Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38336 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38336 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO IVAN N. IL 14/04/1969
avverso la sentenza n. 964/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (5 -tivì o be
che ha concluso per 2i,,
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Data Udienza: 08/05/2015

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1. Con sentenza del 17\12\2013 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermava
la condanna di Di Maggio Ivan per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore
Villani Angelo (acc. in Taranto il 31\3\2006). All’imputato era stato addebitato, in qualità di
dirigente dell’aria Cokeria dell’ILVA S.p.A., di avere provocato al dipendente VILLANI Angelo
lesioni personali gravissime consistenti in un trauma cranico facciale (con deformazione
permanente del viso) e nella frattura scomposta del braccio destro.
In particolare il VILLANI, con mansioni di operatore pulitore, conduceva una moto-spazzatrice
per eseguire la pulizia delle strade del reparto cokeria. Fermatosi per effettuare lo scarico del
cassone e la pulizia della catena, dopo aver sollevato il cassone bloccandolo con un montante,
aveva iniziato ad utilizzare una tubazione di tela gommata non restando, come avrebbe
dovuto, sul piano di campagna, ma salendo sul telaio del mezzo avvicinando pericolosamente
la tubazione alla catena in movimento. In tale circostanza la tubazione veniva “risucchiata”
all’interno del “cader” incastrandosi alla catena che continuava a girare. VILLANI restava a sua
volta incastrato con la guancia destra nel “cader” e riportava le lesioni suddette.
All’imputato veniva contestata la violazione degli arti. 21 e 22 D. L.vo 626 del 1994 per non
avere fornito alla persona offesa una idonea e specifica formazione e informazione circa il
metodo d’uso della motospazzatrice, dal momento che non gli era stato spiegato che egli
avrebbe dovuto effettuare la pulizia restando sul piano di campagna e non salendo sul telaio.
Osservava la corte di merito che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti
circostanze :
– dall’istruttoria svolta risultava che la persona offesa non aveva avuto alcuna specifica
formazione sull’uso della macchina e la sua manutenzione; inoltre non era stato informato dei
rischi specifici connessi a detta attività, né gli era stata fornito il manuale di istruzione della
spazzatrice;
– il suo affiancamento ad un operaio più esperto non aveva colmato il vuoto informativo
predetto, tenuto conto che non si trattava di un qualificato formatore;
– l’imputato era titolare di una specifica posizione di garanzia, sia come dirigente dell’area
cokeria, che come destinatario di un’apposita delega del direttore di stabilimento, per
l’attuazione delle misure di sicurezza;
– le omissione contestate erano legate causalmente all’evento verificatosi, tenuto conto che
dalla lettura del manuale di istruzione era specificamente indicato il rischio del “risucchio” e la
necessità che la macchina fosse utilizzata da persona fornita di adeguata formazione;
– la positività alla droga dell’infortunato non documentava l’uso della sostanza al momento
dell’incidente, anzi le deposizioni raccolte escludevano tale circostanza; la positività era
compatibile con il fatto che i metaboliti rimangono presenti nell’organismo anche a distanza di
tempo dall’assunzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando:
2.1. il difetto di motivazione sulla circostanza del rilevato stato di intossicazione della persona
offesa, dovuto all’uso di sostanze stupefacenti e di cui era stato trovato in possesso. Tale
circostanza fungi dall’essere una concausa era la causa esclusiva dell’incidente.
2.2. Il difetto di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione.
2. In ordine alla prima doglianza formulata il giudice di merito ha, con coerente ed esaustiva
motivazione, escluso che la vittima fosse al momento del fatto in stato di alterazione per
l’assunzione di droga. Tale circostanza è stata esclusa alla luce delle deposizioni raccolte e la
presenza della “positività” alla droga è stata ritenuta in modo convincente compatibile con le
richiamante deposizioni, considerato che le tracce della droga permangono nell’organismo
anche a distanza di tempo dall’assunzione.
La doglianza della difesa sul punto invita ad un’inammissibile rilettura del merito, inammissibile
in questa sede di legittimità, a fronte della di una motivazione della sentenza che non palesa
manifeste illogicità.

RITENUTO in FATTO

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese
dalla stessa sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00= oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015
Il Consi ,lier- este su e

3. Quanto alla censura relativa al riconoscimento della mera prevalenza attenuanti, va
premesso che il giudice di merito ha riconosciuto nei fatti il concorso di colpa della vittima, per
la grave negligenza costituita dal salire sul pianale dell’automezzo mentre gli organi erano in
movimento.
A fronte della censura difensiva con cui veniva lamentato che non era stata in modo adeguato
valutato il concorso di colpa, unitamente alla incensuratezza del Di Maggio, al fine di ritenere le
attenuanti generiche prevalenti, la corte di merito ha confermato sul punto la pronuncia di
primo grado, richiamando in modo sintetico la gravità delle lesioni patite.
La laconicità della motivazione sul punto consente di rilevare la non manifesta infondatezza del
ricorso e, quindi, di rilevare la prescrizione dei delitto maturatasi alla data del 21\3\2014,
tenuto conto dei periodi di sospensione per rinvii di udienze.
L’annullamento della sentenza è pronunciata esclusivamente agli effetti penali, considerata la
infondatezza delle censure in relazione alla affermata responsabilità del Di Maggio.
Segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

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