Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38360 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38360 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile PISANO MARIA GRAZIA nato a AVELLINO il 30/11/1978
dalla parte civile POSSEMMATO GIOVANNA nato a AVELLINO il 26/03/1956
dalla parte civile PISANO EDOARDO nato a AVELLINO il 27/04/1946
nel procedimento a carico di:
PICCINELLI PIERFRANCESCO nato a ROMA il 30/11/1984
inoltre:
RESP CIVI

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di tutte le parti civili.
E’ presente l’avvocato CAPONE MARINO del foro di AVELLINO in difesa delle parti civili
ricorrenti PISANO MARIA GRAZIA, POSSEMMATO GIOVANNA, PISANO EDOARDO, che
riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l’accoglimento; deposita conclusioni scritte
unitamente alla nota spese alle quali si riporta.
E’ presente l’avvocato ARGIRO’ MASSIMO del foro di ROMA, che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. GEMMA ANDREA del foro di ROMA in difesa del
RESPONSABILE CIVILE che chiede il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato GIANNAVOLA MAGDALENA del foro di ROMA in difesa di

Data Udienza: 23/05/2018

PICCINELLI PIERFRANCESCO, che insiste per il rigetto del ricorso di tutte le parti civili.
Per la pratica forense è presente la Dott.ssa Lopatriello Valentina con tessera n.

P72182 rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

2

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di Appello di Roma

parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Pierfrancesco
Piccinelli è stato ritenuto responsabile della morte di Hugo Pisano per colpa
consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla
circolazione stradale, per avere impegnato la corsia di sorpasso, mentre stava
sopraggiungendo il motociclo condotto dal Pisano che, andando a collidere con
l’auto condotta dal Piccinelli, cadeva rotolando a terra e veniva, quindi, travolto

colpa della vittima per aver viaggiato ad una velocità largamente superiore a
quella consentita- e rideterminata la pena- ha condannato Pierfrancesco
Piccinelli, in solido con la società assicuratrice Carige s.p.a, al risarcimento del
danno in favore delle parti civili, nella misura del 50%, oltre pagamento delle
spese di lite in loro favore nella medesima misura..
2.

Avverso la decisione propongono ricorso le parti civili, a mezzo del

loro difensore, affidandolo a tre motivi.
3.

Con

primo ed il secondo motivo, esposti congiuntamente dai

ricorrenti, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
581, comma 1^ lett.re a) e c), 591, comma 1^, lett. c) cod. proc. pen. e per
manifesta violazione dell’art. 597 comma 1^ cod. pen.pen., nonché il vizio di
motivazione con riferimento all’accertamento di un concorso di colpa di Hugo
Pisano nella causazione del sinistro. Si rileva che il perito nominato dal giudice
d’appello, cui è stato richiesto di ricostruire la dinamica del sinistro ed indicare le
velocità dei due mezzi coinvolti, non ha fornito alla corte alcun dato numerico
relativo alla percentuale di colpa da addebitare alla persona offesa. Ci si duole
che la sentenza abbia statuito sul punto, determinando il concorso nella misura
del 50%, benché l’atto d’appello non investisse la decisione di primo grado, in
modo specifico, circa la quantificazione della percentuale di responsabilità del
conducente del motoveicolo. Si sottolinea l’evidenza della violazione della legge
processuale in relazione alla cognizione del giudice di secondo grado, essendo
questa limitata ai motivi proposti, in virtù del principio devolutivo del gravame.
La sentenza deve, dunque, ritenersi resa ultra petita, e si dimostra, peraltro, solo
apparentemente motivata, perché priva di argomenti logici e giuridicoargomentativo capaci di spiegare le ragioni per le quali è stata attribuita parte
responsabilità nella causazione del sinistro al motociclista.
4.

Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza della corte

territoriale per violazione della legge con riferimenti agli artt. 40, 41, 589 cod.
pen., nonché dell’art. 2054 cod. civ. e per vizio di motivazione, nella parte in cui
afferma la sussistenza del concorso di colpa, senza confutare specificamente gli

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da altra autovettura. La sentenza, nondimeno, ha riconosciuto il concorso di

argomenti del primo grado, sulla base di una mera rivalutazione delle prove.
Assumono che la motivazione è viziata da contraddittorietà interna ed esterna,
da un lato, perché, pur riconoscendo l’improvvisa deviazione del conducente
dell’auto, giunge ad affermare la concausalità della condotta del conducente del
motoveicolo, dall’altro, perché non tiene in considerazione le deposizioni dei
testimoni oculari e l’esame del consulente di parte, da cui emerge, in modo
inconfutabile, la riconducibilità dell’evento alla sola condotta dell’imputato,
proprio come ritenuto dal giudice di primo grado. Osservano che la sentenza

nella causazione del sinistro stradale anche il comportamento altrui rientra nei
limiti della prevedibilità. Ed invero, affinché la condotta della vittima possa
considerarsi concorrente essa deve essere del tutto slegata dalla condotta
dell’imputato, cioè al di fuori dello sviluppo causale da questi innescato. Conclude
per l’annullamento della sentenza relazione statuizione civili.
5.

