Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38333 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38333 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDONE FRANCESCO N. IL 22/05/1993
avverso l’ordinanza n. 142/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. egyv JA
che ha concluso per É t,t de_ vt,‘
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Udito, per la parte civil , l’Avv
Uditi difensor Avv

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con ordinanza del 26\3\2012 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Cardone Francesco avverso la sentenza di condanna ad
anni uno e giorni 10 di reclusione ed C 700 di multa, per due delitti di cui all’art. 624 bis c.p.
(comm. in Martina Franca il 10\9\2011). Osservava la corte che l’impugnazione, con la quale
era stata invocata l’assoluzione ed, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche ed
una riduzione della pena, era caratterizzata da assoluta genericità.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Va ricordato che requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella
precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al
giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di
impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado dì giudizio ed a produrre effetti diversi
dalla dichiarazione di inammissibilità [Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud.
(dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep.
05/06/2007), Rv. 2366891.
Nel caso in esame, con i motivi di appello il ricorrente aveva invocato un trattamento
sanzionatorio più mite ed il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della
confessione resa e dell’incensuratezza.
I motivi di gravame, però, non si confrontavano con le specifiche argomentazioni spese dal
Tribunale per negare le attenuanti generiche ed una pena più mite.
Ha osservato il Tribunale che :
– nonostante l’incensuratezza, il Cardone era gravato da tre carichi pendenti per rapina e
ricettazione;
– il fatti commessi erano gravi e connotati da una particolare intensità del dolo (furto con
strappo di una borsa in danno di un soggetto anziano ed utilizzo delle chiavi rinvenute per
commettere un tentativo furto nel suo appartamento);
– la confessione resa era stata ininfluente ai fini della condanna, considerato che era stato
riconosciuto come autore dei fatti da due testimoni, peraltro non era completa, in quanto non
aveva indicato il nominativo del suo complice, poi identificato a seguito di indagini di P.G.
Nonostante ciò la pena finale irrogata era stata determinata vicino al minimo edittale.
A fronte della specificità degli argomenti esposti in sentenza in ordine al trattamento
sanzionatorio, effettivamente i motivi di appello, dalla loro semplice lettura, manifestano la
loro assoluta genericità, dal che la correttezza della decisione della corte di Appello di
dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Alla luce delle considerazioni svolte si impone il rigetto del ricorso.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2015
Il Consigl re esten re

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando il difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione della pertinenza delle
censure difensive sul trattamento sanzionatorio, laddove era stata evidenziata l’incensuratezza
dell’imputato ed il leale comportamento processuale.

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