Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38339 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38339 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGGERI SMERALDA N. IL 17/11/1960
avverso la sentenza n. 440/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per C ,–sz….1…9-..)-2–1,-;1/4,\,,*(2.3.1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2013

1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Messina confermava quella resa dal
tribunale della medesima città che aveva condannato Ruggeri Smeralda alla pena di giustizia
per i reati di cui agli articoli 44 lettera b), 93, 94, 95 d.p.r. 380/01 per avere, in difformità alla
dia inoltrata in data 31 marzo 2005 al comune per l’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria – risanamento della soletta esistente sovrapposizione di una copertura tetto con
struttura leggera in metallo e pannelli isolanti, iniziato la realizzazione nel predetto immobile di
una nuova elevazione per una superficie di circa metri quadrati 70. Il fatto risulta accertato in
Messina il 2 ottobre del 2006.
2. La corte di appello €14—mrtertiveciefte ha rigettato i motivi di impugnazione rilevando che la
stessa ricorrente non aveva contestato la realizzazione di una nuova elevazione e che per essa
anzi aveva documentato la presentazione di domanda ex articolo 13 legge 47/85, peraltro
rimasta infruttuosa non essendo intervenuto nel termine di 60 giorni alcun provvedimento
dell’autorità competente.
3. Deduce in questa sede la ricorrente:
3.1 la violazione di legge assumendo che la dia presentata costituiva titolo idoneo alla
realizzazione degli interventi accertati/ posto che i lavori erano consistiti nella modifica della
struttura del tetto da una falda a due falde e che non vi era stato incremento di cubatura in
maniera rilevante. Fa altresì rilevare che era stata prodotta istanza ex articolo 13 legge 47/85
e che la corte di merito, erroneamente, aveva negato un rinvio impedendo la regolarizzazione
dell’immobile.
3.2 la violazione di legge in relazione agli artt. 93, 94 e 05 DPR 380/01 asserendo che a
seguito di autorizzazione per l’inizio dei lavori, mancando una richiesta di integrazione
documentale o un provvedimento di sospensione dei lavori da parte del genio civile, i lavori
potevano essere portati a termine senza incorrere in alcuna violazione delle disposizioni
contestate.
3.3 la carenza e/o mancanza di motivazione avendo la sentenza riportato stralci della
normativa vigente senza argomentare gli elementi specifici per i quali ha ritenuto sussistente la
responsabilità della signora Ruggeri.
3.4 la illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ritenendo illogicamente motivata la
condanna con la mancata produzione del certificato di sanatoria.
3.5 la violazione dell’art. 157 del codice penale essendo i reati ampiamente prescritti.

Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
4.1 Correttamente, in relazione al primo motivo, la corte di appello ha ritenuto, infatti, che la
realizzazione di un vano nuovo di circa 70 m 2 in sopraelevazione non potesse ritenersi incluso
nella d.i.a in cui si era fatto cenno unicamente a lavori di manutenzione straordinaria e di
risanamento.
Questa corte ha già puntualizzato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44,
comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l’esecuzione di un intervento di
ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato preesistente, non potendo il medesimo
ricondursi agli interventi di manutenzione straordinaria (Sez. 3, n. 25017 del 23/03/2011 Rv.
250602) e le motivazioni di quest’ultima decisione, in quanto integralmente condivise, vanno
richiamate nella specie.
E’ pacifico, inoltre, che l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda determina il formarsi del silenzio – rifiuto della P.A. competente,
con conseguente cessazione dell’obbligo del giudice penale di disporre la sospensione del
procedimento, pur permanendo il potere dell’autorità amministrativa di rilasciare tardivamente
la concessione in sanatoria ove accerti, oltre tale termine, l’esistenza dei relativi presupposti
(Sez. 3, n. 17954 del 26/02/2008 Rv. 240233).
Correttamente inoltre la corte di merito ha rilevato anche che alla data della richiesta di
sospensione di processo, era in realtà già decorso il termine di 60 giorni per il rilascio del
permesso in sanatoria. E dunque l’istanza di sospensione risulta correttamente rigettata.

Ritenuto in fatto

k

4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo concernente la ritenuta violazione
nella specie degli artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01 essendo evidente che la documentazione già
prodotta agli uffici del Genio Civile, in quanto afferente ad una diversa tipologia di lavori, non
poteva essere ritenuta sufficiente anche per i lavori che si stavano effettivamente eseguendo.
4.3 Per quanto concerne il terzo motivo esso è assolutamente generico e comunque vi è
adeguata motivazione sulla responsabilità dell’imputata.
4.4 In relazione al quarto motivo si ribadisce non essere sufficiente la richiesta in mancanza
del provvedimento di sanatoria.
4.5 L’ultimo motivo non tiene evidentemente conto dei periodi di sospensione della
prescrizione dal 15/7/2011 al 28/9/2011 al 27/1/12 e successivamente all’8/6/2012 pari a
otto mesi giorni 11 (per il primo rinvio è computabile il termine di 60 giorni) che portavano ad
individuare la scadenza del termine di prescrizione al 13 giugno 2012 e quindi successivamente
alla sentenza impugnata.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 21.5.2013

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