Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38349 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38349 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUVOLETTA LORENZO nato a NAPOLI il 15/11/1982

avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

..

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen. e manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello non ha considerato
che in presenza di contiguità spaziale, come nel caso di specie, il giardino può essere ritenuto
una pertinenza dell’abitazione; peraltro, la staccionata non delimita la proprietà, ma è aperta e
prospiciente al prosieguo del prato, mentre la fitta vegetazione è costituita da alberi e cespugli,
che sono parte integrante dell’abitazione; non si è tenuto conto dello stato dei luoghi, della
certificazione medica, che attesta il deficit uditivo del ricorrente, e dell’impossibilità per la nonna
ultraottantenne di urlare a squarciagola: circostanze che avrebbero dovuto indurre a ritenere che
l’imputato era nelle immediate vicinanze dell’abitazione; illogica è la motivazione, in quanto
l’area, strettamente annessa all’abitazione, ove l’imputato stava effettuando esercizi ginnici, era
raggiungibile e controllabile; si sostiene inoltre, che stante l’equiparazione tra arresti domiciliari
e detenzione in carcere, ogni detenuto, secondo il regolamento carcerario ha diritto di permanere
due ore al giorno all’aria aperta e praticare attività sportiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone
una censura già vagliata e disattesa dalla Corte di appello con motivazione esaustiva e non
manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a ribadire con
argomentazioni in fatto la propria tesi difensiva.
I giudici hanno dato atto che l’imputato non fu trovato all’interno dell’abitazione, ove era
presente solo la nonna, che lo chiamò ad alta voce, facendolo ritornare di corsa, e che i militari
videro l’imputato in lontananza, oltre la recinzione in legno del giardino, provenire dal retro della
stessa e correre verso l’abitazione.
Pur dando atto dell’estensione della masseria, la Corte di appello ha evidenziato che la
staccionata in legno non coincide con i limiti della proprietà e che l’imputato proveniva dal retro
della stessa, ove vi è una fitta vegetazione, tant’è che la p.g. non riuscì esattamente ad individuare
il luogo in cui si trovava l’imputato, in tal modo frustrando la finalità tipica della detenzione
domiciliare, tesa ad evitare ogni contatto del detenuto con l’esterno. Risulta, quindi, smentito che
l’imputato si trovasse nel giardino a fare attività sportiva né va trascurato che lo stesso imputato
in sede di convalida aveva dichiarato di sapere che non poteva stare neanche nel cortile (v. pag.2
della motivazione della sentenza di primo grado), in tal modo confermando la consapevole
violazione dell’obbligo di permanere in casa.
La valutazione risulta corretta, avendo i giudici di appello fatto corretta applicazione dei
principi affermati da questa Corte per delimitare il concetto di abitazione, rilevante ai fini della
configurabilità del reato di evasione.
E’ stato, infatti, affermato che, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti
dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria
vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali,
dipendenze, giardini, cortili e spazi simili), che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non
ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità
dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n.
4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262155, in motivazione è stato precisato che il fine
primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i
contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze
cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).

Il difensore di Nuvoletta Lorenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 28
febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di
evasione e lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione, riconosciute le
attenuanti generiche.

Alla luce di tali principi e delle circostanze di fatto accertate dagli operanti risulta
inconferente l’argomentazione difensiva circa il diritto dei detenuti in carcere a svolgere attività
all’aperto, stante l’improponibile equiparazione tra i due regimi detentivi.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

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