Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38359 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38359 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANER FRANCO nato a CORTINA D’AMPEZZO il 21/07/1941

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato MARIO RAFFAELLA del foro di BELLUNO in difesa della parte
civile costituita COMUNE DI SAPPADA in persona del Sindaco protempore, che
associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, deposita le conclusioni scritte
unitamente alla nota spese, alle quali si riporta.
E’ presente l’avvocato PAVAN GIUSEPPE del foro di PADOVA in difesa di LANER
FRANCO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 giugno 2016, in
parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Belluno nei confronti di
Laner Franco, appellata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Belluno,

ordine a tutti i profili di colpa originariamente contestati nella imputazione
elevata a suo carico, rideterminava la pena allo stesso inflitta in quella di mesi
dieci dì reclusione. Rideterminava l’ammontare della provvisionale concessa in
favore del Comune di Sappada, parte civile costituita nel giudizio, in euro
200.000, oltre alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute,
liquidate come da dispositivo.
2. I fatti da cui era scaturito il presente procedimento traevano origine dal
crollo del palazzetto dello sport del Comune di Sappada, in seguito a copiose
nevicate che avevano interessato la zona in cui la struttura sorgeva. Il suddetto
crollo era avvenuto in due fasi, nelle date del 21 gennaio 2009 e 9 febbraio
2009.
All’imputato Laner Franco, architetto, progettista del palazzo, erano
contestati profili di responsabilità colposa che avevano ad oggetto quattro
specifici aspetti riguardanti le caratteristiche dell’opera realizzata: la definizione
dei carichi agenti sulla struttura; le caratteristiche strutturali dell’opera; la scelta
della tipologia degli elementi costruttivi; i calcoli statici effettuati.
Il giudice di primo grado aveva limitato la responsabilità dell’imputato al
primo profilo, affermando che nei suoi confronti era ravvisabile responsabilità,
quale progettista dell’opera, nella definizione dei carichi agenti, per essere stato
assunto, quale carico dì neve tollerabile quello di 240 kg. al metro-quadro. Tale
carico doveva ritenersi oggettivamente insufficiente rispetto ad una struttura
realizzata con un materiale “fragile” (come il legno), in una zona alpina, in cui le
precipitazioni nevose anche particolarmente consistenti, non potevano ritenersi
eccezionali ed estranee ad ogni previsione. In base all’art. 3.3.2 d.m. 3 ottobre
1978 il Laner, tenuto conto delle particolari condizioni locali di clima e di
esposizione, avrebbe dovuto adottare un coefficiente maggiore.
Aveva poi sostenuto che non vi fossero prove sufficienti per affermare i
profili di colpa riguardanti gli altri aspetti della imputazione.
Di contro, il Tribunale aveva ritenuto di individuare un ulteriore profilo di
colpa in capo al ricorrente, affermando che egli avrebbe dovuto segnalare agli

dalla parte civile e dall’imputato, ritenuta la responsabilità di Laner Franco in

organi amministrativi competenti la sopravvenuta valutazione di inidoneità,
anche normativa, della struttura realizzata, alla luce del d.m. 16 gennaio 1996,
che aveva portato da 240 a 629 kg./mq. il carico di neve da calcolare per
garantire la sicurezza di un impianto destinato ad uso pubblico.
Il giudice di appello, riapriva l’istruttoria, disponendo una perizia sui fatti.
All’esito dell’espletata perizia e sulla base delle risutanze tecniche ricavate
dall’elaborato, riconduceva alla responsabilità del Laner gli originari profili di
colpa contestati dalla Procura nella imputazione, esclusi dal primo giudice, in