Con

memoria

difensiva,

ritualmente

depositata,

l’imputato

Pierfrancesco Piccinelli, a mezzo del suo difensore, rileva l’inammissibilità del
motivo con cui si denuncia la violazione dell’art.. 597 cod. proc. pen., essendo
stato formulato specifico motivo d’appello circa la sussistenza della condotta
colposa concorrente posta in essere dalla vittima. Osserva, inoltre, che la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in forza della quale è stata disposta
la perizia sull’accertamento delle modalità di causazione del sinistro, era rivolta
proprio alla determinazione della velocità tenuta del conducente del motoveicolo,
al fine di valutare l’eventuale concorso di colpa del medesimo. Sottolinea che gli
ulteriori motivi proposti dalle parti civili attengono al merito della controversia,
poiché coincidono con la richiesta -non consentita in sede di legittimità- di
rivalutazione degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione. Chiede la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è destituito di fondamento. Ed invero, l’atto di appello
espressamente si duole che la sentenza di primo grado abbia omesso ogni
valutazione sul concorso di colpa della persona offesa nella causazione del
sinistro, non avendo tenuto in alcuna considerazione che il conducente del
motoveicolo, laddove era consentita una velocità di 70 km/h, viaggiava con una
velocità quantomeno pari a 95km/h, peraltro stimata dal consulente di parte
addirittura in km/h 130. E’ sufficiente la lettura della sentenza impugnata, che
dà conto del motivo di gravame, per dichiarare inammissibile la censura qui
proposta.
4

omette di confrontarsi con il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale

3. Le ulteriori doglianze sono del tutto carenti di interesse, in quanto rivolte
ad ottenere l’esclusione o quantomeno la riduzione della percentuale di colpa
concorrente della persona offesa.
4. Ora, la materia dei rapporti fra giudizio penale e giudizio civile in ordine al
risarcimento del danno, è regolata dall’art. 651 cod. proc. pen., in forza del quale
la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a
dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile esclusivamente con
riferimento all’accertamento ed alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed

non si estende, dunque, alla valutazione del concorso di colpa del danneggiato
nella causazione del fatto, demandata al giudice civile, che può escluderla o
ritenerla, anche avendo riguardo al diverso regime dell’onere probatorio nelle
ipotesi di fatto illecito nel giudizio civile (assistito dalla presunzione legale
relative, di cui all’art. 2054 nel caso di sinistri stradali) ed alla possibilità della
partecipazione al giudizio civile di parti diverse da quelle presenti nel giudizio
penale (per esempio il proprietario di un veicolo coinvolto, litisconsorte
necessario in sede civile). Va, dunque, ribadito che “Non è accoglibile il ricorso
per cassazione della parte civile volto a censurare la statuizione del giudice di
merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del
reo e della vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di
accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno. (Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 – dep.
31/01/2018, P.C. in proc. Collodel e altro, Rv. 27195301). Ed infatti, “Una
concausa, che a norma dell’art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità
penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell’art.
1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l’eventuale apporto causale
colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del
danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal
giudice penale per gli effetti di cui all’ad: 651 cod. proc. civ. e non può essere
dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il
risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui
aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del
danneggiato

fosse

preclusa

dall’intervenuto accertamento della

sua

responsabilità in sede penale in ordine all’omicidio colposo)» (Sez. 3 civ., sent.
n. 4504 del 28/03/2001, Furlan contro Marzotto, Rv. 545254-01).
5. Manca, quindi, di interesse il ricorso delle parti civili proposto al solo fine
di diversamente determinare il concorso di colpa della vittima.

5

all’affermazione che l’imputato l’ha commesso. La sua efficacia nel giudizio civile

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 23 maggio 2018
Il Consigliere estensore

Il

Maura NardinA

Gia mu Fumu
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OtAii–tar‘

sidente

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