Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38357 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38357 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:

PARRINI VALERIO nato il 16/08/1962 a BORGO SAN LORENZO
inoltre:
PARTI CIVILI
RESP CIV CURATORE FRAZZI ANDREA

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che
ha concluso per l’annullamento con rinvio del ricorso.
Alle 12.20 l’udienza viene sospesa. Alle 12. 34 l’udienza viene riaperta. La Corte,
rilevato che il responsabile civile CURATORE FRAZZI ANDREA è stato ritualmente
informato della data di udienza, dispone procedersi oltre.
E’ presente l’avvocato TAGGI MARISTELLA del foro di FIRENZE in difesa di PARRINI
VALERIO che riportandosi alla memoria già depositata insiste per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 25 novembre 2017 la Corte d’Appello di Firenze ha

riformato la sentenza del Tribunale di Firenze, assolvendo con la formula “il
fatto non sussiste” Valerio Parrini dal reato di cui all’art. 589 cod. pen.,
contestatogli per avere apposto, in qualità di responsabile di cantiere della
Bitumstrade s.r.I.- impresa appaltatrice dalla Publiacqua s.p.a. di lavori stradaliuna segnaletica irregolare, incongrua ed illegittima, sbarrando un’intera corsia di

sufficiente anticipo la presenza delle dimensioni dell’ostacolo sulla carreggiata,
così cagionando la morte di Ivo Dell’Era.
2.

Il fatto nella sua materialità può essere così descritto: il giorno 14

giugno alle ore 3,35 sul Lungarno dei Pioppi in Firenze, dotata di sufficiente
illuminazione anche in ora notturna, veniva rinvenuto, a circa 50 metri dalla
transenna che chiudeva il viale, il corpo riverso su marciapiede di Ivo Dell’Era
con indosso il casco. Nei pressi si trovavano i due tronconi della sua moto: la
parte anteriore a 12 metri dal palo dell’illuminazione posto sul lato destro della
carreggiata, ove era caduto il Dell’Era, la parte posteriore a 29 metri da quello
stesso punto. Il Dell’Era decedeva sul posto a seguito dei traumi subiti. La
velocità della moto prima dell’impatto è stata calcolata, a seguito dei rilievi, in
124 km/h.
3.

Venivano imputati per omicidio colposo Salvatore Buffardi, Marco Ciacci,

e Alessio Righini, operai -soci della Scarf s.c.r.I., fornitrice della Bitumstrade s.r.l.
incaricati della posa in opera della segnaletica stradale posta a chiusura del
viale; il vice- ispettore di polizia Tobia Infante, incaricato la mattina precedente il
sinistro, fra le ore 7 e le ore 13 di verificare la viabilità nella zona per le
deviazioni attuate verso le direttrici di transito, essendo la medesima zona
interessata da importanti cantieri presenti da tempo sui luoghi; Fulvio Martini
dipendente della Publiacqua s.p.a (stazione appaltante) tenuto alla riparazione
della rete fognaria danneggiata, richiedente le autorizzazioni e le concessioni
necessarie da parte dell’ente comunale per l’intervento e Valerio Parrini,
responsabile di cantiere della Bitumstrade s.r.l. (appaltatrice), società esecutrice
dei lavori alla quale era stato appaltata anche l’apposizione della segnaletica
necessaria, ai sensi del codice della strada, per la delimitazione del cantiere e la
regolazione del traffico.
4.

La sentenza di primo grado riconosceva Parrini Valerio colpevole del

reato di cui all’art. 589 cod. pen., ritenendo che la sua posizione di garanzia
risultasse, oltre che dalla documentazione contrattuale, dalle funzioni di fatto da
quest’ultimo esercitate, essendo egli concretamente tenuto a sovrintendere

2

marcia con una transenna ed apponendo un cartello inidoneo a segnalare con

all’esecuzione dei lavori e quindi anche a garantire la vita e l’incolumità dei
lavoratori e dei terzi. Gli altri imputati venivano assolti per non aver commesso il
fatto, mentre gli atti del fascicolo del dibattimento venivano trasmessi al
pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti di
Stefano Tobari, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori per la stazione appaltante.
5.

La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello che

ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso il Procuratore

generale presso la Corte di Appello di Firenze affidandolo ad un unico motivo con
cui fa valere il vizio di motivazione. Assume che la Corte, nel riformare la
sentenza, non avrebbe tenuto in considerazione le prove su cui il Tribunale
aveva fondato la responsabilità. In primo luogo, la consulenza tecnica del
pubblico ministero, da cui era emerso che la deviazione del traffico veicolare era
stata effettuata con modalità incomplete, non rispondenti alla tabella n. 83 del
D.m. 10 luglio 2002 e che il cartello di deviazione apposto non possedeva la
proprietà di rifrangenza prevista. In secondo luogo, le dichiarazioni del teste
Vannoni, il quale aveva riferito come tre giorni prima, sempre in ora notturna,
procedendo alla velocità consentita, egli si fosse ritrovato davanti alle transenne
riuscendo a malapena ad evitare l’impatto. Osserva che escludere la
responsabilità del

Parrini,

ritenendo che neppure l’apposizione della

cartellonistica del limite dei 30 km/h, in conformità con le normative vigenti,
avrebbe potuto evitare il sinistro per l’eccessiva velocità del motociclista, è una
motivazione paralogica, perché omette di considerare che l’apposizione della
segnaletica a distanza regolamentare avrebbe consentito al motociclista di
avvedersi per tempo della deviazione, adeguando la velocità, dovendo comunque
sempre, anche in caso di inosservanza delle disposizioni del codice della strada
dalla parte della vittima, valutarsi il contributo causale di terzi corresponsabili.
7.

Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

8.

Con memoria depositata in cancelleria Valerio Parrini, a mezzo del suo

difensore ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La doglianza fatta valere va dichiarata inammissibile.

2.

Essa riguarda in primo luogo, l’asserita incompleta valutazione del

compendio probatorio- ritenendosi pretermessa la considerazione delle
dichiarazioni del teste Vannoni- e la necessità di tenere in considerazione tutte
le fonti probatorie per addivenire ad una ricostruzione opposta a quella formulata

3

6.

con la sentenza appellata. In secondo luogo, inerisce l’omesso confronto con il
percorso interpretativo segnato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al
contributo causale dei terzi per l’ipotesi di violazione delle regole di prudenza da
parte della persona offesa, causa esse stessa dell’evento dannoso.
3.

Ora, la semplice lettura della sentenza impugnata consente di

affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore generale
ricorrente, la Corte ha ampiamente motivato le ragioni per le quali si è imposto il
rovesciamento della decisione di primo grado, chiarendo che la velocità

in sicurezza la manovra di svolta a sinistra. Ed invero, la Corte rilevando che la
sentenza di condanna in primo grado desume la penale responsabilità del Parrini
dall’apposizione della cartellonistica ritenuta non idonea a consentire, da un lato
la riduzione di veocità, dall’altro la rappresentazione della necessità di deviazione
a sinistra e comunque l’evidenza dell’ostacolo costituito dalla transenna,
esamina, in primo luogo, proprio la stato delle segnalazioni al momento del
sinistro e rileva come le emergenze processuali dimostrino che fu posto sul
lungarno del Pignone, e quindi in zona definita “sufficientemente anteriore” a
quella in cui è avvenuto il sinistro, un cartello di limite di velocità di 30 km/h
accompagnato da un ulteriore cartello di segnalazione di lavori in corso, con
illuminazione elettrica di pericolo. In secondo luogo, ooserva che sia all’imbocco
del sottopassaggio di via Paolo Uccello, che all’uscita vi erano pannelli cartacei,
su pannelli gialli rifrangenti, sormontati da segnalazione luminosa di pericolo che
davano avviso della chiusura di viale dei Pioppi. In terzo luogo, subito prima
dell’intersezione fra via Baccio Bandinelli e via Bertoldo di Giovanni, vi era un
cartello che segnalava la fine del tratto a senso unico e l’instaurazione di doppio
senso di marcia con presenza di linea continua d mezzeria. Infine, sottolinea che
la transenna sulla quale il Dell’Era urtò, era munita di bande trasversali rosse e
bianche, con l’aggiunta di un terzo pannello sormontato da segnalazione
luminosa di pericolo e segnale di svolta a sinistra. Secondo la Corte la sequenza
limitativa d velocità, la segnalazione di lavori in corso, prima e dopo il
sottopassaggio, e della conseguente chicane per impegnare via Bandinelli di due
cartelli, seppure non perfettamente rifrangenti, ma comunque visibili, dava luogo
a d un complessivo susseguirsi di fattori pienamente idonei ad evidenziare
l’obbligo di mantenimento di una velocità che certamente avrebbe evitato
l’impatto, mentre la loro apposizione in piena conformità al codice della strada
non avrebbe consentito al Dell’Era di evitare l’urto per l’alta velocità da questo
tenuta, anche in relazione ad un non pieno controllo dei fattori di attenzione
idonei a garantire una diversa e meno dannosa dinamica dei fatti. Anche su

4

mantenuta dal Dell’Era, pari ad oltre 120 km/h impediva comunque di affrontare

questo ultimo punto, nondimeno, la Corte ripercorre analiticamente il contenuto
con il quadro probatorio complessivo.
4.

Ed è rispetto a questa approfondita disamina che il Procuratore generale

non si confronta, contestando in modo del tutto inefficace e generico la
motivazione della sentenza e finendo per formulare una richiesta di mera
rivalutazione delle prove già considerate dal giudice di appello, limitandosi a
richiedere il controllo di dati oggettivi, quali l’apposizione della segnaletica lungo
il percorso precedente il luogo del sinistro, con la percezione soggettiva del teste

ragionamento del giudice del gravame.
5.

La decisione della Corte territoriale, tuttavia, riformando in senso

assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa
valutazione del medesimo compendio probatorio, ha pienamente soddisfatto quel
l’obbligo di motivazione rafforzata già enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017 – dep. 13/06/2017, P.C. in proc. C,
Rv.

27014901;

Sez.

3,

Sentenza n.

46455

del

17/02/2017

Ud. (dep. 10/10/2017 ) Rv. 271110; Sez. 5, Sentenza n. 35261 del 06/04/2017
Ud. (dep. 18/07/2017 ) Rv. 270721; Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017
Ud. (dep. 17/07/2017 ) Rv. 271344)

e definitivamente declinato dalla

recentissima pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 14800 del
21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ) Rv. 272430 Sez. U, Sentenza n. 14800 del
21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ) Rv. 272430).
6.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 09/05/2018

Il Consigliere estensore
..

1
aura Nardin

Il Pre idente
Giac9

Fumu

Vannoni, la cui rilevanza viene esclusa con chiara evidenza dal complessivo

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