Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38358 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38358 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEKA ARDIAN N. IL 28/07/1982 (CcAavverso l’ordinanza n. 360/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUST
le /sentite le conclusioni del PG Dott. 0-1 n),

a

, L,

Uditi difensor Avv.;

vu.

Data Udienza: 08/05/2015

1. Con provvedimento del 18\11\2014 il P.M. presso il Tribunale di Milano disponeva la
perquisizione ed il conseguente sequestro di stupefacente, danaro ed altro in danno di Leka
Adrian.
Proposto riesame da parte dei Leka, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29\12\2014
rigettava l’impugnazione.
Osservava il giudice di merito che dalle indagini svolte era emerso che questi era coinvolto nel
traffico di droga e di banconote falese. Sul punto le intercettazioni captate non lasciavano adito
a dubbi; sussisteva, pertanto, il “fumus” dei delitti contestati.
Quanto alla somma di € 7.900,00= sequestrata, la provenienza lecita era dubbia. In
particolare la riferibilità della somma all’attività di lavoro della Sacara Simona come
massaggiatrice non era provata, non essendovi tracce documentali; inoltre nella prima istanza
di dissequestro la somma era indicata come provento di altra attività lavorativa per cui aveva
ricevuto un CUD, ma dalle indagini risultava dubbia la genuinità delle buste paga.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando che il tribunale non aveva tenuto conto della documentata origine lecita del danaro
in sequestro, avendo prodotto busta paga e documentazione attestante il cambio da moneta
svizzera ad euro. Se il sequestro era finalizzato alla confisca, non ricorrevano né i presupposti
di cui all’art. 321 c.p.p., né quelli di cui all’art. 12 sexies del d.l. 306 del 1992, difettando il
requisito della pertinenza tra i fatti oggetto della imputazione ed il danaro.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

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2. Va premesso che con l’impugnazione proposta il`ggh lamenta la omessa restituzione delta
somma di danaro sequestrata e che egli indica essere di titolarità della convivente Sacara
Simona.
Ciò premesso va ricordato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha
statuito che “In materia di sequestro preventivo, perchè sia legittimato a proporre
impugnazione, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno
della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad
un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante” [Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15998 del 28/02/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259601; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 36038 del 21/09/2005 Cc. (dep. 05/10/2005) Rv. 232254; Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 10205 del 18/01/2013 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 255225; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10977 del 27/01/2010 Cc. (dep. 22/03/2010) Rv. 246344].
Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza da cui desumere una
specifica lesione di un suo interesse protetto da parte del sequestro. Pertanto la carenza di
interesse determina la inammissibilità del ricorso.
3. Peraltro l’inammissibilità si evidenzia anche sotto altro profilo.
Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per “violazione di legge”.
Questa Corte di legittimità ha precisato che in tale nozione deve ricomprendersi, sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25932 del
29/05/2008 Cc. -dep. 26/06/2008- Rv. 239692).
Nel caso di specie il ricorrente, pur richiamano il vizio della violazione di legge, in realtà
esplicita motivi che censurano l’ordinanza impugnata in punto di motivazione.
Considerato che, come sopra illustrato, una motivazione del rigetto della richiesta è presente e
non è meramente apparente, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , in quanto
proposto in relazione a motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla
volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno

RITENUTO in FATTO

2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00=.
PQM«
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015

Il Consi.lierj estens re

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