Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38356 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38356 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FITTS THOMAS N. IL 27/03/1975
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 1193/2007 TRIBUNALE di TRENTO, del
06/03/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO 1ZZO;
lette/sTteite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fitts,
lamentando:
2.1. la violazione di legge ed il vizio della motivazione essendo stato il provvedimento di rigetto
basato su mere presunzioni che avevano finito per sacrificare il diritto di difesa
costituzionalmente garantito. La circostanza che l’unica imputazione residuata era per la
violazione dell’art. 73 T.U. 309 del 1990, essendo stato assolto l’imputato dal delitto
associativo, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a richiedere accertamenti reddituali alla
Guardia di Finanza prima di negare l’ammissione al beneficio.
2.2. La violazione di legge, per essere stato il provvedimento di rigetto adottato dal G.u.p.
oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 96 del T.U. 115 del 2002, con conseguente
nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., di tutti i successivi atti, tra cui il provvedimento
impugnato.
3. L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per conto del Ministero
dell’Economia, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso presentato innanzi al giudice civile.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Avvocatura, va
osservato che l’impugnazione è stata tempestivamente proposta, sebbene indirizzata alla
sezione civile della Cassazione e successivamente inoltrata alla sezione penale di competenza.
Non sussiste pertanto alcuna causa di inammissibilità.
3. Ciò detto va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha
statuito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto
anche dei redditi da attività illecite posseduti dall’istante, la cui esistenza può essere provata
anche ricorrendo a presunzioni semplici, fatta comunque salva la possibilità per l’interessato di
fornire la prova dello stato di non abbienza [Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21974 del 20/05/2010
Ud. (dep. 09/06/2010), Rv. 247300; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45159 del 04/10/2005 Cc.
(dep. 13/12/2005) Rv. 232908; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1390 del 17/04/1998 Cc. (dep.
23/07/1998) Rv. 211311].
Nel caso in esame il giudice di merito ha fondato il suo convincimento, non solo sulla
imputazione di traffico di stupefacenti gravante sul Fitts e dal ruolo di primario svolto, ma
anche da ulteriori indizi tratti dagli esiti delle indagini svolte. In particolare :
– i mezzi utilizzati per i viaggi all’estero per l’attuazione dell’illecito traffico;
– la titolarità di un’auto SAAB, sebbene formalmente intestata a terzi;
– la disponibilità di altre vetture e di dispositivi elettronici istallati a bordo dei veicoli;
– la locazione di un alloggio in Sirmione Lugana.
Tali circostanze ha ritenuto il Tribunale essere incompatibili con la dichiarazione dell’imputato
di non percepire alcun reddito.
Emerge da quanto esposto che la motivazione del provvedimento non è ancorata a mere
presunzioni ma a specifiche circostanze di fatto che rendono il precorso argomentativo non
manifestante illogico e, quindi insindacabile in questa sede.
4. In ordine alla censura di rito formulata va fatta una premessa.
All’epoca di adozione del provvedimento impugnato, l’art. 96 del T.U. 115 del 2002 prevedeva
che il provvedimento di ammissione dovesse essere emesso “Nei dieci giorni successivi a quello
in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la
stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2,

1. Con provvedimento del 16\6\2007 il G.u.p. presso il Tribunale di Trento rigettava l’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio avanzata da Fitts Thomas, imputato dei delitti di cui agii artt.
73 e 74 T.U. 3009 del 1990.
A seguito di opposizione il Tribunale di Trento, con ordinanza del 6\3\2008, confermava il
rigetto della richiesta. Osservava il giudice di merito che dalle indagini svolte era emerso che il
Fitts, trafficante di droga, percepiva rilevanti redditi dall’illecito traffico.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; compensa le
spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015
Il Consigliere estensore

del codice di procedura penale ….”. L’inciso che prevedeva la nullità è stato poi abrogato con il
D.L. 23\5\2008, n. 92.
Ciò premesso, in ragione del principio “tempus regit actum”, la censura formulata deve decisa
alla luce dei testo di legge vigente prima della riforma.
La doglianza è infondata. Invero, indipendentemente dal fatto che la disposizione che
sanzionava la tardività del provvedimento era riferita all’ammissione e non al rigetto
dell’istanza, va richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito che “In
tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità assoluta già prevista, prima delle modifiche
introdotte dalla L. n. 125 del 2008, per il caso in cui il giudice ometta di decidere nel termine
previsto sull’istanza d’ammissione proposta dall’imputato, non opera qualora tale omissione sia
priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3607 del
16/01/2009 Ud. -dep. 27/01/2009- Rv. 242528).
Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio determinato alla parte da un
provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione intervenuta con due giorni di ritardo.
Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
processuali. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti tenuto
conto della non manifesta infondatezza della seconda censura formulata, in ordine alla quale il
Ministero resistente non ha svolto argomentazioni.

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