Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3834 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3834 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI VITO N. IL 20/12/1979
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 5470/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PISTICCI, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette4~ite le conclusioni del PG Dott. Rojt-:t 4
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PII/2, 0’62-J(

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Matera- sezione distaccata di Pisticci-, in
data 14/05/2013, revocava, all’esito di accertamenti
eseguiti dalla Guardia di Finanza sulle condizioni
economiche dell’istante, il decreto di ammissione di
Ricciardi Vito, imputato nel procedimento penale RG 5470/12

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione
il Ricciardi e concludeva chiedendo di volerlo annullare,
con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Ricciardi Vito censura il provvedimento impugnato per
violazione dei presupposti di legge per la revoca del
beneficio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione
agli articoli 76,95 e 98 del d.PR. 115/02.
Secondo il ricorrente dalla relazione della Guardia di
Finanza si evinceva che la contestazione era stata mossa in
relazione alla omessa indicazione nella istanza di
ammissione al gratuito patrocinio della quota di un cespite
immobiliare appartenente alla convivente del Ricciardi.
Peraltro, poiché la convivente dell’istante non aveva di
fatto la disponibilità di tale quota, si sarebbe trattato di
una condotta inoffensiva e di un falso innocuo che non
avrebbe determinato alcun mutamento significativo delle
condizioni di ammissibilità dell’istanza rivolta ad ottenere
il gratuito patrocinio.

Considerato in diritto

Tanto premesso si osserva che, secondo la giurisprudenza
prevalente di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. Sez. 4,
Sent. n. 48566 del 29.9.2003, Rv. 227788), in tema di
gratuito patrocinio, avverso il provvedimento di revoca “ex
officio” del decreto di ammissione (revoca che costituisce
espressione del potere di autotutela della P.A.) non è
ammesso il ricorso “per saltum” in Cassazione- mezzo invece

RG Trib., al patrocinio a spese dello Stato.

esperibile allorchè la revoca sia avvenuta a seguito di
richiesta dell’ufficio finanziario- bensì il reclamo davanti
allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento da reclamare.
Il presente ricorso deve essere quindi qualificato come
opposizione ai sensi dell’art. 99 D.PR. 30.5.2002 n.115, che
recita testualmente:”l’interessato può proporre ricorso,

davanti al presidente del tribunale o al presidente della
corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha
emesso il decreto di rigetto”.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso proposto come opposizione ex art.99
DPR 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al
Presidente del Tribunale di Matera per l’ulteriore corso.
Roma il 7.01.2015

entro 20 giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97,

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