Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38359 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38359 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROA’ ALBERTO N. IL 12/07/1960
avverso la sentenza n. 10434/2008 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO,
del 11/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. h:4 IIMM

che ha concluso per e pyri oLLA nbr-ng
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 26/06/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dell’Il ottobre 2011, il Tribunale di Lucca – sezione
distaccata di Viareggio ha assolto l’imputato dai reati di cui ai capi A) e C)
dell’imputazione (artt. 44, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del
d.lgs. n. 42 del 2004, 681 cod. pen.) e ha invece condannato lo stesso imputato alla
pena dell’ammenda in relazione al residuo capo B), perché, nella sua qualità di legale
rappresentante della società concessionaria di uno stabilimento balneare, eseguiva

pavimentazione con materiale ligneo di aree esterne alla discoteca e l’istallazione di
manufatti ad uso bar con struttura in legno (reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.,
contestato come commesso in epoca successiva all’il maggio 2006). Il giudice ha, in
particolare, evidenziato che il reato doveva essere considerato permanente perché
l’innovazione aveva consentito anche un’abusiva occupazione dell’area demaniale.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, rilevando l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e la
manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice ha ritenuto la
sua colpevolezza per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. reputando tale reato ancora
permanente e non considerando che esso aveva, invece, cessato la sua permanenza
nel momento in cui si era esaurita l’attività edificatoria. Tale attività si era, nella
specie, conclusa in epoca antecedente al 3 novembre 2005. Erroneamente, dunque,
non era stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
in accoglimento del ricorso dell’imputato.
Secondo quanto affermato da questa Corte, la realizzazione di un’opera senza
autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva

innovazioni non autorizzate in area demaniale marittima, realizzando la

occupazione se il godimento dell’area viene sottratto alla fruibilità collettiva, mentre
configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui la opera non
determini alcuna limitazione nel godimento comune del bene (sez. 3, 22 maggio 2012,
n. 39455, rv. 254332). In altri termini, la consumazione del reato di cui agli artt. 54 e
1161 cod. nav. cessa con l’ultimazione delle opere che costituiscono l’innovazione, a
meno che non si determini un ampliamento abusivo dell’area già occupata, nel qual
caso si configura il reato di occupazione arbitraria avente natura permanente (sez. 3,
3 maggio 2006, n. 20766, rv. 234481). Il permanere delle innovazioni, infatti, è un
semplice effetto naturale della condotta dell’agente e non già, come avviene per

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l’occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della
legge; con la conseguenza che il termine di prescrizione comincia a decorrere
dall’ultimazione dell’innovazione abusiva.
Ne deriva, quanto al caso in esame, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere
istantaneo e non permanente il reato posto in essere dall’imputato, trattandosi della
collocazione di strutture, in mancanza di autorizzazione, su un’area demaniale che era
già in concessione alla società dell’imputato, senza che si verificasse alcun indebito

Il reato per cui si procede deve, dunque, essere considerato come commesso il
3 novembre 2005, data in data in cui, secondo quanto affermato in sentenza, la
polizia municipale aveva accertato la presenza delle opere in questione. Ne consegue
che lo stesso si è prescritto in data 17 aprile 2011, ovvero prima della pronuncia della
sentenza impugnata, trattandosi di fattispecie contravvenzionale punita con l’arresto
commessa prima dell’entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione introdotto
dalla legge n. 251 del 2005, con decorrenza dall’8 dicembre 2005, per la quale
trovava applicazione il termine massimo complessivo di 4 anni e 6 mesi, e dovendosi
computare un totale di 10 mesi e 44 giorni di sospensioni del corso della prescrizione.
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio,
perché il reato residuo di cui al capo B) dell’imputazione è estinto per intervenuta
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato residuo estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

ampliamento dell’area occupata.

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