Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38358 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38358 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEZZOFANTI SANDRA N. IL 01/07/1955
avverso la sentenza n. 738/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
25/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Ceic

Data Udienza: 26/06/2013

k

1. Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Bologna ha condannato Mezzofanti Sandra alla
pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 279 comma 2 dLvo. 152/06 per l’omessa
ottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione relativa all’immissione in atmosfera presso
l’azienda gestita. I giudici di primo grado ritenevano provata la responsabilità dell’imputata in
quanto era stato accertato che i locali dell’azienda presentavano solo una porta ad alcune
finestre aperte, ritenendo che ciò era in contrasto con le prescrizioni imposte dalla provincia
secondo cui gli impianti di trattamento devono essere dotati di un idoneo sistema di
ventilazione e condizionamento e le materie prime e gli scarti di lavorazione devono essere
raccolti e sistemati in contenitori o in locali chiusi di norma refrigerati. Escludeva infatti il
giudice di merito che per l’impianto di areazione potesse intendersi l’apertura delle porte e
delle finestre. Rilevava anche che la richiesta di perizia circa la rispondenza della ventilazione
alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione non era stata ribadita prima della chiusura
dell’istruttoria dibattimentale e che nessuna documentazione era stata prodotta nel corso del
dibattimento per attestare variazioni all’autorizzazione.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l’imputata dolendosi del mancato espletamento
della perizia richiesta per dimostrare la conformità del sistema di ventilazione aspirazione alle
prescrizioni dell’autorizzazione, evidenziando come si appalesi contraddittoria la motivazione
nella parte in cui esclude che l’apertura delle porte e delle finestre possa rappresentare un
valido impianto di areazione. Con il secondo motivo si duole della circostanza che il giudice ha
revocato l’ammissione del teste Vignali su rilevanti circostanze formulate nei capitoli di prova.
Con il terzo motivo eccepisce la lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio in
relazione all’omessa perizia essendosi il giudice riservato di pronunciarsi all’esito dell’esame di
testimoni ammessi e peraltro anch’essi revocati. Con il quarto motivo si eccepisce l’esistenza di
nuova autorizzazione del 6 settembre 2007 che avrebbe revocato quella oggetto
dell’imputazione risalente al 2005.
In relazione a questi punti è stata chiesta anche la riapertura del dibattimento.
3. La corte di appello di Bologna, ritenuto che la sentenza ai sensi dell’articolo 593 cpp potesse
essere impugnata solo con ricorso per cassazione ha trasmesso gli atti a questa Corte.

Considerato in diritto
Poiché i fatti risalgono al 12 agosto 2006 il reato alla data odierna certamente prescritto.
Quest’ultima non può essere tuttavia rilevata stante l’inammissibilità del ricorso.
Per quanto concerne la revoca dei testimoni questo Collegio ritiene di dover in premessa
richiamare l’arresto di questa Corte secondo cui la dichiarazione di chiusura della istruttoria
dibattimentale, ove la parte presente non abbia eccepito il mancato esame di un testimone,
comporta la revoca della ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la
suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di
decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 6, n. 42182 del
16/10/2012 Rv. 254338). Le motivazioni sulle quali il principio si basa, in quanto condivise,
devono ritenersi integralmente richiamate in questa sede.
Ciò posto, non risulta che il ricorrente abbia eccepito alcunché nel corso del dibattimento e,
dunque, alcuna nullità può essere eccepita in questa sede.

Ritenuto in fatto

E’ assolutamente pacifico, inoltre, che il provvedimento di diniego della perizia non è sanzionabile
ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un
giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (ex multis
Sez. 6, Sentenza n. 43526 del 03/10/2012 Rv. 253707).
Per quanto attiene al merito della decisione, la contestazione dell’affermazione contenuta in
sentenza secondo cui l’impianto di ventilazione dovesse essere necessariamente meccanico e
non naturale, non sembra contrastabile in questa sede afferendo la valutazione al riguardo al
merito in quanto da parametrare sull’esame e l’interpretazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e sull’idoneità tecnica della ventilazione naturale a fronteggiare le esigenze
individuate per l’impianto.

k

Peraltro, il ricorrente al riguardo si limita ad affermazioni del tutto generiche prive dei
necessari riscontri.
I profili di contraddittorietà della motivazione si sostanziano in censure di merito insindacabili
in questa sede.
Il rilascio di una nuova autorizzazione non ha di regola effetto sanante dell’illecito per il
passato e, peraltro, in questa sede né è dato conoscerne il contenuto di essa né, quindi,
apprezzarne l’incidenza rispetto alla fattispecie in esame non essendo stata allegata al ricorso,
in ottemperanza al principio di autosufficienza di esso, ferma restando comunque la
preclusione in questa sede per qualsiasi attività che prescinda dalla mera constatazione e
comporti, invece, valutazione di merito.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 26.6.2013

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