantaggio di carattere economico. Qualora la persona fisica abbia
violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei
costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto,
allora potrà ravvisarsi il vantaggio per l’ente. In tale schema, marcatamente
obiettivo, non è necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole
cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la
sostanziale differenza rispetto all’interesse, ma solamente che risulti integrata la
violazione delle regole cautelari contestate. In questo modo, il vantaggio viene
rapportato alle specifiche contestazioni mosse alla persona fisica, salvaguardandosi

15

violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che

il principio di colpevolezza, ma allo stesso tempo permettendo che venga attinto da
sanzione penale anche il soggetto che, in concreto ed obiettivamente, si è giovato
della violazione cautelare, vale a dire l’ente. Quanto, poi, alla consistenza del
vantaggio, deve certamente trattarsi di importo non irrisorio, il cui concreto
apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta
insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata. Nel caso in esame,
nessuna censura può muoversi alla valutazione della Corte territoriale, che senza
nessuna illogicità, ha considerato significativo e non irrisorio un riaprmio di spesa

9. Devono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto.
9.1. In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione
oggettiva del reato all’ente, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro
giuridicamente diversi. L’interesse è criterio soggettivo, da valutare

ex ante,

consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l’agire del reo, il quale spera
nel raggiungimento di un qualche profitto per l’ente come conseguenza della
commissione del reato, indipendentemente dall’effettivo ottenimento di tale
profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente
nell’oggettivo e concreto vantaggio derivato all’ente dall’agire del reo come
conseguenza del reato.
9.2. In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi
contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa
antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i
criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola
condotta del soggetto agente, e non anche all’evento del reato.
9.3. In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi
contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa
antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i
criteri dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5 del medesimo decreto devono
essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica
penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il
consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente,
indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in
ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa
antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente,
sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione,
indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L’entità del vantaggio,
che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito,
16

pari a 20.000 euro.

insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente
apprezzata.
10. Tutto ciò premesso e considerato, è evidente come, nel caso di specie, il
Consorzio Melinda abbia ritratto un oggettivo vantaggio dalla sistematica e reiterata
violazione delle norme antinfortunistiche, come emerge dalle contestazioni mosse
ad Odorizzi e, soprattutto, a Gebelin, direttore di stabilimento e dunque soggetto di
vertice a norma dell’art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, e come è stato acclarato dal

Consorzio Melinda in tema di sicurezza del lavoro fossero estremamente lacunose,
mancanza tanto più grave ove si consideri che attenevano ad ambienti di lavoro
dove si creavano condizioni incompatibili con la vita.
Il materiale probatorio, infatti, aveva permesso di ricostruire le complessive
condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, rilevando come non vi
fosse alcuna possibilità per il frigorista di controllare a distanza né le condizioni
delle celle, né l’afflusso di azoto; come non fosse imposta alcuna procedura di
sicurezza al riguardo, prevista soltanto per l’apertura delle celle alla fine del ciclo di
lavorazione; come non fosse installato alcun sistema di controllo e di allarme per
segnalare la presenza accidentale di atmosfere pericolose in tutto il volume delle
celle; come non fosse stata indicata alcuna procedura per l’accesso alle celle di
lavoratori estranei al ciclo produttivo; come fossero pessime le condizioni delle
valvole che regolavano l’adduzione dell’azoto nelle celle da 32 a 35, i cui numeri di
riferimento, scritti a pennarello, erano difficilmente leggibili in quanto sbiaditi; come
il comando delle valvole medesime fosse esclusivamente manuale; come, infine,
non vi fosse alcuna considerazione di tale situazione critica nei vari documenti di
valutazione dei rischi.
Tutte queste carenze e la generale insensibilità verso la tematica della
sicurezza dimostrata dai responsabili individuali, rendono evidente, come
correttamente affermato dalla Corte d’Appello, l’atteggiamento di noncuranza dei
vertici societari. Tale noncuranza era evidentemente funzionale a privilegiare
esigenze di profitto, e la condotta posta in essere dai coimputati persone fisiche ha
permesso effettivamente il concretizzarsi per l’ente di un vantaggio economico
indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della
sicurezza del lavoro a quelle della produzione. Risparmio, peraltro, stimato in
almeno 20.000,00 euro.
Al contrario, del tutto illogico sarebbe ritenere che il solo risparmio di spesa
sicuro ricavato dall’ente sia quello della mancata elaborazione del DUVRI, in quanto,
come affermato dai giudici di secondo grado, è del tutto evidente che sui garanti
della sicurezza dei lavoratori non gravi solamente l’obbligo di valutare i rischi, ma

