Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38348 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38348 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

Data Udienza: 10/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

FIUDJI 111AMIL nato il 12/07/1951

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

t

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 337 e 42 cod. pen. e
mancanza di motivazione, in quanto l’affermazione di responsabilità è stata fondata solo sulla
condotta oggettiva e la fuga spericolata, senza tener conto del contesto in cui avvennero i fatti e
senza alcuna analisi sull’elemento psicologico necessaria per verificare se il ricorrente avesse
voluto ostacolare il compimento dell’atto di ufficio.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
ripropone pedissequamente una censura già vagliata e disattesa dalla Corte di appello con
motivazione esaustiva e non manifestamente illogica con la quale il ricorrente non si confronta.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici hanno puntualmente analizzato il
contesto in cui avvenne l’azione, valorizzando la condotta di guida pericolosa tenuta e la fuga
posta in essere, procedendo contro mano in una via trafficata ad alta velocità, tanto da urtare sia i
veicoli che procedevano in senso opposto che quelli in sosta, mettendo a repentaglio l’incolumità
degli inseguitori e degli altri utenti della strada, pur di sottrarsi al controllo di p.g.
Ne deriva che correttamente i giudici hanno desunto da tale sequenza comportamentale la
sussistenza del dolo, stante la determinazione dimostrata per sfuggire al controllo, ostacolando
l’attività degli operanti e delle pattuglie sopraggiunte, postesi all’inseguimento.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in curo tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Fiudji Djamil ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24
marzo 2014 dal Tribunale di Roma, ha assolto l’imputato dal reato di rapina e ha rideterminato la
pena per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato in mesi 7 di reclusione, riconosciute
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati.

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