Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38334 del 10/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38334 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZEQJA ERMOND nato il 01/07/1972

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 10/07/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione degli artt. 337, 43 cod. pen. e 530 cod. proc.
pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento
soggettivo del reato per avere la stessa Corte di appello dato atto che, quando fu fermato, il
ricorrente non tenne alcuna condotta volta a neutralizzare il controllo, mentre l’esplosione
violenta fu successiva al fermo e dovuta ad uno stato di agitazione, che costrinse i militari a
richiedere l’intervento del 118, cosicché, come dedotto nell’atto di appello, le condizioni di salute
dell’imputato escludevano il dolo specifico di ostacolare l’attività dei pubblici ufficiali; 2)
violazione degli artt. 582,585, 576 in relazione all’art. 61 n. 2 cod. pen. e mancanza di
motivazione in ordine al nesso teleologico in quanto se l’atto di violenza, che ha prodotto le
lesioni, era funzionale ad opporsi al pubblico ufficiale ed è elemento costitutivo del delitto di
resistenza, non può essere considerato anche parte integrante della circostanza aggravante
altrimenti violando il divieto di bis in idem sostanziale.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente reitera censure già esaminate e disattese dai giudici di appello con
motivazione congrua, completa e lineare, pertanto, incensurabile in questa sede.
I giudici di appello hanno infatti, escluso, in base alla ricostruzione del fatto ed alla
sequenza dell’azione, che le condizioni dell’imputato potessero aver inciso sulla capacità e sulla
determinazione dello stesso di opporsi e sottrarsi agli accertamenti in corso presso gli uffici, ove
ebbe una violenta reazione, colpendo con una stampella uno dei militari, tentando la fuga e
dimenandosi con calci e pugni contro i militari ed anche contro la porta della camera di
sicurezza, ove era stato nel frattempo condotto.
La segmentazione della condotta proposta nel ricorso si risolve in una ricostruzione
alternativa e parziale, correttamente disattesa dai giudici di merito, atteso che la reazione violenta
fu diretta contro i militari, impegnati in una legittima attività di accertamento, ed era
strettamente correlata alla stessa, come dimostrato dal tentativo di fuga posto in essere.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, avuto riguardo all’evoluzione della condotta
ed all’autonomia delle lesioni, cagionate ai militari, funzionali a realizzare la resistenza ed a
guadagnare la fuga, così da giustificare correttamente la ravvisata sussistenza dell’aggravante
contestata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2018

D E 7′ 3 T A
IN rpCEL,

-9

018

fr
Il difensore di Zet Ermond ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il
12 marzo 2012 dal Tribunale di S.M.C.V. sezione distaccata di Aversa, ha dichiarato non doversi
procedere in ordine al reato di cui all’art. 4 1. 110/75 perché estinto per prescrizione e ha
rideterminato la pena in mesi 7 e giorni 15 di reclusione per i residui reati riuniti di resistenza,
lesioni e danneggiamento, con attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate

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