Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38337 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38337 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIODAROLI LAURA N. IL 31/01/1969
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIBUNALE di VARESE, del
24/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,4e
t4c) ot,e1
-yo ;

Udito, per la parte civil l’Avv
Udit i difensor Avv.

bced2i)

Data Udienza: 08/05/2015

1. Con sentenza del 24\10\2013 il Giudice di Pace di Varese condannava Chiodaroli Laura per
il delitto di lesioni colpose aggravate (acc. in Varese il 4\11\2006, ore 23.10). All’imputata era
stato addebitato di avere, per imprudenza e negligenza, segnatamente per la violazione
dell’art. 145 c. 5 e 10 del C.d.S., provocato lesioni personali in danno di Zamberletti Andrea,
consistite in fratture varie (“frattura pluriframmentaria scomposta femore sinistro, frattura
biossea scomposta gamba sinistra, frattura bifocale tibia e perone destro, frattura articolare
falange prossimale IV dito mano sinistra e stiloide radiale sinistro, frattura giunzione ischiopubica sinistra”) dalle quali era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni con
conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per analogo periodo di tempo;
ciò in quanto alla guida della propria autovettura Fiat Seicento tg. BP-508-CY, percorrendo la
via Gasparotto di Varese in direzione Buguggiate, giunta in prossimità del sottovia di accesso
al raccordo autostradale A\8 Varese-Milano, aveva dato corso alla manovra dì svolta a sinistra
omettendo di dare la precedenza al ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. 6L03V proveniente
dall’opposta senso di marcia e condotto da Zamberletti Andrea. A seguito del violento impatto
il conducente del ciclomotore veniva sbalzato e proiettato sulla platea stradale, riportando le
lesioni sopradescritte.
Osservava il giudice di merito che non vi era certezza circa il fatto che il ciclomotore avesse le
luci di posizione spente e che, quindi, non fosse visibile per l’imputata. Pertanto l’omissione
della precedenza determinava la chiara responsabilità dell’imputata.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato poi ricorso per cassazione con
ordinanza del 27\11\2014, il difensore dell’imputata lamentando che :
2.1. la condanna non aveva tenuto conto che l’unico teste estraneo all’incidente, un
automobilista che percorreva la strada dietro il ciclomotore, aveva affermato che quest’ultimo
ed il suo conducente erano Invisibili” in quanto le luci di posizione non erano accese;
2.2. il risarcimento già ottenuto di C 120.000= avrebbe dovuto condurre all’applicazione
dell’art. 35 d.lgs. 274 del 2000, con conseguente proscioglimento.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
2. Il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all’affermata responsabilità nel
sinistro dell’imputata ed, inoltre, in ordine la mancato riconoscimento dell’operatività della
causa di proscioglimento di cui all’art. 35 del D.Lgs. 274 del 2000.
Quanto alla prima dogtianza, va rilevato che il Giudice di Pace ha offerto una coerente
giustificazione del suo convincimento e le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono
solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di un di una motivazione della
sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere
rilievo.
Quanto alla seconda censura, effettivamente a fronte di un rilevante importo risarcitorio
erogato dalla Compagnia assicurativa dell’imputata, il giudice di merito ha fornito del diniego
una giustificazione del tutto inadeguata affermando che “Non è accoglibile la richiesta ….. in
quanto non essendosi effettuata istruzione sulla quantificazione del danno, non è possibile
valutare la idoneità del risarcimento già corrisposto”. Così facendo il giudice di pace ha fatto
assurgere in modo inaccettabile a causa ostativa della possibile applicazione dell’art. 35, una
incompletezza istruttoria non attribuibile a responsabilità delle parti.
3. Ciò detto, il reato per cui si procede si è prescritto. Invero il fatto è stato commesso il
4\11\2006 e quindi la prescrizione ordinaria, comprensiva di interruzione, si è maturata al
4\5\2014, a cui vanno aggiunti mesi 6 e giorni 28 di sospensione per rinvii di udienze, che
hanno spostato in avanti il maturarsi del termine al 2\12\2014, prima della odierna udienza.
Va ricordato che “In presenza di una causa di estinzione dei reato (nella specie, prescrizione),
non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché
l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di
annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento
stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della

RITENUTO in FATTO

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015
Il Consigliere estensore

sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo
comma dell’art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la
assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla
mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di
estinzione del reato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40799 del 18/09/2008 Ud. -dep. 31/10/2008-,
Rv. 241474).
In ordine alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento nel merito, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno statuito che “In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod.
proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli
atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu
oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. dep. 15/09/2009-, Tettamanti, Rv. 244274).
Pertanto, nel caso che ci occupa, considerato che la prescrizione si è maturata, come detto,
alla data del 2\12\2014; che non emerge “ictu oculi” l’innocenza dell’imputato in ragione delle
argomentazioni svolte nella sentenza di condanna e che non si palesano manifestamente
illogiche; che il ricorso non risulta viziato da cause di inammissibilità essendo, come visto,
fondata la seconda censura formulata, si impone l’annullamento della sentenza impugnata
perché estinto il reato per prescrizione.
P.Q. M.

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