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a
mezzo del difensore, articolando in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo: violazione dell’art. 220, cod. proc. pen. In base alla
prospettazione difensiva, il giudice di appello sarebbe pervenuto alla decisione
assunta sulla base del recepimento incondizionato ed acritico degli esiti della
perizia espletata. Quindi, nella sostanza, avrebbe “delegato al perito l’esito del
processo”, senza offrire una spiegazione esaustiva del proprio convincimento e
mancando di confrontarsi con le opposte ricostruzioni offerte dalla difesa e dai
consulenti della difesa. La perizia disposta dalla Corte territoriale sarebbe,
inoltre, inadeguata e inaffidabile:il perito nominato non aveva potuto analizzare il
materiale con cui era stato costruito il tetto (poiché non era più disponibile,
essendo stato definitivamente rimosso) ed aveva valutato l’aspetto del degrado
della struttura lignea solo sulla base di reperti fotografici.
Secondo motivo: la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di fatto
e di diritto, demandando al perito nominato l’interpretazione di una norma di
legge, nella specie, l’art. 3.3.2 del d.m. 3 ottobre 1978, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 15 novembre 1978. In tale modo si sarebbe giunti ad un
fraintendimento del contenuto della norma, in aperto contrasto con l’art. 12 delle
preleggi ed in violazione dell’art. 220, cod. proc. pen.
Terzo motivo: carenza di motivazione nell’esplicazione del giudizio
controfattuale. La difesa rileva che, quand’anche fosse stata osservata la regola
cautelare, individuata nella norma contenuta nel decreto ministeriale sopra
indicato, stante l’eccezionalità degli eventi atmosferici che colpirono la zona e la
loro imprevedibilità, l’evento si sarebbe egualmente verificato.
Quarto motivo: erronea esclusione di altre cause che hanno determinanto
da sole l’evento, da individuarsi nelle illecite omissioni degli amministratori e dei
dirigenti dell’ufficio tecnico di Sappada che non curarono la manutenzione della
struttura.

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accoglimento dell’appello proposto sul punto dal P.M.

Quinto motivo: violazione di legge in relazione agii artt. 40 e 42, comma
3, cod. pen. con riferimento agli ulteriori profili di colpa ravvisati dalla Corte
d’appello in capo al ricorrente.
Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla mancata qualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 676 cod.
pen. La difesa sostiene in proposito che non vi sarebbe stato alcun pericolo per la
incolumità di un numero indeteminato di persone ed il crollo non avrebbe avuto
proporzioni devastanti, avendo interessato solo il tetto che è collassato
all’interno dell’edificio.

Settimo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento
agli artt. 133 e 185 cod. pen. Secondo la difesa, una corretta valutazione delle
emergenze processuali ed una rispettosa interpretazione dell’art. 133 cod. pen.
avrebbe dovuto indurre il Giudice d’appello a determinare la pena base in misura
pari al minimo edittale. Il concorso di colpa di altri responsabili sarebbe nei fatti
evidentissimo. Alla condotta del ricorrente, avvenuta nel 1983, potrebbe essere
attribuita una minima rilevanza causale, soprattutto in cnsiderazione della
normativa succedutasi nel tempo e non applicata a causa di comportamenti di
terzi. In tal senso il Giudice di primo grado aveva individuato in capo al Comune
di Sappada una specifica responsabilità concorrente, consistita nel non essersi
attivato per rimuovere l’eccesso di neve pesante che si stava accumulando sulla
struttura in questione, benchè fossero divenuti anche normativamente
inadeguati i limiti di tolleranza carico-neve. Conseguentemente, la stessa misura
della provvisionale (che in primo grado era stata stabilita in euro 20.000) non
risulterebbe correttamente determinata dalla Corte territoriale: il suo aumento è
stato espressamente determinato, come si legge in sentenza, in relazione alla
ritenuta sussistenza di ulteriori profili di colpa, rispetto a quello originario, non
sufficientemente motivati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano tutti infondati, pertanto il ricorso deve
essere rigettato.
2. La Corte di merito ha analizzato in modo puntuale le risultanze
processuali, fornendo adeguata e logica motivazione delle ragioni poste a
fondamento della decisione assunta, scevra dai vizi lamentati dalla difesa e
dotata di un apparato argomentativo non censurabile in sede di legittimità.
Ha invero offerto una dettagliata ricostruzione del fatto, una precisa
interpretazione della regola cautelare violata, una analisi soddisfacente delle
cause del crollo e della riconducibilità di dette cause alla condotta del ricorrente,
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senza trascurare di valutare, secondo la regola del giudizio controfattuale, gli
esiti prevedibili del rispetto della regola cautelare omessa e del comportamento
dovuto.
3. Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità
deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
ai controllo delle risultanze processuali. Ne consegue che il sindacato di

apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso,
“ex plurimis”, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì
avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri
della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep.
02/07/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha altresì rilevato che anche dopo
la modifica dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la
Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta
preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del
23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non
sono consentite le censure che si risolvono nella mera prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis
Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6,
Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Alla luce di tali criteri, occorre subito rilevare come il ricorrente ometta
di confrontarsi appieno con il ragionamento probatorio espresso dal giudice in
sede di merito, prospettando nella sostanza una diversa ricostruzione del
quadro fattuale e delle cause del crollo della struttura che passa attraverso la
critica delle conclusioni del perito nominato dalla Corte d’appello, per validare
l’opposta tesi sostenuta dai consulenti tecnici nominati dalla difesa, ritenuta

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legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico

maggiormente affidabile. Tale impostazione, sulla base di quanto si è appena
detto, non può essere ritenuta corretta nell’ambito del giudizio di legittimità.
4. Sono da disattendere le censure difensive espresse nel primo motivo
di ricorso riguardanti l’asserito acritico recepimento da parte della Corte
territoriale degli esiti della perizia disposta nel corso del giudizio. Secondo la
difesa il giudice avrebbe totalmente abdicato alla propria funzione, delegando al
perito la decisione del processo ed anche la interpretazione della norma
contenuta nel d.m. 3 ottobre 1978 che prevede i coefficienti dei carichi agenti

questo proposito il principio pacifico secondo cui, il giudice che ritenga di aderire
alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità rispetto a quelle del consulente
di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione
dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al
contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le
conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente
di parte. Di consegeuenza, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in
cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo
qualora risulti che le argomentazioni del perito siano tali da dimostrare in modo
assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali
recepite dal giudice (così Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269909).
Per altro verso, l’esigenza di fornire un’appropriata motivazione del
rigetto delle tesi e delle deduzioni contrarie a quelle condivise, può ritenersi
adeguatamente soddisfatta anche attraverso l’esame complessivo delle ragioni
giustificative della decisione, allorché le articolazioni dello sviluppo
argomentativo della sentenza appaiano tali da lasciar ritenere implicitamente
superate le deduzioni disattese, per la loro incompatibilità con la ricostruzione
dei fatti operata dal giudice e la complessiva motivazione da questi offerta.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo
analitico le ragioni per le quali ha ritenuto di dover privilegiare la tesi prospettata
dal perito nominato, Ing. Claudio Mazziottí, affermando in sentenza che i
risultati a cui egli era pervenuto dovevano essere ritenuti maggiormente validi e
convincenti rispetto ad ogni altra deduzione avversa, per completezza ed
esaustività delle risposte fornite ai quesiti posti e per accuratezza dell’elaborato
svolto.
Sulla base degli apporti tecnici forniti dalla perizia, non disgiunti da una
serie di valutazioni desunte da altre acquisizioni probatorie, la Corte territoriale
ha affermato che una delle cause dei crollo del fabbricato – non l’unica – era
certamente da individuarsi nella insufficienza dei coefficiente di carico di neve

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per le costruzioni montane. La doglianza è infondata. Soccorre utilmente a

assunto dal Laner in fase di progettazione dell’impianto sportivo, pari a 240
kg/mq.
Tale coefficiente, secondo la ricostruzione operata dal giudice d’appello,
era stato determinato in violazione dell’art. 3.3.2 d.m. 3/10/1978. Di qui la
individuazione della regola cautelare violata, posta a fondamento della
responsabilità del ricorrente.
Ebbene, la lettura della motivazione offerta dalla Corte territoriale in
ordine alla validità delle acquisizioni probatorie ricavate dalla perizia dell’ing.

Peraltro, le critiche difensive a questo aspetto della motivazione si
sostanziano in una generica doglianza circa la insufficienza delle formule
adoperate dal giudice per sostenere il proprio convincimento: la difesa si limita
ad elencare gli elementi valutativi espressi dalla Corte territoriale affermando, in
modo generico, che tali apprezzamenti non erano condivisibili, senza tuttavia
chiarire con argomentazioni concrete, le ragioni circa la asserita inattendibilità
della perizia Mazziotti.
Orbene, In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in
sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, come nel caso di
specie, l’apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell’elaborato peritale e
delle relative conclusioni: il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del
perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto
razionale. Certo, il giudice di merito ha l’obbligo dì motivare il proprio
convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici. Ma
è altresì certo che il giudice stesso può fare legittimamente propria, allorché gli
sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi
scientifica, purché dia congrua ragione della scelta, e dimostri di essersi
soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro
questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo
di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l’omesso
esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia, poiché la valutazione
delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di
merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, non
deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte
o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti
che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (così, “ex
plurirnis”, Sez.

