Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38343 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38343 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Colaj Arben

nato il 4.10.1989

avverso la sentenza del 10.2.2012
della Corte di Appello di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

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Data Udienza: 25/06/2013

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10.2.2012, confermava la sentenza del GUP
del Tribunale di Monza, resa in data 15.6.2011, con la quale Colaj Arben, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata
aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di
anni 9 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 co.1
bis e 6, 80 co.2 DPR 309/90 per avere, in concorso con Deiaj Pllumb e Buxha Armando,
giudicati separatamente, e con altri soggetti non identificati, detenuto, a fini di spaccio, più di
quindici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in più panetti, con una
percentuale di cocaina cloridrato pura dal 14,79% al 42,26%, presso l’abitazione sita in Cesano
Maderno via Valsassina 1, dal Buxha condotta in locazione; con il ruolo di custodire
fisicamente la sostanza stupefacente.
Ricordava la Corte territoriale che in data 16.12.2009 i CC di Cesano Maderno avevano
effettuato una perquisizione, alla ricerca di armi, presso l’abitazione di via Valsassina, condotta
in locazione da tale Angotti Silvia ex fidanzata di Buxha Armando. Costui, alla vista dei CC si
dava alla fuga e, nel corso della perquisizione, nell’appartamento veniva rinvenuta la sostanza
stupefacente indicata nel capo di imputazione, suddivisa in venti panetti, oltre a denaro, fogli
annotati, un bilancino ed altro materiale.
Nel corso delle successive indagini per la ricerca del Buxha veniva eseguita una perquisizione
presso l’abitazione di Martin Cristina, attuale fidanzata del predetto, la quale riferiva ai CC di
aver rinvenuto nella cassetta della posta una missiva manoscritta, in cui il fidanzato affermava
la sua estraneità ai fatti, assumendo che la sostanza stupefacente rinvenuta era di Colombo,
Pucci, Beni ed Edy e che Beni (diminutivo di Colaj) era incaricato della custodia dello
stupefacente. Si accertava altresì che il Colaj risultava residente in Castelli Callepio ed era
iscritto (con indirizzo dichiarato in Cesano Maderno via Addolorata 13, indirizzo in cui risultava
risiedere il Buxha) ad una palestra di Bovisio Masciago.
A seguito dell’arresto, il Buxha dichiarava, nel corso dell’interrogatorio, di aver affittato,
tramite Angotti Silvia, l’appartamento di via Valsassina, dandolo poi in uso a due connazionali
albanesi, e di aver scoperto, nel luglio 2009, che ì predetti utilizzavano l’abitazione per
depositarvi sostanza stupefacente e che comunque i due gli avevano proposto di continuare
ad usufruire dell’appartamento dietro compenso di euro 2.000,00. Riconosceva, infine, nella
foto di Colaj il soggetto che aveva il soprannome di Beni.
Tanto premesso e dopo aver richiamato la sentenza di primo grado riteneva la Corte
territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello proposti dal Colaj. Assumeva che la
lettera manoscritta del Buxha costittuiva solo un elemento da cui erano partite le indagini, ma
non poteva avere un valore determinante per l’affermazione di responsabilità. Né a tal fine
potevano ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal Buxha.
Nondimeno dagli atti emergevano elementi per escludere, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa, che il Colaj frequentasse in modo sporadico l’abitazione dove era stata rinvenuta
la sostanza stupefacente.
Lo stesso Colaj aveva ammesso di essere andato in varie occasioni nell’appartamento;
circostanza confermata dal Buxha anche se circoscritta al periodo estivo. Il vicino di casa
Curatola, nel riconoscere in fotografia il Colaj, aveva affermato di aver visto solo il predetto
frequentare l’abitazione. Risultava inoltre che il prevenuto frequentava la palestra di Bovisio
Masciago, lontana dal luogo di residenza ma vicina all’abitazione di via Valsassina (il gestore
della palestra medesima aveva confermato la frequetazione, tanto che era stato fatto un
abbonamento annuale); nell’abitazione erano stati infine rinvenuti oggetti di un certo valore
riconducibili all’imputato.
Quanto agli appostamenti fatti dai Carabinieri, che non avrebbero accertato la presenza del
Colaj, assumeva la Corte di merito che dagli atti non emergeva alcun riferimento a detti
presunti appostamenti. Altrettanto irrilevante era la mancata presenza del Colaj nell’abitazione
al momento della perquisizione.
2. Ricorre per Cassazione Colaj Arben, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La Corte territoriale, per confermare il giudizio di colpevolezza, ha seguito un percorso
argomentativo diverso da quello del primo giudice, che aveva fatto riferimento soprattutto al

