Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3836 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3836 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VERCELLI
nei confronti di:
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4068/2013 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del
13/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lettei~ le conclusioni del PG Dott.

Elisabetta Cesqui, che nella requisitoria scritta ha chiesto che il
provvedimento impugnato sia annullato con restituzione degli atti
al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Vercelli;

Data Udienza: 07/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ricorre
avverso il provvedimento con il quale, in data 13/03/2014, il Giudice per le
indagini preliminari presso lo stesso Tribunale – nell’ambito di un procedimento
avente ad oggetto la richiesta di archiviazione relativa ad indagini riguardanti
ignoti per il reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen. per furto di un telefono
cellulare commesso in Bianzè il 7/07/2013 – dopo aver rilevato che dagli atti era

disposto testualmente:

.

2. Il ricorrente deduce l’abnormità di tale provvedimento nella parte in cui il
giudice ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per il
compimento delle indagini sopra indicate, così sostituendosi all’organo
inquirente, senza indicare le ragioni per le quali tali indagini siano necessarie per
l’individuazione degli autori del reato, difettando l’ordinanza impugnata di logicità
nella parte in cui impartisce l’ordine di eseguire particolari atti, anche invasivi, al
solo scopo di rinvenire una cosa mobile sul cui possesso il detentore può vantare
titoli legittimi.

3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui, nella
sua requisitoria scritta ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato
con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Vercelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

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possibile ricavare il codice IMEI del telefono sottratto alla persona offesa,ha

2. In generale, è bene ricordare che l’art.409 cod.proc.pen. è espressione
del principio di terzietà del giudice, stabilito dall’art. 6 della CEDU, recepita
dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché dall’art. 111, comma 2, Cost.
2.1. Si tratta, pertanto, di norma che deve essere interpretata in funzione
dell’obiettivo di tenere nettamente distinte le funzioni inquirenti, attribuite in via
esclusiva al pubblico ministero, da quelle giudicanti. Con riguardo a quest’ultimo
profilo, il giudice delle leggi (Corte Cost. n.88 del 28 gennaio 1991) ha affermato
che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia sottratto

giudice di ordinare nuove indagini sia l’ordine di formulare l’imputazione rivolto al
pubblico ministero. Il controllo di legalità esercitato dal giudice, inoltre, in
attuazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, investe l’intera
vicenda processuale e riguarda l’integralità dei risultati delle indagini, senza la
possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del pubblico
ministero (Corte Cost. n.478 del 22 dicembre 1993). E con ordinanza n.176 del
10 maggio 1999 la Consulta ha ulteriormente chiarito che, a prescindere dal tipo
di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualora non figurino nel
procedimento persone formalmente indagate e nell’ipotesi in cui non ritenga di
poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha sempre il potere di
ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone alle quali ritenga il
reato attribuibile.
2.2. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art.409 cod.proc.pen.
richiamata dal Procuratore Generale a sostegno delle sue conclusioni, è
opportuno sottolineare che le pronunce della Corte, a Sezioni Unite, che si sono
occupate del tema concernente la linea di demarcazione tra l’attività del pubblico
ministero ed il potere di controllo del giudice per le indagini preliminari,
riguardavano questioni sollevate con riguardo al potere del giudice di ordinare la
iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i
quali il pubblico ministero non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo
altresì la prosecuzione delle indagini, e di rinviare ad altra udienza per l’ulteriore
corso (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162), ovvero in
ordine al carattere abnorme del provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per
reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione (Sez. U, n.4319 del
28/11/2013, dep.2014, L., Rv.257787).
2.3. Nel primo caso, le Sezioni Unite hanno affermato che il potere attribuito
al giudice per le indagini preliminari dall’art. 409, comma 5, cod.proc.pen. di
ordinare la formulazione dell’imputazione presuppone che la persona nei
confronti della quale deve essere elevato l’addebito sia stata iscritta nel registro
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al controllo di legalità del giudice, sicché appaiono giustificati sia il potere del

delle notizie di reato e che deve essere qualificato come abnorme il
provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il
rinvio ad un’ulteriore udienza camerale, in quanto lesivo delle prerogative del
pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale; con la più recente pronuncia,
sottolineandosi che le disposizioni dell’art. 409, commi 4 e 5, cod.proc.pen.
concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari
sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione
estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo

confermato il principio secondo il quale è abnorme il provvedimento del giudice
per le indagini preliminari che, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione
nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini,
disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta. Si
tratta di principio consolidato nella giurisprudenza della Corte (Sez. 6, n. 3891
del 12/01/2012, Milana, Rv. 251578; Sez. 1, n. 39283 del 13/10/2010,
Ciarmiello, Rv. 248839; Sez. 5, n. 6225 del 18/11/2010, dep. 2011, ignoti,
Rv.349294; Sez. 3, n. 15732 del 12/02/2009, Loschiavo, Rv. 243253; Sez. 4, n.
23100 del 18/04/2008, Villa, Rv. 240504). Rimarcando che non costituisce,
invece, atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad
indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo
carico da quelle già espletate, la pronuncia n.4319/2014 ha riconosciuto
l’abnormità del provvedimento di imputazione coatta qualora il giudice per le
indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato
diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione,
ritenendo che sia inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico
ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata
per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione,
dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui
all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle
risultanze delle indagini portate a sua conoscenza.

3. I criteri interpretativi sopra indicati devono, quindi, integrarsi con
l’orientamento interpretativo della Corte di legittimità in tema di ammissibilità
del ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme. In base a tale
giurisprudenza, va infatti escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in
presenza di un provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di
adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per
l’impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare

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giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa, si è incidentalmente

un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. U, n.25957 del
26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
3.1. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non
inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, De
Cicco, Rv. 252475; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162) o
comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603;
Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo con una

25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 243590; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A.,
Rv. 253177; Sez. 3, n.49404 del 18/11/2009, Fariello, Rv. 245715; Sez. 3,
n.8330 del 11/01/2008, Mocavero, Rv. 239278).
3.2. L’abnormità dell’atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani,
Rv.215094).

4. Fatte tali premesse, deve conseguentemente escludersi l’abnormità del
provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari disponga la
restituzione degli atti al Pubblico Ministero a norma dell’art.409, comma 4,
cod.proc.pen., indicando gli atti di indagine che ritenga ulteriormente necessari
ed il termine entro il quale tali atti debbano essere compiuti. Indipendentemente
dalla sua correttezza giuridica, il provvedimento è stato, infatti, emesso
nell’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento e, quindi, non
può essere qualificato abnorme, in quanto il cattivo esercizio del potere può al
più sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Con particolare
riguardo all’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari abbia
disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per il compimento di
ulteriori indagini, è stata peraltro esclusa l’abnormità del provvedimento
ancorchè siano stati indicati atti d’indagine generici, inutili ed impossibili,
trattandosi in ogni caso di provvedimento rispettoso dei limiti del potere che
l’ordinamento assegna al giudice che lo ha emesso (Sez. 3, n. 23930 del
27/05/2010, B., Rv. 247876; Sez. 6, n. 47351 del 06/12/2007, Bastianello,
Rv.238390)

5. Ne consegue che, nel caso di specie, attesa l’inammissibilità del ricorso
per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice per le indagini
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pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n.

preliminari ai sensi dell’art.409, comma 4, cod.proc.pen., per il principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione, e considerato che tale provvedimento non
presenta i requisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve
dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso il 7/01/2015

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