Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38346 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38346 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/07/1959

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per illogicità e carenza di motivazione nella parte in cui non ha
bilanciato in misura più favorevole le attenuanti riconosciute dal primo giudice, attenuando la
pena, in quanto il Gallo ha dimostrato resipiscenza; analoga illogicità di rileva per la mancata
esclusione della recidiva, in quanto la Corte di appello ha fatto riferimento solo al certificato
penale ed a precedenti ritenuti risalenti nel tempo per cui la pericolosità deve ritenersi solo
presunta.
Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivi non consentiti
relativi al trattamento sanzionatorio, sorretto da congrua motivazione, avendo i giudici escluso di
poter operare un giudizio di prevalenza in mancanza di segni di ravvedimento, valorizzando sia
la fuga posta in essere che l’irrilevanza della confessione, necessitata dall’accertato stato di
flagranza.
Parimenti giustificata è la ritenuta recidiva in presenza di precedenti penali, che, sebbene
non specifici e risalenti, valutati unitamente alla spregiudicatezza dimostrata nel tentare la fuga,
sono stati ritenuti idonei a connotare di maggiore gravità il fatto. E’ stata inoltre, ritenuta congrua
la pena inflitta, in quanto attestata sui minimi edittali e, pertanto, non suscettibile di ulteriore
riduzione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in curo tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Gallo Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 28
maggio 2013 dal Tribunale di Napoli, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato
l’imputato colpevole del reato di cui evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di
reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e con la
diminuente per il rito.

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