5, n.

10835 del 08/07/1988 Ud. – dep. 11/11/1988 – Rv.

179651). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove la Corte
distrettuale ha raccolto, e motivatamente condiviso, le indicazioni fornite dal

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Mazziotti non soffre delle carenze argomentative lamentate dalla difesa.

perito di ufficio, ed ha disatteso quindi, con puntuale argomentazione, la
prospettazione difensiva dell’imputato.
Con specifico riferimento alle valutazioni delle conclusioni peritali, ed alle
relative opzioni da parte del giudice di merito, è stato altresì condivisibilmente
precisato che “in tema di valutazione delle risultanze peritati il giudice di merito
può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della
questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione
della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto

Ud. – dep. 09/12/1997 – Rv. 209675).
Parimenti infondata è la doglianza riguardante il fatto che la Corte
territoriale abbia inteso procedere ad una nuova perizia, con riapertura della
istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, cod. proc pen., in contrasto
con la decisione del primo giudice, che aveva rigettato la richiesta di perizia
avanzata dalla difesa e dal P.M. nel dibattimento di primo grado.
L’ assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova è lasciata alla libera
determinazione del giudice che deve compiere tale scelta tenendo presente
unicamente il criterio dell’assoluta necessità ai fini della decisione. Si tratta
comunque di un potere-dovere connaturato alla finalizzazione del processo alla
ricerca della verità, stante il principio di legalità cui è improntato l’ordinamento,
non essendo concepibile, che il giudice possa scegliere tra il proscioglimento
dell’imputato e l’attivazione dei necessari accertamenti (così in motivazione Sez.
5, n. 38674 del 11/10/2005, P.G. in proc. Tiranti, Rv. 232554).
Pertanto, la censura difensiva in ordine alla decisione della Corte di
appello di disporre la suddetta perizia d’ufficio, non trova valido fondamento,
neppure se riguardata sotto il profilo del contrasto con la deliberazione di segno
opposto assunta dal primo giudice che non aveva inteso disporre un nuovo
accertamento peritale, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.
Non vi è alcuna interferenza tra la decisione del primo giudice e quella
della Corte di appello e le ragioni del rigetto espresse dal giudice di primo grado,
non si riverberano negativamente sull’iter logico seguito dalla Corte territoriale.
Le affermazioni difensive secondo le quali il contenuto della perizia
sarebbe insufficiente ed inattendibile perché il materiale da periziare del tetto
della costruzione era andato quasi completamente disperso, è una osservazione
che riguarda circostanze di merito.
La Corte di legittimità non può operare riletture dei dati processuali,
diverse interpretazioni delle prove acquisite nel corso del giudizio o sindacare il
contenuto degli elaborati tecnici provenienti da periti e consulenti, essendo ciò

del tutto estraneo allo scrutinio di legittimità. Gli elementi valutati nell’ambito
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di non dover seguire” (in termini, “ex plurimis”, Sez. 4, n. 11235 del 05/06/1997

della prova scientifica rappresentata dalla perizia, non possono essere rivisitati
da questa Corte secondo criteri che appartengono esclusivamente al giudizio di
merito.
L’aspetto rilevato dalla difesa è stato comunque affrontato dalla Corte
d’appello che ha evidenziato come il perito, attraverso l’osservazione del piccolo
quantitativo di materiale ligneo conservato nel deposito comunale e attraverso le
immagini fotografiche, era riuscito a stabilire con uno studio fondato su calcoli
percentuali, che il livello di degrado avrebbe potuto costituire al più un

