Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38335 del 10/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38335 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFFREDO GIUSEPPINA nato a ERCOLANO il 01/03/1948

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 599 cod. proc. pen. nonché per
omessa e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello tenuto conto
dei motivi di appello né motivato sull’infondatezza degli stessi, limitandosi a condividere la
motivazione del giudice di primo grado; 2) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen.
e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe
dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione ed irrogare la pena nei
minimi edittali.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto le censure sono aspecifiche e
limitate ad una generica contestazione dell’affermazione di responsabilità e del trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, oltre a dare
atto in modo puntuale delle censure dell’appellante, ha giustificato la decisione, evidenziando
l’oggettiva incontestabilità dell’allontanamento dal luogo di detenzione, essendo stata l’imputata
sorpresa nell’atto di rientrare nell’abitazione, proveniente da un’abitazione vicina, a seguito di un
richiamo che la avvertiva della presenza delle forze dell’ordine.
Parimenti giustificato è il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo attribuito ai
precedenti penali, di cui uno specifico per evasione, ed all’allarmante personalità dell’imputata,
sottoposta ad un regime restrittivo ed a frequenti controlli.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

Loffredo Giuseppina ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 30 aprile 2012 dal
Tribunale di Napoli, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di evasione e l’aveva condannata
alla pena di mesi 8 di reclusione con la diminuente di rito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA