Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38340 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38340 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNIELLO PAOLO nato a FALCIANO DEL MASSICO il 15/05/1968

avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione per essersi la
Corte di appello limitata a ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado, senza fornire
risposta alle deduzioni difensive: in particolare, nell’appello era stato evidenziato che l’imputato
beneficiava di autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione dalla ore 9 alle 11 ed il giorno del
controllo aveva sforato l’orario solo di qualche minuto, cosicché il ritardo scusabile avrebbe
dovuto comportare l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone un argomento
già esaminato e disatteso dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta con la quale
il ricorrente non si confronta.
I giudici di merito hanno dato atto che l’imputato, autorizzato ad allontanarsi dalla
propria abitazione nella fascia oraria dalle 9 alle 11, non fu trovato presso l’abitazione, ma
rintracciato a bordo del suo ciclomotore alle ore 11.25.
Stante l’oggettiva violazione dei limiti dell’autorizzazione concessa, correttamente sono
state ritenute ininfluenti le argomentazioni difensive, essendo consolidato il principio, secondo il
quale integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari
senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello
spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale
(Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Il difensore di lanniello Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 2 ottobre
2013 dal Tribunale di S.M.C.V, sezione distaccata di Caserta, che, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di evasione e lo aveva condannato
alla pena di mesi 6 di reclusione con riconoscimento di attenuanti generiche, esclusione della
recidiva contestata, e con la diminuente di rito.

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