5. La Corte d’appello ha stabilito che il crollo dell’edificio è dipeso da una
serie di fattori combinati tra loro che riguardano la progettazione della sua
struttura. Tra le principali cause del collasso, ha individuato l’errato calcolo
effettuato dal Laner del coefficiente del carico neve. Escludendo il ricorso al
“principio di precauzione” a cui aveva fatto riferimento il primo giudice, ha
individuato una precisa regola cautelare violata dal ricorrente, rappresentata
dall’art. 3.3.2 del d.m. 3 ottobre 1978, pubblicato in G.U. n. 319 del 15
novembre 1978. Tale norma, nella parte d’interesse recita: “Il carico di neve
sarà determinato in base alle condizioni locali di clima e di esposizione,
considerata l’estrema variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona. In
ogni caso, per località ad altitudine non maggiore di 300 m., il carico di neve al
metro quadrato di proiezione orizzontale della costruzione non dovrà essere
assunto minore di: 90 Kg/m 2 per le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Abruzzi (zona I, figura 3.3.1.); 60 Kg/m 2 per le
restanti regioni (zona II, figura 3.3.1.). Per località ad altitudine h (in metri)
maggiore di 300 m, tale carico sarà aumentato di: 0,15 (h – 300) (in Kg/m 2 )”.
La difesa contesta la interpretazione della norma offerta dai giudici di
merito, affermando che l’art. 3.3.2 del d.m. 3/10/1978 prevede nella prima
parte una regola generale che non avrebbe nessun carattere dispositivo

(“il

carico di neve sarà determinato in base alle condizioni di clima e di esposizione,
considerata l’estrema variabilità delle precipitazioni da zona a zona ). Sempre in
base a quanto affermato dalla difesa, le successive proposizioni della norma
citata conterrebbero regole perentorie, derogative di quella prevista nella prima
parte, valide per le località che si trovano ad una altitudine inferiore a 300 metri
e superiore a 300 metri.
In base a tale lettura, il Laner avrebbe rispettato esattamente il
coefficiente di legge per le zone montusoe poste ad un’altezza superiore a 300
metri di altitudine e, pertanto, non sarebbe incorso in alcuna violazione della
regola imposta.

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meccanismo di innesco della grave crisi strutturale patita dall’edificio.

L’assunto risulta privo di fondamento. I giudici di merito offrono una
corretta interpretazione della norma in questione, osservando che in essa sono
indicati i coefficienti minimi del carico di neve nelle zone montane. A tali
coefficienti minimi devono essere apportate idonee correzioni, da valutarsi in
considerazione delle condizioni indicate nella prima parte della disposizione, che
contempla altri fattori, come le condizioni di clima e di esposizione, la variabilità
delle precipitazioni.
Si tratta di una regala cosiddetta “elastica” che presenta “un certo tasso

31490 del 14/04/2016, Rv. 267387) intervenendo a disciplinare situazioni nelle
quali non è possibile, come generalmente accade, predeterminare in modo
dettagliato il comportamento da tenersi, in quanto così facendo rimarrebbero
inevitabilmente scoperte zone di rischio.
La difesa obietta che la interpretazione del citato articolo del d.m. 3
ottobre 1978 offerta dalla Corte territoriale sarebbe stata mutuata dalla perizia
effettuata dall’ing. Mazziotti, ventilando una violazione dell’art. 220 cod. proc.
pen. che demanda al perito il compito esclusivo di svolgere indagini ed effettuare
valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche e non certo quello
di interpretare la legge.
La doglianza è priva di pregio. E’ evidente dalla lettura della motivazione
che la Corte territoriale non ha affidato al perito la interpretazione della norma in
questione.
6. Le cause del crollo e le fasi del decorso causale che condussero al
collassamento della struttura sono state rappresentate dalla Corte d’appello con
adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, avendo proceduto i giudici di
merito ad una analitica ricostruzione esplicativa dei fatti, sulla base degli apporti
tecnici della perizia, avvalorati da un esauriente richiamo ad altri elementi
probatori. Si afferma in sentenza che le cause del crollo della struttura sono
individuabili non soltanto nella erronea individuazione del coefficiente di carico di
neve ma in una serie di altri elementi che contribuirono a rendere inidonea la
tenuta strutturale dell’edificio, affetto da vizi genetici di progettazione.
La decisione è giuridicamente corretta, avuto riguardo non solo alla
individuazione dei profili colposi addebitati all’imputato, ma anche agli aspetti
riguardanti il nesso causale ed il giudizio controfattuale che la difesa riduce entro
un perimetro che non si attaglia alla ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte
territoriale.
Sul punto il ricorrente afferma che, se anche si fossero assunti parametri
dì gran lunga superiori rispetto a quello previsto dalla disposizione del decreto
ministeriale del 3 ottobre 1987 (ossia: 400 kg/mq come indicato nel capo di

lo

di indeterminatezza nella descrizione della misura da adottare”, (così Sez. 4, n.

