Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38343 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38343 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSONE MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1975

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’art.
385 cod. pen. e dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, in quanto la Corte di appello non ha idoneamente valutato né giustificato il
rigetto dei motivi di appello, limitandosi a supportare la decisione con il richiamo ad una
pronuncia di questa Corte ed alla sentenza di primo grado, senza che la stessa sia sorretta da
prove. I giudici sono stati superficiali nella valutazione degli elementi emersi nel corso
dell’istruttoria; hanno omesso di affrontare la questione relativa all’elemento soggettivo, non
riconoscendo lo stato di necessità e, nonostante il Sassone sia stato riconosciuto meritevole di
attenuanti generiche, è stata confermata la sanzione inflitta in primo grado senza valutare la
effettiva gravità del reato
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone censure già esaminate e
disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua ed esaustiva, formulando critiche
aspecifiche che genericamente rimandano ai motivi di appello.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello hanno, invece, esaminato tutte le
censure, evidenziando che l’imputato era stato sorpreso alle 21.30 del 12 agosto 2010 alla guida
del ciclomotore con a bordo una bambina e tale condotta integrava pienamente il reato di
evasione anche sul piano psicologico, stante la consapevole violazione del regime detentivo in
assenza di autorizzazione e di preventiva comunicazione agli organi addetti alla vigilanza. Hanno
correttamente escluso la sussistenza del dedotto stato di necessità, sia per mancata
documentazione dell’asserito malessere della figlia, che richiedeva un urgente intervento medico,
sia per l’indimostrata impossibilità di avvertire preventivamente l’autorità addetta alla vigilanza,
facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali lo stato di
necessità è integrato solo in presenza di una situazione di assoluta urgenza e di grave pericolo
alla persona, con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare alla persona
altra alternativa che quella di violare la legge.
Parimenti inammissibile per genericità è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio,
avendo i giudici ritenuto congrua e adeguata alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti,
la pena inflitta dal giudice di primo grado, già contenuta per effetto del bilanciamento operato in
termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, legittimamente contestata e ritenuta
alla luce dei precedenti penali dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di Sassone Mario ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 13
giugno 2013 dal Tribunale di Noia, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di
evasione e concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva
condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

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