Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38352 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38352 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CROMOSINI FRANCESCO PAOLO nato a TRAPPETO il 17/05/1968

avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. per non avere la Corte di
appello motivato in maniera congrua ed esaustiva sui criteri di determinazione della pena, in
particolare, per non aver considerato le disagiate condizioni economiche del ricorrente, il non
particolare disvalore della condotta e lo stato di alterazione alcolica, quali elementi
positivamente valutabili al fine di irrogare una pena più mite.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone argomenti già
sottoposti ai giudici di appello, che con motivazione puntuale ed esaustiva li hanno disattesi,
giustificando la valutazione di congruità della pena inflitta alla luce della completa disamina dei
fatti e della personalità del ricorrente.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, i giudici di appello hanno valutato e
correttamente escluso che lo stato di alterazione alcolica del ricorrente potesse essere ritenuto
elemento favorevole, trattandosi invece, di fattore aggravante della condotta, valorizzandone la
particolare gravità, per essere l’imputato evaso la sera stessa in cui aveva ottenuto gli arresti
domiciliari e, oltre a cagionare lesioni alla sorella ed alla madre, aveva reagito violentemente nei
confronti dei militari intervenuti, che lo avevano rintracciato presso l’abitazione dello zio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Cromosini Francesco Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa
in data 28 settembre 2017 dal Tribunale di Palermo, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato l’imputato colpevole dei reati riuniti di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni e lo aveva condannato alla pena di 1 anno e mesi 2 mesi di reclusione.

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