imputazione, 500 kg/mq come indicato dal perito nominato dalla Corte e 600
kg/mq previsti nella nuova normativa), comunque, non si sarebbe giunti ad un
coefficiente pari ad 810 kg/mq, che era il carico neve stimato esistente al
momento del collasso.
La difesa tuttavia, non tiene conto della circostanza che, nell’individuare
le cause del cedimento della struttura, la Corte territoriale ha evidenziato che il
collassamento del palazzetto dello sport è dipeso non soltanto dall’applicazione di
un valore di carico assolutamente inidoneo e grandemente insufficiente

da altri aspetti di carattere strutturale (elencati alle pagine 22 e 23 della
sentenza).
E’ stato quindi osservato dalla Corte territoriale che, ove si fosse
realizzata una corretta progettazione, anche sotto il carico cospicuo della neve
accumulatasi in occasione dei fenomeni metereologici occorsi nel periodo, il
crollo non si sarebbe verificato.
7. La difesa si duole della mancata valutazione di fattori interruttivi del
rapporto causale, da individuarsi nelle gravi omissioni degli amministratori e dei
dirigenti tecnici del Comune di Sappada che non avevano provveduto: ad
adeguare alla nuova normativa di settore il coefficiente di carico di neve; ad
effettuare le dovute opere manutentive sulla struttura, determinando la
marcescenza del materiale ligneo; a rimuovere l’accumulo di neve. Sarebbe
stato necessario a questo proposito individuare, ad avviso del ricorrente, i
soggetti tenuti alla gestione dell’opera, sui quali doveva intendersi “traslata” la
gestione del rischio. E’ noto, si afferma nel ricorso, che l’efficacia interruttiva del
nesso eziologico, derivante da cause sopravvenute che siano da sole sufficienti a
provocare l’evento, si applichi anche al fatto illecito altrui, non essendovi alcun
dubbio, da un lato, che il mancato adeguamento dei carichi di neve, possa
assumere le caratteristiche, di un illecito amministrativo e, dall’altro, che ove
fosse stata tenuta la condotta doverosa da parte degli amministratori, l’eventocrollo, secondo un criterio di elevata credibilità logico-razionale, non si sarebbe
verificato. La debolezza del ragionamento seguito dal giudice in punto di nesso
causale, si coglierebbe in tutta la sua evidenza con riferimento all’aspetto della
mancanza del certificato di idoneità statica che doveva essere rilasciato a
cadenza decennale dal collaudo, da un tecnico abilitato, alla locale Prefettura ed
al Comune: la verifica ad opera di un tecnico scrupoloso avrebbe palesato la
necessità di un adeguamento del tetto alla nuova normativa, anche e soprattutto
in considerazione del rifacimento, ad opera del Comune, del manto di copertura
del palazzo che aveva determinato un incremento del 50% dell’originario carico
permanente.
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(240kg/mq), ma anche dalla scelta del materiale costruttivo adoperato (legno) e

Orbene, gli aspetti rilevati dalla difesa hanno trovato puntuale risposta
nella motivazione della sentenza. In primis, sulla base della ricostruzione a cui è
pervenuto il giudice di merito, deve escludersi che le condotte degli
amministratori possano essere inquadrate nell’ambito di cause sopravvenute
idonee da sole a cagionare l’evento.
Invero, per escludere il nesso causale non è sufficiente che nella
produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui che abbia contribuito
al risultato, ma è necessario che tale fatto, dai caratteri eccezionali ed atipici, sia

