Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38355 del 10/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38355 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGRINI GIANLUCA nato a BARI il 24/09/1993
avverso la sentenza del 18/10/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 10/07/2018
La difesa di Gianluca Magrini ha proposto ricorso avverso la sentenza del 18/10/2017 del
Tribunale di Bari che ha applicato la pena in relazione alKimputazioni di cui all’art. 73 comma 1
e 4 d. P.R. n. 309/90.
Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 luglio 2018
Richiamata la circostanza che la richiesta di applicazione pena è stata formulata successivamente
all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. si deve
rilevare che il motivo proposto è estraneo a quelli tassativamente indicati nella disposizione come
proponibili avverso la pronuncia indicata.