Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3835 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3835 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGACH MUSTAPHA N. IL 01/01/1957
avverso la sentenza n. 2568/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
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OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di detenzione illecita di sostanza
stupefacente;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
violazione di legge con riferimento agli artt. 133 c.p. e 81 c.p.;
territoriale motivato riguardo alle ragioni che hanno indotto alla determinazione del
trattamento sanzionatorio (non occasionalità della condotta; significativo quantitativo dello
stupefacente detenuto, tale da far ritenere l’imputato inserito ad un livello non marginale della
catena dello spaccio);
– rilevato che il motivo inerente la violazione dell’art. 81 è solo enunciato e risulta privo di ogni
specificità in violazione del combinato disposto ex artt.581-591 C.P.P.;
– che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
-Ritenuto che il motivo concernente l’art. 133 è manifestamente infondato, avendo la Corte