Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38341 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38341 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFANTOZZI AESSANDRO nato a NAPOLI il 21/04/1975

avverso la sentenza del 22/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere la
Corte di appello respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria, nonostante fosse necessaria
l’audizione della madre e del padre dell’imputato, che avrebbero potuto confermare le precarie
condizioni di salute del genitore, colto da malore e perciò accompagnato al pronto soccorso: solo
la macchinosità del controllo aveva stressato l’imputato e causato la reazione; si chiedeva inoltre,
l’acquisizione di documentazione medica, attestante la circostanza, nonché la necessità di sentire
i genitori dell’imputato al fine di dimostrare che il padre era in auto e fu visto dai vigili scendere
dal veicolo; 2) erronea applicazione di legge in ordine alla mancata configurazione dell’art. 4 1.
288/44, in quanto la reazione minacciosa del ricorrente scaturì dallo stato di tensione in cui
versava il ricorrente per le condizioni del padre; 3) inosservanza ed erronea applicazione di legge
e vizio di motivazione in relazione al diniego di attenuanti generiche, previa esclusione della
recidiva, non avendo i giudici tenuto conto dello stato psicologico dell’imputato e dell’assenza di
precedenti specifici.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone, con argomenti
in fatto, censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua con la
quale il ricorrente non si confronta.
I giudici di merito hanno dato atto che l’imputato, fermato per un controllo e risultato
privo di patente e della carta di circolazione, reagì violentemente nei confronti delle operanti, che
stavano redigendo il verbale di contravvenzione, esortando la madre ad aggredirle fisicamente ed
offendendole con le espressioni riportate nell’imputazione.
Precisato che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere
eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua
discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015,
dep. 2016, Rv. 266820), con argomentazione aderente a tali principi la richiesta istruttoria è stata
respinta per la ritenuta completezza del materiale probatorio acquisito, fondato sulle
dichiarazioni delle persone offese, coerenti, credibili e prive di astio o di intenti calunniatori,
dalle quali risultava che il padre dell’imputato non era presente nell’auto condotta dallo stesso,
che non aveva dedotto nell’immediatezza l’asserito malore del genitore né la circostanza che si
stesse recando presso un pronto soccorso.
Parimenti inammissibile per genericità è il secondo motivo, avendo i giudici escluso con
motivazione lineare l’insussistenza della scriminante invocata in mancanza di arbitrarietà,
eccesso o gratuita vessazione nella condotta delle agenti- limitatesi a contestare le violazioni
accertate-, che potessero giustificare la violenta e minacciosa reazione dell’imputato.
Analoga soluzione merita l’ultimo motivo, avendo i giudici giustificato il diniego delle
attenuanti generiche per il rilievo accordato alle modalità del fatto, all’intensità del dolo ed alla
personalità dell’imputato, gravato da precedenti, che pur giustificando la contestazione della
recidiva non avevano comportato alcun aumento per l’aggravante, pertanto, già in concreto
esclusa con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto per carenza di interesse.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in curo tremila.

Il difensore di Infantozzi Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 22
gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui
all’art. 336 cod. pen., contestato al capo a), in esso assorbita la condotta di oltraggio contestata al
capo b), e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ritenuta la recidiva contestata.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

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