Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3834 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3834 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DARBOE SHERIFF N. IL 24/07/1981
avverso la sentenza n. 3718/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, riconoscendo la sussistenza di un solo reato,
confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto l’imputato
responsabile per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta

sequestrata;
– Ritenuto che il primo motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, in presenza di
logica e adeguata motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
che il motivo attinente alla confisca è del pari inammissibile, riguardando un profilo di
violazione di legge non dedotto in sede di appello (art. 606 c.p.c. 3 0 );
– Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Co sigliere ,111,9
st.

Il President

sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della misura della confisca della somma

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