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il termine “detenzione” non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il
soggetto attivo e la sostanza stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il
portare indosso, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza
stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di
custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte
del soggetto attivo (cfr. Cass.pen. Sez. 4 n.47472 del 13.11.2008). Deve trattarsi, però, di una
disponibilità concreta ed in atto e non eventuale e futura (cfr. Cass. Sez. 6 n.9901 del
27.6.1995).
E’, altresì, pacifico che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato
commesso da un altro soggetto vada individuata nel fatto che, mentre la prima postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia
causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo – morale o materialeall’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il
controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una
collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. ex multis Cass.pen.sez. 4 n.4948 del
22.1.2004; conf. Cass.sez.6 n.14086 del 18.2.2010).
3. Secondo l’ipotesi accusatoria il Colaj concorreva con altri soggetti nella detenzione della
sostanza stupefacente rinvenuta preso l’abitazione sita in Cesano Maderno con il ruolo
“consistito nel custodire fisicamente la sostanza stupefacente, dimorando nell’appartamento”.
Era quindi attribuito al prevenuto il contatto diretto ed immediato con la sostanza
stupefacente, essendo stato incaricato della custodia della stessa nell’appartamento in cui
dimorava.
Il GUP aveva ritenuto provata siffatta contestazione sulla base, sostanzialmente, della
chiamata in correità del Buxha, contenuta nella lettera alla Martin, poi sostanzialmente
confermata in dibattimento e riscontrata da elementi esterni (reperimento nel box
dell’appartamento del motociclo della ragazza del Colaj, presenza nell’appartamento di una
macchina fotografica dell’imputato, riconoscimento fotografico, corrispondenza del diminutivo
“Beni” ad Arben)- pag.4 sent.GUP.
La Corte territoriale ha completamente svalutato le dichiarazioni accusatorie del Buxha,
considerandole inattendibili (pag.6 sent. App.) ed ha ritenuto che gli ulteriori elementi
rinvenibili dagli atti fossero di per sé soli idonei a sorreggere il giudizio di penale responsabilità.

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contenuto della lettera del Buxha ed alla sostanziale conferma fatta dal predetto in ordine al
ruolo attribuito al Colaj
La Corte territoriale correttamente ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a
sorreggere il giudizio di responsabilità, ma non ha esaminato le ragioni che avrebbero potuto
indurre il Buxha ad accusare il Colaj.
La Corte di merito non ha tenuto conto che quelle dichiarazioni accusatorie, come del resto
emergeva dall’interrogatorio reso 1’1.2.2010, servivano a coprire altre responsabilità e che
l’unica persona trovata nell’appartamento al momento della perquisizione era proprio il Buxha.
Dalla stessa CNR, cui fa riferimento la Corte territoriale, emergeva che i Carabinieri, essendo a
conoscenza che il Buxha da fine maggio 2009 era domiciliato in via Valsassina,
necessariamente avevano effettuato altri accertamenti e controlli prima della perquisizione.
La motivazione della Corte territoriale, corretta nella premessa, è contraddittoria e carente nel
successivo sviluppo argomentativo.
Gli elementi su cui la Corte di merito fonda l’affermazione di responsabilità risultano incerti ed
irrilevanti. Il rapporto di conoscenza con il Buxha e la frequentazione, da parte del Colaj,
dell’appartamento di via Valsassina costituivano soltanto un valido punto di partenza di un
percorso logico e argomentativo. I Giudici di merito, invece, si sono arrestati a quel dato
senza spiegare il collegamento fattuale e logico con la sostanza stupefacente rinvenuta e
quindi il coinvolgimento nell’attività illecita.

4

,

4. La motivazione della sentenza impugnata si rivela, quindi, da un lato contraddittoria e,
dall’altro, carente, per cui si impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Milano per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

Si è limitata, però, ad affermare che da siffatti elementi emergeva che la presenza del Colaj
nell’abitazione, dove era stata rinvenuta la droga, non fosse di carattere sporadico ed
occasionale. Ed ha fatto derivare da tale frequentazione, automaticamente, il ruolo di custode
o anche solo di codetentore della sostanza stupefacente.
Risultando pacificamente che l’abitazione era frequentata da altri soggetti (al momento della
perquisizione era presente il Buxha) ancor più penetrante avrebbe dovuto essere l’indagine in
ordine al rapporto del ricorrente con la sostanza stupefacente o in ragione del ruolo di custode
(ma si è visto come la Corte abbia ritenuto non attendibile il Buxha che tale ruolo attribuiva al
Colaj) oppure in termini di codetenzione. E sotto tale ultimo profilo sarebbe stato necessario
accertare non la mera, generica frequentazione (sia pure non saltuaria dell’abitazione), ma la
disponibilità della sostanza medesima, che poteva essere desunta dalla frequentazione
dell’abitazione stessa soprattutto nel periodo in cui la droga era stata ivi trasportata o
comunque in epoca coincidente con lo stesso.
Sul punto l’indagine è completamente assente, in quanto gli elementi valorizzati dalla Corte di
merito non sono illuminanti ed indicativi; mentre quelli ritenuti “neutri” (appostamenti e
controlli dei Carabinieri di Cesano Maderno) avrebbero potuto, piuttosto, assumere un
significato indiziante.

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