Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38346 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38346 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO CARMINA N. IL 04/09/1950
avverso la sentenza n. 993/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r1P4-10 9-it,M1 C(u-)
che ha concluso per t.,k i tlArell (Abati , i 1-^ –

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/06/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 16 gennaio 2013, la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie del 15
dicembre 2011, con la quale l’imputata era stata condannata, per i reati di cui agli
artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 44, comma 1, lettere b) e c) del d.P.R. n. 380
del 2001, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
come proprietaria di un’area gravato da vincolo paesaggistico, effettuato, in mancanza

sulla rampa d’ingresso ad un locale commerciale, nonché l’ampliamento di detto
locale.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: a) la violazione della disposizione incriminatrice, per
l’inesistenza del vincolo paesaggistico, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe
smentito il presupposto di fatto che l’immobile si trova nel centro di Otranto, luogo in
cui vi sarebbe una regolamentazione della pianificazione paesaggistica anacronistica e
insensata, in presenza di una totale urbanizzazione già avvenuta; b) la prescrizione
del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
L’inammissibilità del primo motivo di doglianza emerge dalla semplice lettura
dello stesso. Il ricorrente non contesta, infatti, che le opere edilizie siano state
abusivamente realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico; contesta, invece,
l’opportunità dell’esistenza di un tale vincolo su un’area che, a suo dire, è interamente
urbanizzata ed invoca, di conseguenza, in via del tutto generica, la disapplicazione del
provvedimento impositivo del vincolo, senza evidenziare specifici profili di illegittimità
di detto provvedimento. Così facendo chiede, in sostanza, che il giudice penale eserciti
un inammissibile sindacato sul merito di detto provvedimento amministrativo.
Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza, perché il reato è stato
commesso il 31 gennaio 2008, in presenza di 170 giorni di sospensione del decorso
della prescrizione, di cui 110 giorni per richiesta difensiva (dal 9 giugno 2011 al 27
settembre 2011) e 60 giorni per legittimo impedimento del difensore (a partire dal 27
settembre 2011, essendosi celebrata la successiva udienza il 15 dicembre 2011); con
la conseguenza che la prescrizione finale maturerà solo il 20 luglio 2013.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,

di permesso di costruire, la chiusura di una veranda e di un balcone, due coperture

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nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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