Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38360 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38360 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGNO ARCANGELO N. IL 11/01/1941
avverso la sentenza n. 679/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
(3,R E ” nft Z2 01T/
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e.le-ALS ,4
che ha concluso per L’ i rdAn n i 5. 5 i í4 e i T”
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 18 maggio 2012, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Modugno del 14 ottobre 2009,
con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 44, comma 1,
lettera b) , del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in qualità di committente e legale
rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, realizzato, in mancanza di permesso di
costruire, una rampa per l’accesso per diversamente abili sul lato sinistro del

dell’area della rampa carrabile di accesso al piano interrato con l’apposizione di una
fascia di larghezza di m 2 destinata a pubblico parcheggio. Con la sentenza, il
Tribunale aveva ordinato la demolizione di quanto abusivamente costruito.
2. – Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, deducendo: 1) l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lettera c), e
179 cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza
pronunciata dal giudice di primo grado all’udienza del 14 ottobre 2009, avente ad
oggetto il rigetto dell’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato a presenziare
all’udienza stessa, non essendosi preso in considerazione il fatto che l’imputato era un
soggetto che aveva subito il trapianto di cuore, non poteva utilizzare mezzi di
trasporto quale l’aereo ed era stato sottoposto, proprio il giorno prima dell’udienza, ad
accertamenti ospedalieri in Udine; 2) la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, perché non si
sarebbe presa in considerazione la normativa (artt. 27 e 28 della legge n. 5 del 1971;
art. 18 del d.P.R. n. 118 del 1971; art. 23 del d.P.R. n. 503 del 1996; artt. 12 e 23
della legge n. 104 del 1992) che prevede che sia assicurato agli invalidi l’accesso agli
edifici, sussistendo un vero e proprio diritto del disabile a vedere eliminate le barriere
architettoniche; diritto irragionevolmente negato dal Consiglio comunale che, nella
seduta del 27 giugno 2007 aveva deliberato di non adottare la variante allo strumento
urbanistico richiesta a tale fine dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
3.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza,
emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come
reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla2

fabbricato di proprietà, nonché, sul lato destro dello stesso fabbricato la recinzione

causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa
sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli
atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione
in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi,
che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza
ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma
ad una mera “constatazione”.

sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece
dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si
troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre
2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento
agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.
3.2.1. – Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta che il Tribunale non
avrebbe ritenuto legittimo l’impedimento dell’imputato a comparire all’udienza del 14
ottobre 2009, trascurando di considerare che egli era un soggetto che aveva subito il
trapianto di cuore, non poteva utilizzare mezzi di trasporto come l’aereo ed era stato
sottoposto, proprio il giorno prima dell’udienza, ad accertamenti ospedalieri in Udine è infondato.
La sentenza impugnata reca infatti, sul punto, una motivazione pienamente
sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che non emergono elementi
concreti a sostegno di un reale impedimento per l’imputato al raggiungimento della
sede giudiziaria per il giorno 14 ottobre 2009, immediatamente successivo a quello
degli accertamenti medici svolti presso l’ospedale di Udine. Dalla documentazione in
atti – sottolinea la Corte d’appello – non risulta in particolare che l’imputato fosse
impossibilitato a viaggiare in aereo o su altro mezzo di trasporto che gli avrebbe
3

L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in

consentito di raggiungere in tempo utile la sede giudiziaria, non essendo di per sé
dirimente la semplice distanza chilometrica tra Udine e Bari.
3.2.2. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta,
in sostanza, che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione il fatto che le
opere realizzate erano, almeno in parte, dirette all’eliminazione di barriere
architettoniche e, dunque, non potevano essere fatte rientrare nel novero di quelle per
le quali è necessario il permesso di costruire.

disabili, deve preliminarmente ricordarsi che le opere funzionali all’eliminazione delle
barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla
migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti (T.A.R. Campania,
Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24 febbraio
2012, n. 87; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526).
Tali opere rientrano nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, qualora «consistano in interventi volti
all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio».
Qualora vi sia, invece, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che
comunque comportino un’alterazione della sagoma dell’edificio, trattandosi di opere
non ricomprese nell’art. 10 – il quale sottopone a permesso di costruire a) gli
interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti
della destinazione d’uso – trova applicazione l’art. 22 dello stesso d.P.R., a norma del
quale sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6. A tale disposizione si
sovrappone oggi l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato dal d.l. n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale consente
che, per le opere soggette a d.i.a ordinaria, si proceda, in via semplificata, con s.c.i.a.
(segnalazione certificata di inizio attività). Tale è l’interpretazione autentica data
dall’art. 5, comma 2, lettera c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2011, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 19

3.2.2.1. – Quanto alla definizione di “barriere architettoniche” per i soggetti

della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce
stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del
permesso di costruire». A ciò deve aggiungersi che la mancata presentazione di d.i.a.
è sanzionata in via amministrativa dall’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, come la
mancata presentazione di s.c.i.a. Per quest’ultima, infatti, l’art. 19, comma

6-bis,

di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali».
3.2.2.2. – Ne consegue, in relazione al caso di specie, che il giudice di merito
avrebbe dovuto valutare la consistenza delle opere realizzate dall’imputato alla luce
della normativa richiamata, evidenziando se e in che misura le stesse necessitassero
del permesso di costruire o potessero essere realizzate previa semplice denuncia di
inizio attività. Il rinvio al giudice del merito è, però – come sopra visto – incompatibile
con l’immediata applicabilità della prescrizione alla quale deve essere data prevalenza.
3.3. – Quanto alla prescrizione del reato (commesso il 25 settembre 2007), al
relativo termine complessivo di anni 5, che sarebbe andato a scadere alla data del 25
settembre 2012, devono aggiungersi 80 giorni di sospensione, giungendosi così al
termine finale del 15 dicembre 2012, successivo alla pronuncia della sentenza
impugnata ma precedente alla pronuncia della presente sentenza.
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. La dichiarazione di estinzione del
reato implica la revoca dell’ordine di demolizione impartito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

della legge n. 241 del 1990 prevede che: «Fatta salva l’applicazione delle disposizioni

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