17

materiale probatorio in atti. Emerge infatti chiaramente che le previsioni del

anche quello, di sicuro non arginabile semplicemente omettendo di redigere un
documento, di fronteggiare detti rischi, adottando le misure più idonee. Non è
infatti seriamente sostenibile che basti non redigere il documento di valutazione del
rischio (interferenziale o meno) per evitare che la società risponda a norma del
d.lgs. n. 231/2001 adducendo che non vi sarebbe alcun concreto vantaggio
economico per l’ente solamente perché manca la base di valutazione dei costi da
sostenere per la sicurezza sul lavoro.
Deve dunque concludersi per la realizzazione di un effettivo vantaggio,

lavoro, realizzato dal Consorzio Melinda grazie alla sistematica e comprovata
violazione della normativa antinfortunistica da parte dei suoi organi di vertice, in
particolare dell’Odorizzi, del Gebelin e dello Zanasi.
11. Privo di pregio, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla
mancata valutazione, da parte del giudice d’appello, della memoria contenente le
risultanze delle investigazioni difensive depositata in primo grado.
11.1. Occorre innanzitutto fare chiarezza e partire dalla considerazione che
la memoria di cui viene lamentata l’omessa valutazione è quella depositata in data
27 gennaio 2015 presso l’Ufficio del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Trento in vista dell’udienza del 29 gennaio 2015. Tale memoria
difensiva, come risulta indubbiamente dagli atti allegati al ricorso odierno ai fini
dell’autosufficienza, veniva redatta nell’interesse dei coimputati Odorizzi e Gebelin,
e non già del Consorzio Melinda. Ora, come si è già avuto modo di dire, la
responsabilità penale-amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 deve
essere considerata, per esplicita disposizione normativa (art. 8), autonoma rispetto
a quella penale degli autori del reato. Si è visto infatti che essa sussiste anche nel
caso in cui non vengano accertati gli autori del reato, oltre che in alcune altre
ipotesi. Né tale autonomia può venire meno per effetto della semplice separazione
processuale delle posizioni degli imputati, come accaduto nel caso odierno, nel
quale i coimputati persone fisiche hanno prescelto il rito dibattimentale, mentre
l’ente ha richiesto quello abbreviato. È stato infatti affermato che, in tema di
responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni
degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non
incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della
cognizione giudiziale, conseguendone che nemmeno dall’assoluzione di uno degli
imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, discenda
automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente, dovendo il giudice
procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale
contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza
18

rappresentato da un non trascurabile risparmio di spesa in termini di sicurezza sul

o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a
vantaggio dell’ente (Sez. 6, n. 49056 del 25 luglio 2017, P.G. e altro in proc.
Brambilla e altri, Rv. 271563).
11.2. Da quanto detto consegue che non gravava alcun obbligo sulla Corte
d’Appello di valutare la memoria redatta in difesa dei coimputati del Consorzio
Melinda, non essendo essa attinente all’ente, ma riguardando unicamente le
posizioni degli imputati persone fisiche. Per ritenere integrata la responsabilità

(Sez. 6, n. 21192 del 25 gennaio 2013, Barla ed altri, Rv. 255369), senza che
occorra il pieno e definitivo accertamento della responsabilità delle persone fisiche
coinvolte. Nel caso di specie, tale accertamento incidentale veniva compiuto
concordemente dai giudici di merito, che ritenevano che la responsabilità di Odorizzi
e Gebelin, “con assoluta evidenza”, non potesse essere esclusa.
11.3. Deve dunque affermarsi il principio di diritto per cui, in tema di
responsabilità da reato degli enti, l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto
a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, di cui
all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001, deve essere intesa nel senso che, per affermare la
responsabilità dell’ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della
responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento
incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli
artt. 5, 6, 7 ed 8 del medesimo decreto. Conseguentemente, la posizione
processuale dell’ente imputato deve intendersi a sua volta come autonoma rispetto
a quella dei coimputati persone fisiche, non gravando sul giudice alcun obbligo di
valutare, a favore dell’ente, atti difensivi prodotti in favore di altri soggetti
processuali.
12. Alla luce di quanto affermato, si impone il rigetto del ricorso, cui segue
per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
i c ma Fumu

dell’ente è sufficiente una verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato

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