Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38337 del 10/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38337 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRATTINI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/06/1990
avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 10/07/2018
Motivi della decisione
Il difensore di Frattini Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza emessa in data 17
aprile 2013 dal Tribunale di Napoli e ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione per il reato
di evasione.
Il ricorso è inammissibile per genericità, essendo la censura del tutto aspecifica pur a
fronte della giustificazione contenuta nella sentenza impugnata, che ha attribuito rilievo ai
precedenti dell’imputato, in tal modo assolvendo l’obbligo di motivazione.
Come ritenuto da questa Corte, il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di
preponderante rilevanza, ostativi alla concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di
motivazione, in quanto risulta in tal modo formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di
disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 , De Cotiis, Rv.
265826).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di
riconoscimento delle attenuanti generiche.