Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38351 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38351 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIONI SILVANO N. IL 21/02/1941
avverso la sentenza n. 2171/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G – Pc b‘tO L LA
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che ha concluso per C A rJ detiVwri• 5,sv-P’s ,P
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 26/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 26 aprile 2011, la Corte d’appello di Genova, in riforma
della sentenza del Tribunale di Massa del 21 gennaio 2010, con la quale l’imputato era
stato assolto perché il fatto non costituisce reato, ha condannato l’imputato stesso, in
accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore generale, per i reati di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera c), 64, 71, 65, 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché
all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in qualità di proprietario e committente,

dalla legge, senza preventiva denuncia al Genio civile, senza autorizzazione
paesaggistica, realizzava una struttura in cemento armato composto da platea
cementizia delle dimensioni di metri 10,35 x 6,45, con pilastri in cemento armato per
un’altezza massima di metri 3,20 e parziale tamponatura delle pareti esterne con
mattoni, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Con la sentenza, la Corte
d’appello ha ordinato la demolizione di quanto abusivamente costruito.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, deducendo: 1) l’illegittimo esercizio da parte del giudice di una potestà
riservata dalla legge ad organi amministrativi, tale essendo l’ordine di demolizione, in
mancanza di adeguata considerazione dell’esistenza di un permesso di costruire in
sanatoria rilasciato il 22 novembre 2010 dal Comune, a seguito di procedimento
amministrativo regolare e, comunque, insindacabile in sede penale; 2) la mancata
pronuncia della declaratoria di improcedibilità, in presenza della causa di estinzione
del reato costituita da detto permesso in sanatoria, perché il fatto che non vi fosse
prova dell’avvenuto versamento della relativa oblazione non potrebbe comunque
avere alcun rilievo; 3) l’erronea applicazione dell’art. 54 cod. pen., per la mancata
applicazione della scriminante ivi prevista, perché non si sarebbe considerato che vi
era stato solo un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato a garantire

senza permesso di costruire, senza il progetto e la direzione di un soggetto autorizzato

l’incolumità del fondo a seguito di un crollo che era avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
3.1. – Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il
presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito
dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge
come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale
sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la

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relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però,
risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore
dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È
necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente
dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un
“apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in

impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece
dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si
troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva

(ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre

2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento
agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.
I motivi di ricorso – che non risultano, per come formulati, inammissibili – sono
tali che il loro eventuale accoglimento renderebbe comunque necessario un rinvio al
giudice del merito; rinvio incompatibile – come appena visto – con l’immediata
applicabilità della prescrizione. Essi riguardano, infatti, sostanzialmente la motivazione
della sentenza impugnata circa il perfezionamento della pratica di sanatoria edilizia e

sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione delta sentenza

circa la riconducibilità degli interventi edilizi effettuati alle categorie della
manutenzione e del risanamento conservativo; profili la cui disamina comporterebbe
una nuova valutazione del quadro probatorio.
3.3. – Quanto alla prescrizione del reato (commesso il 13 ottobre 2006), il
relativo termine complessivo di anni 5 è scaduto alla data del 13 ottobre 2011, ovvero
in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata ma precedente
alla pronuncia la presente sentenza.

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A\N

4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio,
perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. La dichiarazione di estinzione
dei reati implica la revoca dell’ordine di demolizione impartito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per
prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

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