cod. pen. come unanimemente interpretato in sede di legittimità.
L’accertamento delle cause del crollo, da ricondursi all’insufficienza del
coefficiente di carico neve previsto ed ai vizi genetici presenti nella struttura, ha
Indotto la Corte territoriale ad affermare logicamente che, se anche fossero state
rilevate, in sede di verifica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica,
le carenze strutturali del paiazzetto dello sport, non potrebbe escludersi
comunque la responsabilità del Laner, data la presenza degli originari vizi di
concezione e realizzazione dell’edificio, ascrivibili unicamente all’opera
professionale svolta dati’ imputato.
Sicchè l’ipotesi di una eventuale concorrente rilevanza di altre
responsabilità nella determinazione dell’evento, in applicazione del principio della
equivalenza delle cause, come adottato nel nostro ordinamento, non darebbe
luogo comunque ad un esonero di responsabilità per il ricorrente.
8. Nel quinto motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge in
relazione agli artt. 40 e 42, comma 3, cod. pen., con riferimento agli ulteriori
profili di colpa ravvisati dalla Corte d’appello in capo al ricorrente, in contrasto
con la decisione del primo giudice che li aveva esclusi. La doglianza, oltre ad
essere genericamente formulata, ha come obiettivo l’apprezzamento sui
contenuto delle prove acquisite dal giudice e sulla valutazione espressa in ordine
ai contenuti della perizia, mirando ad introdurre un non consentito controllo di
merito, precluso in questa sede.
9.

Il motivo riferito alla mancata riqualificazione del fatto nella

contravvenzione di cui all’art. 676, cod. pen. è inammissibile. Si tratta di
questione proposta per la prima volta nell’ambito del giudizio dì legittimità.
Sebbene la qualificazione giuridica possa essere mutata, nel rispetto del principio
del contraddittorio e del diritto di difesa in ogni grado di giudizio, quando la
riqualificazione del fatto implica l’effettuazione di valutazioni di merito, le stesse
non possono essere proposte per la prima volta in cassazione dovendo la
questione essere sottoposto al vaglio dei giudici competenti per Io scrutinio del
fatto, residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica della

12

stato esso stesso causa dell’evento, secondo la previsione dell’art. 41, comma 2,

motivazione offerta al riguardo. Nel caso di specie l’invocata riqualificazione del
fatto contestato si risolve nella proposta di rivalutazione del merito, ed è,
pertanto, inammissibile (così Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091).
10. La difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte territoriale
con riferimento al trattamento sanzionatorio prescelto, da reputarsi eccessivo. La
doglianza è infondata. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo che rispetta appieno la previsione normativa
per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Deve

alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di
motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133,
cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, ” pena equa” o “congruo
aumento”; essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione
del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore
alla misura media di quella edittale (ex multis Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
Rv. 271243). Ebbene i giudici dell’appello hanno certamente rispettato i principi
appena richiamati, tenuto conto dell’entità della pena inflitta al Laner (mesi dieci
di reclusione).
Quanto alla misura della provvisionale determinata, è necessario rilevare
che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna
generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da
imputarsi alla liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto
per sua natura non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere
travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (così ex multis Sez.
6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536).
11. Per completezza argomentativa, occorre infine rilevare l’errore di
calcolo della prescrizione del reato in cui è incorsa la Corte territoriale in
motivazione. Nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudice
di merito, pure affermando che all’epoca della pronuncia di appello il reato non
era estinto per prescrizione, ha indicato in anni sette e mesi sei il termine
massimo di prescrizione del reato addebitato al Laner, senza tenere conto dei
raddoppio stabilito ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen. (come sostituito
dalla legge 251/2005) per í reati di disastro colposo di cui all’art. 449 cod. pen.
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 265 del
13/12/2017 (diversamente da quanto aveva ritenuto con sentenza n. 143/2014
relativamente all’ipotesi dell’incendio colposo), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, codice penale

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1t5

considerarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed

in riferimento all’art. 3 Cost. per il raddoppio dei termini di prescrizione
contemplato nella norma per il reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.
Ne consegue che il termine di prescrizione massimo del reato addebitato
al Laner, considerate le intervenute interruzioni, è di anni 15 anni dalla data di
consumazione del fatto (avvenuto il 21/1/2009), cui dovranno aggiungersi i
periodi di sospensione, come calcolati in sentenza: tali termini, alla data della
presente pronuncia, non risultano maturati.
12. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento

Comune di Sappada, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di
Sappada che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018

Il Consigliere estensore

delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile,

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