Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38340 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38340 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOPPI LUIGI N. IL 29/01/1969
avverso la sentenza n. 51/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Geyerale in persona del Dott.
che ha concluso per

<---. ._ , \ ,...,.......,...,_". R e fe-,...",.....,:---,-, , DEPOSI Ì ATA !N CANCELLERIA !L Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ' re--) 21, eL3-52--)40.-ey.., D Data Udienza: 21/05/2013 1. Zoppi Luigi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Potenza, previa correzione del dispositivo, ha confermato la condanna per il reato agli articoli 256 comma 1 e 2 dIv0 152/06 per avere praticato attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non consistenti residuati della demolizione dei fabbricati. 2. Eccepisce in questa sede il ricorrente: 2.1 la violazione degli articoli 163 e 164 del codice penale ritenendo insufficiente la motivazione del giudice a quo il quale ha negato il beneficio rilevando che l'imputato ne aveva già usufruito per due volte. Al riguardo si citano come favorevoli alla tesi sostenuta Sez. 1 n. 29865 del 2011 e Sez. 4 n. 47512 anch'essa del 2011. 2.2 la prescrizione del reato in quanto maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3. E' pacifico che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, a meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (Sez. 2, n. 10815 del 22/08/2000 Rv. 217221). Si è dunque puntualizzato che solo le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" non sono preclusive della concessione del beneficio, ma tale evenienza non ricorre nella specie. Né hanno alcuna attinenza o possono essere comunque indicative al riguardo le sentenze citate dal ricorrente. In particolare Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011 Rv. 250556, citata dal ricorrente, afferma un principio afferente a ipotesi del tutto diversa da quella in esame puntualizzando che ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura. Sez. 4 n. 47512 ha ritenuto, invece fondato il ricorso del procuratore della Repubblica che aveva eccepito la violazione di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena che ne aveva già beneficiato due volte per condanne da delitto. E dunque rappresenta semmai riprova del principio seguito dai giudici di appello. Per quanto concerne il secondo motivo occorre invece ricordare che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il ricorso può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione. In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266) A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000. _ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannati% ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000. Così deciso, il giorno 21.5.2013 Ritenuto in fatto

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